n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)
Integrazione al programma degli interventi di potenziamento del Sistema regionale di protezione civile - Annualità 2020 - a favore del Comune di Casola Val Senio (RA)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- Visto: il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18;
- il Decreto Legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2020, n. 35;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, recante “Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000;
- l’art.9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002 relativo alla trasmissione dei dati delle Regioni al Dipartimento di protezione civile;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 recante “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2003, n. 252;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna” di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e, in particolare, gli articoli 1 e 24;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2006, n. 87;
- la direttiva del Capo Dipartimento del 2 maggio 2006 recante “Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti ferroviari, in mare, aerei e con presenza di sostanze pericolose”.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 “Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2007, n. 53;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativo alla “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2009, n. 41;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009, n. 36;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e in particolare l’articolo 7;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di “Lotta attiva agli incendi boschivi” del 1 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2012, n. 82;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, inerente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2014, n. 79;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 recante gli “Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2014, n. 256;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015, inerente gli “Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”;
- le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” del 31 marzo 2015 n. 1099;
- il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile” del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, “Istituzione del Sistema d’Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SIAM” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2017, n. 128;
- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018 recante le “Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l’aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n.266;
- il decreto-legge del 18 aprile 2019, n.32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed in particolare l’art.28 dove sono state apportate modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2019, n. 231;
Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018 l’articolazione di base dell’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, che nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 3;
- ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 il Presidente del Consiglio di Ministri, con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
- ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 4, favoriscono l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di protezione civile a livello territoriale comunale o di Ambito al fine di garantire l’effettività delle funzioni di protezione civile;
- ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell’articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all’articolo 18 nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 1/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Richiamate:
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali;
- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 rubricata “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, delle Province e quindi anche quello della Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione Civile (articoli 19 e 68);
- le proprie deliberazioni n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 dell’11 luglio 2016 con le quali, nell’ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la sopra citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., la Giunta regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016 e 01/08/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la D.G.R. n. 988/19 con la quale era stato approvato il “Programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di protezione civile sul triennio 2019-2021, ridefinizione termini e soggetti beneficiari ed autorizzazione riutilizzo economie per alcuni interventi già programmati”, come integrata dalla D.G.R n. 1599/2019;
Visto:
- la richiesta avanzata dal Comune di Casola Valsenio (RA) in data 6/5/2020 prot. n. PC/2020/25966 nella quale viene chiesto un finanziamento di € 300.000,00 allo scopo di “acquisire un terreno da destinare ai fini di Protezione Civile – Area di Ammassamento”;
- la relazione istruttoria redatta dal referente P.O: protezione civile della sede di Ravenna nella quale emerge la valutazione conclusiva nei termini seguenti: “Per quanto di competenza tecnica si condivide la scelta dell’amministrazione di dotare l’ambito comunale di un’area di ammassamento e la scelta effettuata è in linea di massima rispondente ai requisiti minimi richiesti, compatibilmente con il contesto territoriale (ambito collinare)”;
- la nota PC/2020/0031286 del 3/6/2020 del responsabile dell’Area Romagna ing. Piero Tabellini con la quale esprime il parere tecnico favorevole relativamente alla richiesta del Comune di Casola Valsenio (RA);
Rilevato che:
- per esercitare le funzioni loro attribuite dalle leggi, dalle direttive e dagli atti di indirizzo sopra citati è necessario che i Comuni si dotino, nel quadro della specifica pianificazione di emergenza, anche in forma associata, di strutture di protezione civile. Dette strutture debbono poter essere utilizzate in fase di emergenza anche dalle componenti istituzionali e dalle strutture operative dei sistemi nazionale e regionale di protezione civile;
- è opportuno evidenziare l’importanza di un adeguato potenziamento del sistema territoriale di protezione civile anche garantendo la disponibilità di risorse strumentali che dovranno essere impiegate nel contesto dei centri di coordinamento definiti dalla pianificazione territoriale di emergenza o delle specifiche indicazioni formulate dai prefetti;
- a seguito di valutazione delle necessità emerse sul territorio regionale (area metropolitana, comuni, unioni di comuni), di integrare il programma di potenziamento della rete regionale di aree e strutture di protezione civile, collegate strettamente alle realtà locali, alle criticità emerse durante le situazioni di emergenza precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in evidenza dai singoli enti, come dettagliatamente indicato nella tabella allegata al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante:
- ALLEGATO 1 contiene la proposta ritenuta meritevole e quindi approvata in linea tecnica ed ammissibile al concorso finanziario regionale, per la somma di € 300.000,00; tale spesa trova copertura sul bilancio finanziario dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020;
Dato atto che:
- la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;
- agli adempimenti connessi con l’attuazione del programma di cui trattasi ed all’impiego delle relative risorse finanziarie, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederà con propri successivi provvedimenti in capo al Dirigente competente, secondo le modalità indicate nel dispositivo;
Richiamate inoltre le deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 979 del 25/6/2018 “Approvazione delle modifiche organizzative dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 1526 del 17/9/2018 “Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001, presso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- n. 1665 dell’11/10/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali nell’ambito di alcune Direzioni Generali”;
- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 122 del 28/1/2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
Viste inoltre le determinazioni dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile:
- n. 2204 del 22/6/2018 “Modifiche all’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- n. 2238 del 26/6/2018 “Rinnovo incarichi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- n. 3446 del 28/9/2018 “Incarichi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- n. 4554 del 10/12/2018 “Direttiva sul modello organizzativo, sistema di governo e attività dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
Visto:
- il D. Lgs. n. 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 700 del 28/2/2018 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamati infine:
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la determinazione n. 3164 del 7 novembre 2019 “Adozione bilancio di previsione 2020-2022 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la determinazione n. 3165 del 7 novembre 2019 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 2139 del 22 novembre 2019 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2020-2022”;
- la propria deliberazione n. 417 del 5 aprile 2017, con cui è stato approvato il “Documento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, entrato in vigore il 2 maggio 2017, aggiornato con propria deliberazione n. 962 del 25 giugno 2018, che costituisce il documento di riferimento per le componenti istituzionali e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile per la gestione delle attività connesse al sistema di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile;
Viste:
- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l’integrazione al Programma di potenziamento delle strutture di protezione civile per l’attivazione del concorso finanziario dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui alla D.G.R. n. 988/19 e ss.mm.ii, come meglio dettagliato nell’allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante, ed in particolare:
- ALLEGATO 1 contiene la proposta ritenuta meritevole e quindi approvata in linea tecnica ed ammissibile al concorso finanziario regionale, per la somma di € 300.000,00; tale spesa trova copertura sul bilancio finanziario dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020;
2. di dare atto che la gestione amministrativo-contabile del Programma in argomento resta in capo dell’Agenzia regionale che con provvedimenti del Dirigente competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, provvederà a darne corso negli esercizi di competenza;
3. di stabilire inoltre che:
- a conferma di quanto concesso ed assegnato secondo le modalità di cui al punto precedente da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, l’ente beneficiario del concorso finanziario dovrà presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa all’intero intervento da realizzare:
- progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come lavori pubblici;
- quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi che si configurano come acquisizione di beni e servizi;
- ed accertata la conformità dei documenti inviati a quanto espresso in premessa e per le finalità ivi indicate, e verificata la rispondenza relativamente a quanto approvato in linea tecnica con il presente atto, il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile confermerà con propria nota formale l’assegnazione finanziaria; in caso di accertata difformità, il Direttore dell’Agenzia richiede le necessarie modifiche progettuali, assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento;
- I termini da rispettare a cura del soggetto beneficiario del concorso finanziario sono i seguenti:
- i lavori devono essere appaltati e consegnati entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati ed ultimati entro tre anni da tale data;
- i beni e i servizi devono essere acquisiti entro un anno dalla data di formale notifica di accertata conformità dei documenti progettuali inviati;
L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:
- in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione dell’intervento e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito dell’ultimazione dell’intervento e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente beneficiario;
- la procedura operativa per la richiesta di liquidazione la formulazione on-line, mediante la compilazione a cura dell’ente beneficiario delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà contenute nell’applicativo “Tempo Reale” sito al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/areeriservate/enti-attuatori.htm; le credenziali per l’accesso a tale applicativo è fornito all’ente beneficiario dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in sede di comunicazione dell’esito della verifica di conformità di cui al precedente punto 4.;
- in caso di mancata ultimazione dell’intervento finanziato entro i termini previsti nel precedente punto 4., saranno restituite all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile le somme eventualmente già percepite a titolo di acconto dall’ente beneficiario;
- ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento dell’intervento, l’ente beneficiario proceda semestralmente, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno fino al completamento dell’intervento medesimo, alla compilazione della relativa scheda di monitoraggio tramite il richiamato applicativo “Tempo Reale”; in caso di omessa compilazione di tale scheda, non si autorizzerà la liquidazione delle somme richieste;
4. di demandare al Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l’attività relativa ai controlli inerenti l’intervento previsto nell’ Allegato 1 al presente atto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti resa dall’ente beneficiario, il quale esibisce in loco o trasmette, su richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle dichiarazioni sostitutive medesime;
5. di stabilire infine che l’ente beneficiario del finanziamento deve assicurarsi che le caratteristiche tecniche dell’intervento risultino integrabili e compatibili con quelle utilizzate dal sistema territoriale e regionale di protezione civile;
6. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in precedenza;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.