n.170 del 08.06.2022 periodico (Parte Seconda)

Avviso pubblico relativo all'erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di pomodoro per i danni subiti dall' organismo nocivo Ralstonia solanacearum nell'anno 2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n.3 e 21 agosto 2001, n. 31", che detta norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l) della citata L.R. n. 3/2004, che prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

Richiamato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 ottobre 2007 “Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE”;

Considerato:

- che le coltivazioni del pomodoro da industria nella regione Emilia-Romagna sono attuate attraverso la coltivazione di pomodoro da industria propriamente detto e di pomodorino, rappresentato da varietà di pomodoro da industria precoce, di qualità più pregiata, così come riconosciuto dal contratto interprofessionale che stabilisce due differenti prezzi;

- che le coltivazioni di pomodoro nella regione Emilia-Romagna rivestono una grande importanza dal punto di vista economico;

- che l’organismo patogeno Ralstonia solanacearum, dannoso per il pomodoro, è classificato come patogeno da quarantena ai sensi del citato Regolamento n. 2031/2016/UE e degli allegati attuativi della direttiva 2000/29/UE del Consiglio ed è regolamentato dalla direttiva 98/57/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione, dal citato decreto ministeriale 30 ottobre 2007 e dall’allegato 2, parte B, del Regolamento di esecuzione n. 2019/2072 della Commissione;

- che, per eradicare o controllare la suddetta malattia al fine di evitarne la diffusione e di ridurre i danni per gli agricoltori, è necessaria una tempestiva distruzione del materiale vegetale infetto;

- che nel corso dei controlli effettuati nel 2021 dal Servizio Fitosanitario sono stati riscontrati casi di Ralstonia solanacearum su pomodoro che hanno provocato seri danni alle imprese agricole coinvolte;

- che i primi rinvenimenti dell’organismo nocivo sono stati verificati nel luglio 2021;

- che il Servizio Fitosanitario ha tempestivamente dato corso ad un programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione, adottando le misure ufficiali previste nelle direttive e nel decreto ministeriale sopra citato;

- che le misure ufficiali adottate con il programma di eradicazione sono consistite in indagini fitosanitarie mirate, a seguito dei primi rinvenimenti di focolai con ispezioni visive, campionamento e analisi di coltivazioni di solanacee, specie ospiti spontanee e acque superficiali, cui è seguita la prescrizione di distruzione e interramento delle piante risultate positive, prescrizione di non coltivazione delle specie ospiti per gli anni successivi negli appezzamenti colpiti e il monitoraggio rafforzato delle zone focolaio e di quelle limitrofe;

- che, quindi, con prescrizioni ufficiali finalizzate ad eradicare o, comunque, a contrastare la diffusione dell’organismo nocivo, è stata disposta la distruzione delle coltivazioni di pomodoro risultate infette ed è stata, pertanto, determinata l’impossibilità di raccogliere le relative produzioni da parte degli agricoltori coinvolti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3039 del 22 febbraio 2021 “L.R. n. 28/1999, art. 5 - Aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata: norme generali, norme di coltivazione, parte difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, parte norme agronomiche, norme post raccolta, disposizioni applicative impegni aggiuntivi facoltativi e piano di controlli SQNPI regionale”;

Vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2010, n. 6 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie. Abrogazione della Legge regionale 27 luglio 1999, n. 15”, che prevede in particolare:

- che la Regione - al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi, per i quali non esistono efficaci metodi di lotta – è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione;

- che tale intervento è attivato - anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione stessa per il finanziamento di analoghe misure - esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione;

- che la Giunta regionale con proprio atto definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, l'importo del sostegno e la disponibilità finanziaria da destinare all’intervento;

- che il contributo concedibile non possa superare il cento per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Richiamato, in particolare, l’art. 26 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014 che disciplina l’erogazione di aiuti destinati ad indennizzare danni causati da epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali, che, tra l’altro, prevede:

- al paragrafo 2, che gli aiuti siano erogati in relazione a misure atte ad eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ed al Regolamento n. 2016/2031/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- al paragrafo 5, che gli aiuti possano essere pagati direttamente alle aziende interessate;

- al paragrafo 6, che gli aiuti siano introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali e siano erogati entro quattro anni da tale data;

- al paragrafo 8, che, nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanzino, secondo quanto indicato alla lettera c), i costi per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature;

- al paragrafo 9, che, nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo sia calcolato in relazione:

a) al valore di mercato dei vegetali distrutti nell'ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), del Regolamento, stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali;

b) alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e di rotazione obbligatoria delle colture imposta nell’ambito di un programma pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), del Regolamento;

- al paragrafo 10, che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali siano limitati ai costi ed ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali dagli organismi nocivi di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza;

- al paragrafo 11, che gli aiuti relativi ai costi ammissibili per la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti, nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, siano versati di regola, ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle lettere a) e b) possono essere versati direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso;

- al paragrafo 12, che non siano concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza;

- al paragrafo 13, che aiuti ed eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9, siano limitati al 100% dei costi ammissibili;

Dato atto che, in ottemperanza all’articolo 26, paragrafo 9, del citato Regolamento (UE) n. 702/2014, i contributi concedibili devono essere calcolati deducendo i costi non sostenuti a causa delle fitopatie e infestazioni parassitarie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario;

Preso atto della nota del Settore Organizzazioni di mercato qualità e promozione del 25/3/2022, protocollo n.0302389.I contenente informazioni relative al valore di mercato delle produzioni medie di pomodoro rilevate al momento della loro distruzione, effettivamente riscontrate negli areali di produzione interessati, ed agli scostamenti statistici massimi applicabili alle medie regionali per tenere conto di particolari situazioni aziendali;

Ritenuto necessario approvare, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, un avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti, riferito alla distruzione di piante e parti vegetali di pomodori, prescritta nel periodo compreso tra il 1 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le agevolazioni concesse nell’ambito del regime di aiuto di cui al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

a) lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;

b) entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Rilevato pertanto che la concessione dei contributi relativi al programma, approvato con il presente atto, è subordinata alla verifica di compatibilità ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che le informazioni relative al regime di aiuto istituito con le presenti disposizioni sono reperibili al link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato e che tali informazioni rimarranno disponibili per la consultazione per almeno dieci anni dopo la data in cui l'aiuto è stato concesso;

Precisato che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall’art. 2, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014, a meno che le imprese non siano divenute in difficoltà a seguito della fitopatia o dell’attacco parassitario e, pertanto, siano ammissibili agli aiuti indicati all’art. 1, paragrafo 6, lett. B), punto ii);

- non saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Visto, infine, il Regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (Programma per il mercato unico);

Ravvisata l’opportunità che, in esito alle spese di cui al presente provvedimento, sia dato corso alle procedure previste dal citato Regolamento (UE) n. 2021/690 per l’ottenimento, ove possibile, dei rimborsi dallo stesso disposti per le spese elegibili sostenute dalla Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Responsabile del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni di disporre gli adempimenti previsti dal citato Regolamento (UE) n. 2021/690;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Viste altresì:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità regionale 2022)”;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Ritenuto di destinare all’intervento attivato con la presente deliberazione l’importo di Euro 140.000,00 stanziato sul capitolo 12023 “Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 26 comma 1;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare uno specifico “Avviso pubblico relativo all’erogazione di contributi per la distruzione di piante e di produzioni di pomodoro per i danni subiti dall’organismo nocivo Ralstonia solanacearum nell’anno 2021” ai sensi della L.R. n. 6 del 2010, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di destinare al finanziamento dell’Avviso qui approvato la somma di euro 140.000,00 stanziata sul capitolo 12023 “Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n.6)” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

3) di dare mandato al Responsabile del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni di disporre gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/690 per gli eventuali rimborsi dallo stesso disposti riferiti alle spese elegibili sostenute dalla Regione Emilia-Romagna;

4) di subordinare la concessione dei contributi relativi al programma, approvato con il presente atto, alla verifica di compatibilità ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

5) di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa e si provvederà altresì a mantenere disponibili, tutte le informazioni, da pubblicare e quelle già pubblicate sul sito:

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato

per la consultazione, per almeno dieci anni dopo la data in cui l'aiuto è stato concesso;

6) di disporre, infine, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dando atto che il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni provvederà a darne diffusione anche attraverso il sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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