n.23 del 02.02.2022 periodico (Parte Seconda)

Revisione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per l'attività/funzione dei Punti prelievo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, ed in particolare:

- l’art. 1, comma 2, che vincola l’erogazione delle prestazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza al rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;

- l’art. 2, che stabilisce che spettano alle Regioni “la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute […], e attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle […] unità sanitarie locali ed aziende”;

- l’art. 8 ter, comma 1, che stabilisce che l’esercizio di attività sanitarie sia subordinato all’autorizzazione;

- l’art. 8-quater, che disciplina l’accreditamento sanitario;

- l’art. 1, comma 2, Legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, a mente del quale le Regioni promuovono “la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute”;

Richiamata la L.R. n. 22/2019 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ed in particolare:

- l’art. 3, comma 1 lett. a), che prevede tra le funzioni del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento il coordinamento del processo di formazione e revisione dei requisiti generali e specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento;

- l’art. 9 e l’art. 19, che stabiliscono che la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione assembleare competente, provvede alla revisione dei requisiti in materia di autorizzazione all’esercizio e in materia di accreditamento, in rapporto alla evoluzione normativa, tecnologica, organizzativa e scientifica e che le strutture sanitarie devono provvedere ad adeguarsi ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, di nuova introduzione, entro i tempi indicati negli atti di approvazione dei requisiti medesimi;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 327/2004 e successive modifiche, con cui la Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna, prevedendo, come requisito organizzativo dei Punti Prelievo, la presenza/disponibilità del medico durante l’attività, consentendo una sorta di pronta disponibilità medica durante l’attività di prelievo;

- n. 221/2015, che, nel definire i requisiti specifici per l'accreditamento del dipartimento di cure primarie, individua anche i requisiti per l’accreditamento dell’attività di Punto Prelievo, prevedendo come requisito organizzativo la presenza del medico nella struttura in cui il Punto Prelievo è collocato;

Considerato che:

- da tempo la figura dell’infermiere si caratterizza per il possesso di un corpo di conoscenze teoriche, pratiche e cliniche che assicurano un impegno attivo nell’avanzamento della qualità delle cure;

- il personale infermieristico può contribuire a garantire un sistema di cura appropriato e sostenibile anche in forza delle norme vigenti (D.M. 739/1994, Legge n. 42/99, Legge n. 251/00, Legge n. 43/2006) che, nel determinare il campo proprio di attività, ne hanno ampliato l’ambito di autonomia e definito le competenze professionali, ponendo gli infermieri in grado di garantire nei diversi setting assistenziali il prelievo venoso anche in assenza del medico;

- la possibilità di effettuare i prelievi venosi anche con solo personale infermieristico permette di ottimizzare l’attività di tutti i Punti Prelievo presenti nel territorio regionale secondo una logica di appropriatezza, equità di accesso e prossimità, pur garantendo lo svolgimento dell'attività in sicurezza anche in considerazione della presenza di consolidate procedure di emergenza;

Ritenuto pertanto opportuno attuare una revisione dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’attività/funzione dei Punti Prelievo, prevedendo come non strettamente necessaria la presenza del medico durante l’attività di prelievo di sangue, e introducendo la necessità di un training formativo per manovre di primo soccorso (corso certificato almeno BLS-D) per tutti gli operatori, medici e/o infermieristici, preposti a tale attività;

Viste:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”, e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modificazioni;

Richiamato il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017, concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 1315/2020 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Vista la proposta del coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi della L.R. n. 22/2019 nota prot. 31/12/2021.1193983.I;

Acquisito il parere favorevole della IV Commissione Assembleare in data 10 gennaio 2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di prevedere, durante l’attività nei punti prelievo, la presenza di personale medico o di personale infermieristico, con adeguato training formativo;

2. di prevedere la necessità di un training formativo per manovre di primo soccorso (corso certificato almeno BLS-D) per tutti gli operatori, medici e/o infermieristici, preposti a tale attività;

3. di modificare conseguentemente l’allegato n. 1 “Requisiti generali e specifici per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie”, alla propria deliberazione n. 327/2004, nella parte riguardante i requisiti organizzativi del Punto prelievo (PPAU 2.1) come segue: Durante l’attività del Punto Prelievo è assicurata la presenza di un medico o di un infermiere, entrambi con training formativo per manovre di primo soccorso (corso certificato almeno BLS-D;

4. di modificare conseguentemente l’allegato n. 1 “Requisiti specifici per l’accreditamento Dipartimento di Cure Primarie”, alla propria deliberazione n. 221/2015, nella parte riguardante “Assistenza Specialistica Ambulatoriale territoriale - Punto prelievi - Requisiti organizzativi” come segue: Non sono richiesti ulteriori requisiti organizzativi relativi al personale rispetto a quelli autorizzativi;

5. di confermare le proprie deliberazioni n. 327/2004 e n. 221/2015 in ogni altra loro parte;

6. di stabilire che, a seguito della revisione disposta con il presente atto, le strutture sanitarie che svolgono attività di Punto Prelievo devono essere in possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento introdotti con il presente provvedimento, a decorrere dalla data della sua approvazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

8. di disporre inoltre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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