n. 240 del 13.11.2012 (Parte Seconda)
Realizzazione soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l’acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e delle connesse opere di urbanizzazione e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (EMT) e Prefabbricati Modulari Municipali (PMM). Applicazione deroga per lo smaltimento di rocce da scavo
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 si è provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per l’attuazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione a derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo art. 1;
Vista l’ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale è stato approvato il programma operativo municipi che ricomprende anche la progettazione e realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM);
Vista l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;
Vista l’ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimuovibili (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni;
Preso atto che con le ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 41 del 14 settembre 2012 e n. 45 del 21 settembre 2012 si è sempre provveduto ad approvare un documento, allegato alle varie ordinanze, nel quale sono indicate le disposizioni normative a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni;
Rilevato che tra gli articoli derogati per la realizzazione dei municipi temporanei e per la fornitura ed installazione delle soluzioni abitative provvisorie era presente anche l’articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla disciplina delle terre e rocce da scavo;
Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/9/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012, recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle disposizioni di cui all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Rilevato che la nuova normativa introdotta con il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161, che approva il regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, introduce tempi e modalità operative che non risultano compatibili con i tempi programmati per la gestione dell’emergenza tanto che era già stata prevista in precedenza l’applicazione della deroga all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, con la quale i Commissari Delegati, per l’attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in aggiunta alle disposizioni indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, anche al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/9/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012;
Considerato chel’emergenza sismica comporta tempi molto ridotti per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate al superamento dello stato di emergenza sia per la realizzazione di soluzioni abitative temporanee che consentano di alloggiare la popolazione, colpita dal terremoto del maggio 2012 e sia per la realizzazione del programma relativo ai municipi per assicurare il funzionamento dei comuni terremotati;
Visti i limitati tempi a disposizione e l’avvicinarsi della stagione invernale che impongono al Commissario Delegato di provvedere immediatamente alla fornitura ed installazione dei PMAR e delle connesse urbanizzazioni e dei PMRR nonché alla realizzazione delle sedi municipali temporanee;
Valutato che per esigenze di celerità e speditezza di tale fase del procedimento, risulta opportuno avvalersi della deroga alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/9/2012, ed entrato in vigore il 6/10/2012, relativo alla disciplina delle terre e rocce da scavo, secondo quanto consentito dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012;
Considerato che l'articolo. 2, comma 1, lett. b) della Dir 2008/98 esclude dal regime dei rifiuti il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato;
Considerato altresì che l'art. 2, comma 1, lett. c) della Dir 2008/98 esclude dal regime dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
Atteso che l’esecuzione dei lavori relativi ai PMAR, PMRR, EMT, PMM e prossimamente delle palestre provvisorie comporta solamente lo scotico del terreno vegetale e sbancamenti di modesta entità con il riutilizzo di tutti i materiali scavati all’interno del cantiere senza ricorrere al loro utilizzo e gestione esternamente alle aree di cantiere;
Visto il carattere temporaneo delle strutture che vengono realizzate per la gestione dell’emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna;
Preso atto che per l'attuazione del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, il Commissario Delegato intende avvalersi, in quanto ritenuto indispensabile per l’attuazione del programma casa, relativo alla realizzazione delle soluzioni abitative temporanee, e del programma operativo municipi anche alla deroga alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/9/2012, sulla base delle specifiche motivazioni in precedenza riportate, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000, n. 340;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di dare atto che tutti i materiali scavati per l’esecuzione dei lavori relativi ai PMAR, PMRR, EMT, PMM e palestre provvisorie saranno riutilizzati all’interno dei siti relativi ai vari cantieri senza ricorrere al loro smaltimento esternamente ai suddetti siti e non devono avere caratteristiche tali da creare rischi per la salute delle persone;
2) di stabilire che per la realizzazione del programma casa, relativo alla gara con procedura aperta di lavori pubblici per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, e per l’attuazione del programma operativo municipi per consentire la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), nonché del prossimo programma delle palestre provvisorie, per esigenze di celerità e speditezza di tale fase del procedimento descritte nella premessa, risulta opportuno avvalersi anche della ulteriore deroga prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. il 17 ottobre 2012, per consegnare le soluzioni abitative provvisorie, le palestre ed i municipi temporanei prima del prossimo inverno;
3) di applicare pertanto la deroga, concessa con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16/10/2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/10/2012, al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21/9/2012, entrato in vigore il 6/10/2012, recante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle disposizioni di cui all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 della presente ordinanza;
4) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 13 novembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani