n.307 del 27.10.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione delle disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli agenti contabili, di presentazione e di deposito del conto giudiziale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che costituisce principio generale dell’ordinamento contabile, il dovere di chi gestisce denaro, beni o valori non propri di rendere il conto del proprio operato al titolare della gestione stessa;

- che nel sistema della contabilità pubblica tale obbligo è stato sempre previsto sia nei confronti della gestione globale dell’intero ente (i rendiconti generali o conti consuntivi o bilanci consuntivi), che nei confronti della gestione dei singoli agenti contabili operanti nell’ente, con il rendiconto o conto della gestione contabile personale svolta per conto dell’Amministrazione;

- che le regole sulla contabilità pubblica hanno anche previsto che alcuni di questi conti devono essere assoggettati alle verifiche proprie della giurisdizione contabile; verifiche attuate attraverso il modello processuale del giudizio di conto, giudizio previsto dalle regole processuali proprie della giurisdizione contabile anche detto conto giudiziale.

Visti i Regi Decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, che dettano disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Visto l’art. 44 del Regio Decreto n.1214/1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”.

Visto l’art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, riguardante il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

Visto il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di Giustizia Contabile adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modificazioni.

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni e integrazioni.

Vista La Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”.

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni.

Vista la Circolare n.1/2021 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna relativa alla resa del conto da parte degli agenti contabili e deposito dei conti giudiziali, che, per procedere all'aggiornamento della propria Anagrafe degli agenti contabili, costituita ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. n. 174/2016, degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, operanti nel territorio emiliano-romagnolo che sono tenuti alla resa del conto giudiziale, fornisce anche indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dalla Parte III (giudizio dei conti) Titolo I capo I (artt. 137 – 150) del medesimo decreto legislativo.

Considerato che il complesso delle prescrizioni tecniche e adempimenti operativi dettati dalla Circolare 1/2021, con riferimento alle diverse figure coinvolte nella procedura di resa del conto degli agenti contabili nonché, in ragione dell’attuale articolazione strutturale dell’organizzazione regionale, che colloca in più settori dell’amministrazione la specificazione per competenza e materia di precise e differenti livelli di responsabilità coinvolgendo di fatto diversi settori, rendono necessario, alla luce delle analisi di fattibilità tecnico-procedimentale fin qui eseguite, il ridisegno complessivo sull’ istituto degli agenti contabili.

Evidenziato che il percorso amministrativo tracciato rappresenta, nella sua articolazione complessiva, l’inquadramento generale in materia di agenti contabili per l’Ente regionale rispondendo, in chiave armonizzata e con funzione di coordinamento e raccordo alle disposizioni normative e procedurali sopra riportate.

Precisato che le disposizioni in ordine alle procedure approvate col presente atto riguardano aspetti comuni a tutti i conti degli agenti contabili, ferme restando le normative di settore per i profili sostanziali inerenti le singole gestioni e le indicazioni di maggior dettaglio che deriveranno dagli atti ricognitivi in corso di completamento sulla effettiva sussistenza dei presupposti applicativi di legge ed operativi che giustificano il ricorso all’istituto dell’agente contabile e il conseguente affidamento della gestione;

Valutato che il provvedimento amministrativo che disporrà la nomina degli agenti contabili, quale attuazione operativa del percorso indicato, contribuirà di fatto a determinare il perimetro soggettivo per l’individuazione dei settori e delle strutture regionali che per tipologie impiegano l’istituto degli agenti contabili ed alle quali si applicano le disposizioni impartite con il presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di approvare le procedure della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di individuazione e nomina degli agenti contabili e delle altre figure coinvolte nel procedimento, di precisazione dei loro obblighi, nonché le procedure di presentazione del conto giudiziale e di suo deposito alla Corte dei conti, coerentemente agli indirizzi anche della Circolare n.1/2021 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna, con applicazione a partire dalla resa dei conti giudiziali per l’esercizio finanziario 2021, come descritte nell’Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Richiamate Le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, come modificata con successiva delibera n. 406 del 19 marzo 2018;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24/05/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”.

Richiamati inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;

- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017.

Dato Atto:

- che i contenuti del presente provvedimento sono stati illustrati e condivisi in sede di Comitato di Direzione della Giunta regionale, nelle sedute del 14 giugno e 13 settembre 2021;

- che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, le disposizioni in ordine alle procedure di nomina degli agenti contabili, di presentazione e di deposito del conto giudiziale della Regione Emilia-Romagna, come descritte nell’Allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto sono applicate a partire dalla resa dei conti giudiziali per l’esercizio finanziario 2021;

3) di attribuire al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta il ruolo di sovraintendere i rapporti con la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna, tra cui la trasmissione formale del presente atto;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell’art.7 bis del d.lgs. n.33/2013.

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