n.8 del 15.01.2013 (Parte Seconda)
Indicazioni in ordine all'esecuzione dei test di genetica medica nella regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato l'art. 2 del DLgs 502/92, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, al comma 2, che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;
Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. 29/04 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;
Richiamate:
- la propria deliberazione 1267/02, con la quale si è provveduto, in attuazione del Piano Sanitario regionale 1999/01, all'approvazione di linee guida per l'organizzazione delle aree di attività di livello regionale secondo il modello Hub & Spoke, tra le quali i servizi di genetica medica;
- la propria deliberazione 137/08, con la quale sono state integrate la rete Hub & Spoke per i servizi di genetica medica e la rete per le malattie rare;
- la propria deliberazione 35/09, con la quale è stata approvata la procedura per l’inserimento di nuovi test genetici ed è stato formalizzato l’elenco delle condizioni genetiche attualmente diagnosticabili dai centri della rete;
- la propria deliberazione 1780/10, con la quale si è proceduto all’aggiornamento della rete Hub & Spoke per i servizi di genetica medica istituita con delibera di Giunta regionale 1267/02;
Richiamate le Determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali 9758/04, 1239/08 e 7951/11, con le quali è stato costituito e rinnovato il Nucleo di coordinamento per le attività di genetica medica, quale organismo di supporto tecnico-scientifico in materia di genetica di questa Amministrazione, al quale spettano compiti di:
- supporto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza in ambito genetico in accordo con il piano sanitario nazionale e regionale;
- coordinamento da un punto di vista tecnico-scientifico e verifica dei risultati rispetto agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale
- garanzia della rispondenza dei percorsi clinico/diagnostici ai requisiti identificati anche a livello nazionale e internazionale per specifiche patologie genetica (diagnosi presintomatica, diagnosi ai minori);
Visto e richiamato l’accordo Stato Regioni del 15 luglio 2004, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida per le attività di genetica medica” con il quale, ferma restando l’autonomia delle Regioni in merito alla definizione dei modelli organizzativi più consoni alle singole realtà territoriali, si persegue l’obiettivo di razionalizzazione dell’attività di genetica medica nel Servizio Sanitario Nazionale;
Vista e richiamata la relazione della Commissione ministeriale per la Genetica nel Servizio Sanitario Nazionale, la quale, svolgendo attività propedeutica all’attuazione delle Linee guida per le attività di Genetica Medica approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 15/7/2004, soprarichiamate, ha svolto il compito di identificare gli elementi caratterizzanti le strutture di Genetica medica, i momenti organizzativi rilevanti e fornire elementi utili alla valutazione delle attività, formulando altresì indicazioni rispetto all’uso dei test genetici, sottolineando la necessità:
- che i test genetici vengano offerti solo quando ne è stata dimostrata la reale utilità, all’interno di un percorso assistenziale di consulenza genetica;
- della definizione della qualità di un test genetico derivante dalla valutazione dell’aspetto tecnico dell’esame, del contesto clinico entro il quale viene erogato e dei servizi collegati;
- del corretto utilizzo dei test genetici, rispetto alla valutazione degli aspetti tecnici degli stessi, della strategia diagnostica associata all’esame genetico, alle motivazioni per le quali un test viene offerto, all’attenzione alla qualità nell’esecuzione del test
Considerato che il Nucleo di coordinamento sopra indicato ha:
- individuato la necessità di dare indicazioni in merito alla identificazione della prestazione specialistica ambulatoriale e relativa tariffazione, nonché il monitoraggio dei punti della rete di genetica della regione Emilia-Romagna individuati;
- la necessità di definire in maniera trasparente la costituzione della tariffa per la diagnostica offerta dai laboratori della rete;
- altresì definito la composizione dei pacchetti di prestazioni per la diagnostica di patologie genetiche attualmente diagnosticate in Regione, ma senza criteri di uniformità;
Ritenuto pertanto di adempiere a quanto sopra indicato attraverso l’integrazione del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui alla DGR 410/1997 e successive modificazioni;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 410 del 25 marzo 1997: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe“ ultima la n. 90 del 30 gennaio 2012;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate le proprie deliberazioni;
- 1057/06, 1663/06, 1222/11, 1511/11 e 725/12;
- - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di stabilire che i test di genetica per condizioni monogeniche a carico del Servizio Sanitario Nazionale possano essere eseguiti solo nei laboratori della rete Hub & Spoke per i servizi di genetica medica, come identificata con i provvedimenti deliberativi indicati nelle premesse;
2. di stabilire altresì che la prescrizione per l’esecuzione di test di genetica possa essere effettuata esclusivamente da medico specialista;
3. di approvare, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i pacchetti di diagnostica che integrano e aggregano le prestazioni di genetica, inserendo anche le nuove prestazioni nel nomenclatore tariffario regionale;
4. di disporre che il Nucleo di coordinamento per le attività di genetica medica promuova percorsi condivisi tra i professionisti della rete della genetica e quelli delle altre specialità finalizzati ad individuare le condizioni per le quali sia possibile la richiesta di test da parte di tutti i medici specialisti;
5. di disporre altresì che i test di nuova generazione di analisi dell’intero genoma (Whole genome) siano eseguiti su prescrizione del genetista o nell’ambito di percorsi strutturati e condivisi;
6. di stabilire che le modificazioni e le integrazioni introdotte dal documento sopracitato decorrano dal 1° gennaio 2013;
7. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell’allegato n. 1, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.