n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 2946 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni a livello nazionale insieme al Ministero affinché venga ridefinita la responsabilità degli amministratori degli enti proprietari delle strade, non dovendo ascriversi ad essi alcuna colpa perlomeno laddove la mancata manutenzione che abbia causato l'evento mortale sia da attribuirsi a mancanza di fondi destinabili ad essa. A firma dei Consiglieri: Cardinali, Molinari, Caliandro, Calvano, Tarasconi
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
le Amministrazioni si adoperano al fine di rendere sicure e fruibili le strade pubbliche, svolgendo la manutenzione del tessuto urbano e segnalando le condizioni di pericolo per l’utenza, al fine di esercitare in modo responsabile i compiti di custodia previsti dal codice civile.
Nonostante ciò, molto spesso gli Enti locali assistono a richieste di risarcimento danni legate al cattivo stato di manutenzione della rete stradale.
La responsabilità degli Enti locali per i danni causati dai beni del patrimonio demaniale costituisce un tema da sempre dibattuto in dottrina e giurisprudenza, con esiti non ancora uniformi.
Infatti, l’assunzione della responsabilità della P.A. per i danni causati agli utenti da cattiva manutenzione delle strade pubbliche, può essere ricondotta ora all’interno dell’art. 2043 c.c., ora dell’art. 2051 c.c., norme che soggiacciono ad una disciplina profondamente diversa in termini di elemento soggettivo e di onere probatorio, poiché nel primo caso graverebbe sul danneggiato l’onere della prova della colpa dell’ente pubblico, mentre stante l’art. 2051 il privato potrà limitarsi a dedurre il danno ed il nesso eziologico con l’evento che lo ha causato, gravando sulla P.A. l’onere di provare che il danno si è verificato per caso fortuito.
Diverse pronunce giurisprudenziali hanno stabilito che bisogna distinguere tra cause del danno intrinseche alla struttura del bene che, in quanto prevedibili, configurano una responsabilità da parte dell’Amministrazione, e cause del danno create da terzi, non conoscibili né eliminabili immediatamente dalla Pubblica Amministrazione e che quindi si traducono in ipotesi di caso fortuito, precludendo l’applicazione dell’articolo 2051 del c.c.
Evidenziato che
a seguito dell’entrata in vigore della legge 41 del 2016, che introduce nel codice penale il reato specifico di omicidio stradale e di lesioni personali gravissime, il Ministero dell’Interno è intervenuto con una circolare tesa a garantire un’uniforme applicazione della norma, in cui chiarisce che il reato di omicidio stradale si può applicare a tutti coloro che violano le norme che disciplinano la circolazione stradale, e dunque anche agli amministratori ai quali, a norma del codice della strada, compete la tutela della sicurezza stradale, fattispecie che, prima regolata dall’articolo 589 rubricato “Omicidio colposo”, trova ora specifica disciplina nell’art. 589 bis.
Dunque la circolare inequivocabilmente evidenzia l’incorrere nel reato specifico, e nella conseguente sanzione penale che prevede la reclusione da 2 a 7 anni, anche per i gestori che, omettendo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione come richiesto dal codice della strada, dovessero essere riconosciuti responsabili della morte di un utente.
Rilevato che
gli enti proprietari delle strade sono lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni e in via derivata anche le Società, pubbliche e private, che dallo Stato hanno avuto in concessione le autostrade assumendo per contratto su di sé gli oneri di manutenzione e l’obbligo di tenere i percorsi efficienti e sicuri.
Per questi enti, soprattutto per quelli più piccoli, è sempre più difficile garantire una puntuale ed efficace manutenzione della rete viaria a causa della sostanziale contrazione delle risorse disponibili, il che rende impossibile garantire interventi quantitativamente e qualitativamente adeguati al rispetto della funzione assegnata dal codice della strada.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta
ad agire a livello nazionale insieme al Ministero affinché venga ridefinita la responsabilità degli amministratori degli enti proprietari delle strade, non dovendo ascriversi ad essi alcuna colpa perlomeno laddove la mancata manutenzione che abbia causato l’evento mortale sia da attribuirsi a mancanza di fondi destinabili ad essa senza pregiudicare il diritto al giusto risarcimento ai soggetti danneggiati.
Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 18 ottobre 2017