n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento di VIA relativo al progetto per la derivazione delle acque sotterranee dai pozzi dello stabilimento Unigrà, con sede in Via Gardizza 9/B nel comune di Conselice (RA). Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di derivazione delle acque sotterranee da pozzi presso lo stabilimento Unigrà, in Via Gardizza 9/B nel comune di Conselice (RA) proposto da Unigrà srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 18 luglio 2017, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:
- dovrà essere dismesso il prelievo effettuato dal pozzo C dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS “Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore”;
- nel pozzo C, anche a seguito della dismissione, dovrà essere effettuata la misurazione (almeno semestrale) del livello statico della falda;
- il volume captato dal citato corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS “Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore”, potrà essere prelevato dal corpo idrico 2700ERDQ2- PACI “Pianura Alluvionale - confinato inferiore”;
- nei pozzi di backup da realizzare dovranno essere installati e posti in esercizio dispositivi (piezometri) per l’acquisizione giornaliera del livello della falda: i dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere inviati, corredati di opportuna relazione di sintesi, con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno) al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici; eventuali variazioni concernenti i pozzi di backup dovranno essere assentiti dalle autorità individuate ai sensi delle norme vigenti e non dovranno essere sottoposti all’assoggettamento delle procedure di VIA;
- dovrà essere installato a cura e spese dell’utente idoneo strumento per la misurazione dei volumi prelevati, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 152/06: tali dati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e alla SAC dell’ARPAE competente;
- la concessione è assentita per un volume annuo pari a 2.265.000 mc/anno, e per una portata massima derivabile di 79 l/s; tale concessione verrà rilasciata fino al 31/12/.2021, e potrà essere effettuata dai soli pozzi A e B. Il rinnovo potrà essere rilasciato a condizione che siano ridotti almeno del 20% i quantitativi di risorsa prelevati o che il medesimo quantitativo sia fornito da acque superficiali; le proposte al fine di conseguire la riduzione di almeno il 20% del volume concesso, dovranno essere presentate al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna per la verifica di ottemperanza almeno 1 anno prima della scadenza del titolo concessorio e coerentemente con l’ottenimento dei titoli autorizzativi o concessori necessari alla realizzazione;
- la concessione potrà essere rivista anteriormente al 31/12/2021 qualora dai monitoraggi sia istituzionali, sia effettuati dalla Ditta come da prescrizioni, si evidenziasse un deterioramento dello stato quantitativo delle acque sotterranee tale da inibire il raggiungimento degli obiettivi di qualità;
- il proponente dovrà perseguire una politica rivolta all’adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo da parte dell’azienda facendo riferimento per la loro definizione alle BAT “best available technology” riconosciute a livello europeo ed internazionale. Altresì, dovrà fornire ogni 31 Gennaio anche ad ARPAE un report sulle attività intraprese e fornire i dati sui volumi idrici derivanti dal recupero/riuso/riciclo delle acque interne durante l’anno precedente. Il proponente dovrà, altresì, verificare se l’attuazione delle misure e modifiche impiantistiche influiscano sull’AIA;
- dovranno essere realizzate tutte le opere di mitigazione e quanto previsto dal progetto in oggetto;
- nella fase di realizzazione dei pozzi di back up dovranno essere messe in atto tutte le azioni atte a minimizzare l’impatto atmosferico, acustico e di produzione dei rifiuti.
b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
c) di dare atto che ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche per il progetto approvato con determina del Dirigente dell’ARPAE, Area Coordinamento Rilascio Concessioni n. DET-AMB-2017-5517 del 17/10/2017 (acquisita al PG.2017.665914 del 18/10/2017); tale concessione costituisce l’ Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
d) di dare atto che il Distretto Idrografico del Fiume Po, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio con atto prot. 1364/11 del 13/03/2017, acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.166817 del 14/03/2017, il parere vincolante al rilascio della Concessione i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; tale parere costituisce l’ Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; non avendo partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
e) di dare atto che il Servizio parchi Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha inviato il proprio parere in merito alla Valutazione di incidenza con nota prot. NP.2017.14894 del 14/07/2017 che costituisce l’ Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
f) di dare atto che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 della presente delibera;
g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Unigrà srl;
h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ARPAE Direzione Tecnica – Area Coordinamento Rilascio Concessioni e ARPAE SAC di Ravenna, Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, Provincia di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, AUSL di Ravenna, Parco del Delta del Po, Consorzio Bonifica Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, Comune di Conselice;
i) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia – Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;
k) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.