n.57 del 03.03.2021 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Richiesta di modifica sostanziale di attività di autodemolizione" localizzato nel comune di Forlì (FC) proposto da R.C.B.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Richiesta di modifica sostanziale di attività di autodemolizione” localizzato nel comune di Forlì (FC), proposto da R.C.B. di ANCARANI GIULIO e C. SNC, a condizione che venga rispettata la condizione ambientale di seguito indicata:

1. dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere;

b) che la verifica dell’ottemperanza della presente condizione ambientale dovrà essere effettuata dalla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

e) di trasmettere copia della presente determina al Proponente R.C.B. di ANCARANI GIULIO e C. SNC, al Comune di Forlì, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL della Romagna – DSP di Forlì, all'ARPAE di Forlì;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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