n.411 del 27.11.2020 (Parte Seconda)

Revisione e aggiornamento del repertorio regionale delle qualifiche. Approvazione di 26 qualifiche di 3° livello eqf, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale di iefp per le figure di operatore

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.ii.;

- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della L. n. 92/2012”;

- il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018, “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- l’Accordo 1 agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011. Repertorio Atti n.155/CSR;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;

- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;

Vista la Deliberazioni dell’Assemblea legislativa n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;

Richiamato, in particolare, l’art. 31, della L.R. n. 13/2019 che al comma 1, stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni relative ai dispositivi attuativi vigenti nel sistema della formazione professionale regionale e derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 12/2003, sopra citata:

- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;

- n. 1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;

- n. 2166/2005 “Aspetti generali e articolazione della Procedura sorgente nel Sistema regionale delle qualifiche”;

- n. 1372/2010 “Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche”, con cui si approva la rivisitazione di tutte le qualifiche facenti parte del Repertorio regionale e ss.mm.ii.;

- n. 1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)”;

- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC) di cui alla DGR 530/2006”;

- n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020”;

- n. 1148/2020 “Revisione e aggiornamento del Repertorio regionale delle Qualifiche. Approvazione di 17 qualifiche di 4° livello EQF, anche ai fini della correlazione con il nuovo repertorio nazionale della IEFP per le figure dei diplomi”;

Dato atto che l’adozione del nuovo Repertorio nazionale delle figure di riferimento per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) con il succitato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2019 ha evidenziato la necessità di un percorso di revisione, aggiornamento e sviluppo complessivo del repertorio regionale delle qualifiche;

Considerato che l’attività di revisione, aggiornamento e sviluppo del repertorio regionale delle qualifiche risponde alle finalità di:

- rinnovare e arricchire il sistema regionale delle competenze professionali e l’offerta formativa rivolta agli adulti, attraverso una modernizzazione del repertorio che preveda l’integrazione di nuove qualifiche e l’attualizzazione di quelle preesistenti, al fine di consentire l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze necessarie a sostenerne l’ingresso, la permanenza o il reinserimento qualificato nel mondo del lavoro;

- garantire la completezza e continuità della filiera dell’offerta formativa attraverso un repertorio ampio, diversificato e caratterizzato da aree professionali in cui siano sempre presenti sia figure di accesso all’area (gli operatori), che figure di approfondimento/specializzazione (i tecnici di 4, 5, 6 liv. EQF), al fine di consentire alle persone la continuità dei percorsi formativi e di rispondere alla domanda delle imprese delle filiere produttive regionali con figure a diversi gradi di specializzazione;

- rafforzare la spendibilità dei titoli costruendo le condizioni necessarie alla manutenzione del repertorio regionale che garantisca la possibilità di correlazione con gli standard previsti dal repertorio nazionale di IeFP;

- consentire ai giovani di acquisire, anche in esito ai percorsi di IeFP, competenze coerenti con la domanda di specializzazione del sistema economico regionale attraverso un’offerta formativa che permetta opportunità e continuità formativa;

Premesso che:

- con il presente provvedimento si prosegue l’attività di rielaborazione, adeguamento e aggiornamento delle qualifiche del repertorio regionale - avviato con la sopra citata Deliberazione n. 1148/2020 per le figure di 4° livello EQF – relativamente alle figure di 3° livello EQF;

- le qualifiche di 3° livello EQF oggetto di revisione, aggiornamento o creazione ex novo sono complessivamente 26, di cui 25 correlabili a quelle del nuovo repertorio nazionale di IeFP, di riferimento per l’acquisizione di una qualifica professionale di operatore;

Dato atto, pertanto, che con il presente atto si procede all’aggiornamento del repertorio regionale delle qualifiche, fermo restando che con propri successivi atti si provvederà a determinare i tempi e le modalità per la programmazione dell’offerta formativa che troverà riferimento nel nuovo repertorio, così come aggiornato in esito al presente atto, nonché in esito a quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1148/2020 sopra citata con riferimento alle figure di 4° livello EQF;

Precisato, relativamente alle suddette 25 qualifiche di 3° livello EQF correlabili a quelle del nuovo repertorio nazionale di IeFP per le figure di operatore, che:

- 21 sono risultato della revisione ed aggiornamento di qualifiche esistenti e 4 sono di nuova istituzione, rispettivamente denominate “Operatore Informatico”, “Operatore grafico e di stampa”, “Operatore Trattamenti estetici” e “Operatore dell’Acconciatura”;

- la nuova qualifica di “Operatore grafico e di stampa” sostituisce le qualifiche attualmente esistenti di “Operatore di stampa”, “Operatore di post-stampa” e “Operatore grafico”;

Evidenziato che le due nuove qualifiche di “Operatore trattamenti estetici” e “Operatore dell’acconciatura” vengono introdotte al fine di consentire una programmazione dell’offerta di IeFP che permetta ai giovani della IeFP di acquisire competenze più specializzate nei rispettivi ambiti e per poter loro rilasciare in esito ai percorsi titoli maggiormente spendibili rispetto alle regolamentazioni nazionali di settore, in un’ottica di progressiva omogeneizzazione con quanto già avviene a livello nazionale;

Valutato pertanto che le qualifiche di “Operatore trattamenti estetici” e “Operatore dell’acconciatura” sostituiscano nella programmazione di IeFP la qualifica non specializzata di “Operatore alle cure estetiche”, che prevede competenze riferibili ad entrambe le attività di estetica ed acconciatura;

Considerato che i percorsi di qualificazione per gli adulti per le due specifiche attività di estetica e acconciatura sono disciplinati da regolamentazione nazionale (qualifiche di “Acconciatore” ed “Estetista” di cui alle Leggi n. 1/1990 e n. 174/2005), si ritiene altresì necessario che le suddette qualifiche di “Operatore trattamenti estetici” e “Operatore dell’acconciatura” - correlabili ciascuna al proprio indirizzo della figura nazionale di “Operatore del benessere” - siano conseguibili esclusivamente in esito ai percorsi di IeFP;

Valutato, al fine di mantenere per gli adulti una figura di accesso nell’area professionale “Erogazione dei servizi estetici”, di adottare una nuova qualifica denominata “Operatore della bellezza e del benessere”, non correlabile alle figure del nuovo repertorio IeFP, che consenta:

- l’acquisizione di competenze che favoriscano l’accesso ai diversi contesti lavorativi che offrono servizi di cura della persona differenziati;

- la possibilità di acquisire in un secondo momento, e con successivi percorsi formativi, le qualifiche di “Acconciatore” o di “Estetista” con il necessario riconoscimento del percorso già frequentato;

Precisato quindi che la nuova qualifica di “Operatore della bellezza e del benessere”:

- è riservata alla programmazione dell’offerta formativa per gli adulti, ovvero per le persone che hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione e pertanto non conseguibile nel sistema di IeFP;

- sostituisce ai fini della suddetta programmazione la qualifica di “Operatore alle cure estetiche”;

Precisato infine che nell’ambito della rivisitazione complessiva delle qualifiche oggetto del presente atto, si rende necessaria anche la modifica della denominazione delle seguenti aree professionali in un’ottica di attualizzazione e maggiore armonizzazione con le qualifiche al loro interno:

- da “Progettazione e produzione tessile ed abbigliamento – confezione e maglieria” a “Progettazione e produzione tessile e abbigliamento”;

- da “Progettazione e produzione calzature in pelle” a “Progettazione e produzione calzature”;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto, di aggiornare ed ampliare il Repertorio regionale delle qualifiche professionali con le suddette 26 qualifiche di 3° livello EQF, come descritte nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ad integrazione di quanto già approvato con le citate proprie deliberazioni n. 1372/2010, n. 742/2013 e n.1148/2020 e relative loro modifiche ed integrazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 1292 del 1 agosto 2016 “Recepimento del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell’ambito dei sistemi regionali delle Qualifiche (SRQ) e di Certificazione delle Competenze (SRFC)” con la quale si è previsto di assicurare, attraverso la partecipazione al tavolo tecnico nazionale e nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale 30 giugno 2015, l’inserimento e l’aggiornamento delle proprie qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo;

Tenuto conto che, in base a quanto previsto alla lettera b) del comma 3 dell’art. 1 del D.M. 30 giugno 2015 sopracitato, le qualifiche rilasciate dalle Regioni afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 devono essere rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni;

Ritenuto pertanto opportuno inserire, per ciascuna qualifica descritta nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, sia la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni, sia il riferimento al Settore Economico-Produttivo (SEP) e alle relative Aree di Attività (ADA) dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, di cui al sopra citato D.I. 8 gennaio 2018, nel rispetto dei “Criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle Qualificazioni”, di cui all’Allegato 3) del citato decreto 30 giugno 2015;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole, con procedura scritta, della Commissione Regionale Tripartita di cui alla Legge regionale n. 12/2003 e ss.mm.ii., la cui documentazione è conservata agli atti della Segreteria dell’Assessorato allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell’art. 32, della L.R. n. 12/03, nella seduta del 19 novembre 2020;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733/2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza Covid-19. Approvazione”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di approvare 26 qualifiche di 3° livello EQF - di cui 21 risultato di revisione ed aggiornamento di qualifiche esistenti e 5 di nuova istituzione, rispettivamente denominate “Operatore Informatico”, “Operatore grafico e di stampa”, “Operatore trattamenti estetici”, “Operatore dell’acconciatura” e “Operatore della bellezza e del benessere” - come descritte nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di aggiornare di conseguenza il repertorio regionale delle qualifiche, prevedendo che con propri successivi atti si provvederà a determinare i tempi e le modalità per la programmazione dell’offerta formativa che troverà riferimento nel nuovo repertorio, così come aggiornato in esito al presente atto, nonché in esito a quanto disposto dalla propria deliberazione n. 1148/2020 con riferimento alle figure di 4° livello EQF;
  3. di stabilire che le nuove qualifiche di “Operatore trattamenti estetici” e “Operatore dell’Acconciatura” saranno programmabili esclusivamente nell’offerta formativa dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
  4. di stabilire che la nuova qualifica di “Operatore della bellezza e del benessere” sarà programmabile esclusivamente nell’offerta formativa per gli adulti, ovvero per le persone che hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione;
  5. di approvare la nuova denominazione delle aree professionali “Progettazione e produzione tessile e abbigliamento” e “Progettazione e produzione calzature”;
  6. di dare atto che quanto previsto nell’Allegato 1), integra e modifica il repertorio regionale di cui alle proprie deliberazioni n. 1372/2010, n. 742/2013 e 1148/2020 e ss.mm.ii.;
  7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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