n.38 del 15.02.2023 periodico (Parte Seconda)
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 – Misura 4 - Tipo operazione 4.2.01 e 4.1.01 - Bando unico regionale anno 2022 - Delibere Giunta regionale n. 221/2022 e n. 222/2022 - Disposizioni collegate allo svolgimento delle attività istruttorie e differimento dei termini procedimentali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Atteso che in merito alla Misura 4:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 21 febbraio 2022 è stato approvato il bando unico regionale che dà attuazione, per l'anno 2022, al Tipo di operazione 4.2.01 “Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 – approccio individuale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 21 febbraio 2022 è stato approvato il bando unico regionale che dà attuazione, per l'anno 2022, al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 – approccio individuale;
- con successivi atti sono stati prorogati sia i termini di presentazione delle domande che di conclusione delle istruttorie che prevedono attualmente come data di approvazione delle graduatorie del tipo di operazione 4.2.01 il 10 febbraio 2023 mentre per il tipo di operazione 4.1.01 il 28 febbraio 2023;
Preso atto:
- che in esito ai suddetti avvisi sono state presentate n. rispettivamente n. 89 domande sulla Operazione 4.2.01 e n. 943 domande sull’operazione 4.1.01;
- che dall’analisi delle domande di sostegno pervenute sono emerse alcune criticità ricorrenti afferenti sia all’assenza e all’incompletezza della documentazione da allegare alle domande sia al rispetto della modalità di presentazione delle domande e della documentazione tecnica di supporto in relazione alle previsioni dei rispettivi avvisi pubblici;
Considerato che gli avvisi pubblici in questione prevedono espressamente la non ammissibilità delle domande per la mancata presentazione degli allegati, peraltro da fornire in forma dematerializzata attraverso il sistema SIAG;
Richiamato l’art. 6 della Legge n. 241 del 1990 che disciplina il principio del “soccorso istruttorio” consistente nell’attività di integrazione e regolarizzazione della documentazione prodotta dalle parti del procedimento nella fase dell’istruttoria;
Rilevato che in base alla giurisprudenza amministrativa consolidata:
- “al corretto esercizio del soccorso istruttorio si frappongono limiti cronologici e oggettivi, in base ai quali esso può avere ad oggetto soltanto informazioni preesistenti alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione (con esclusione di quelle sopravvenute) e informazioni incomplete o irregolari ma pur sempre veritiere e pertinenti (con esclusione di quelle false)”;
- “il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione”;
- “la linea di demarcazione tra i concetti di “regolarizzazione documentale” ed “integrazione documentale” deve desumersi dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” - previsto in termini generali dalla L. 241/1990 - è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis costituita dal bando (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento”;
Considerata pertanto l’opportunità, in relazione alle possibilità previste dall’ art. 6 della Legge n. 241/1990 ed all’orientamento interpretativo giurisprudenziale prevalente, di fornire indicazioni, in fase istruttoria, utili a distinguere, nella trattazione delle pratiche, i casi di assenza totale di un documento (che include le situazioni in cui risulti caricato sul SIAG (Sistema Informativo AGREA) un documento estraneo alla pratica) da quelli di incompletezza documentale, confermando la possibilità di regolarizzare un documento incompleto e per contro l’impossibilità di applicare il soccorso istruttorio nei casi di assenza totale della documentazione o di documento estraneo alla pratica;
Valutato utile precisare, a tale proposito, che:
- i casi di incompletezza documentale ricomprendono quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro, o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall’avviso pubblico;
- nel caso della tipologia documentale “quadro raffronto, preventivi e relativa documentazione comprovante l’avvenuta ricerca di mercato da parte del richiedente il sostegno o suo tecnico incaricato”, costituisce assenza documentale relativamente all’investimento considerato tanto la mancanza del quadro di raffronto, quanto quella di uno o più preventivi relativi all’investimento e/o della ricerca di mercato relativa agli stessi;
Ritenuto pertanto, in relazione alle criticità riscontrate in fase di valutazione delle domande e sulla base di quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 241/1990, di utilizzare come dato istruttorio la documentazione riferita al preventivo di spesa e/o alla relativa ricerca di mercato, anche se non caricata materialmente sul sistema informativo SIAG, ma puntualmente descritta nel quadro di raffronto, regolarmente allegato alla domanda di sostegno, previa acquisizione dall’impresa richiedente della PEC o della e-mail con cui venivano richiesti i preventivi ed i relativi allegati, e purché il documento fornito sia esattamente identificabile come originario;
Attesa la necessità da parte dei Settori coinvolti di acquisire dai potenziali beneficiari la documentazione prevista per perfezionare le attività istruttorie, garantendo il corretto espletamento delle successive fasi procedimentali;
Dato atto che l’attività di regolarizzazione disposta con il presente atto determina un allungamento dei tempi procedimentali e non consente la conclusione delle istruttorie per il tipo di operazione 4.2.01 e l’approvazione delle graduatorie entro il termine ultimo stabilito del 10 febbraio 2023;
Ritenuto pertanto di fissare quale termine ultimo per l’adozione del provvedimento formale di approvazione delle graduatorie del tipo di operazione 4.2.01 il 28 febbraio 2022;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024” di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi delibera:
1) di approvare, in ordine alle istruttorie in corso sulle domande presentate a valere sugli Avvisi pubblici di cui alle deliberazioni n. 221/2022 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo Operazione 4.2.01 "Investimenti rivolti ad imprese Agroindustriali in approccio individuale e di sistema" - Approccio Individuale - Focus Area 3a - Approvazione Bando Unico Regionale Anno 2022” e n. 222/2022 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo Operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - Approccio Individuale - Focus Area 2a - Approvazione Bando Unico Regionale anno 2022”, le disposizioni che seguono:
- nella trattazione istruttoria delle pratiche, è necessario distinguere i casi di assenza totale di un documento (che include le situazioni in cui risulti caricato sul SIAG (Sistema Informativo AGREA) un documento estraneo alla pratica) da quelli di incompletezza documentale, confermando la possibilità di regolarizzare un documento incompleto e per contro l’impossibilità di applicare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990 nei casi di assenza totale della documentazione o di documento estraneo alla pratica;
- i casi di incompletezza documentale ricomprendono quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall’avviso pubblico;
- nel caso della tipologia documentale “quadro raffronto, preventivi e relativa documentazione comprovante l’avvenuta ricerca di mercato da parte del richiedente il sostegno o suo tecnico incaricato” costituisce assenza documentale relativamente all’investimento considerato tanto la mancanza del quadro di raffronto, quanto quella di uno o più preventivi relativi all’investimento e/o della ricerca di mercato relativa agli stessi;
- nell’eventualità in cui la documentazione riferita al preventivo di spesa e/o alla relativa ricerca di mercato, sia puntualmente descritta nel quadro di raffronto regolarmente allegato in fase di domanda, ma materialmente non presente, è possibile utilizzarla come dato istruttorio con elementi certi di individuazione, previa richiesta della PEC o della e-mail di trasmissione e dei relativi allegati all’impresa, e purché il documento fornito sia esattamente identificabile come originario;
2) di fissare, in funzione di quanto argomentato, quale termine per l’adozione del provvedimento formale di approvazione delle graduatorie dei progetti del tipo di operazione 4.2.01 il 28 febbraio 2023;
3) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 221/2022 e n. 222/2022, e successive modifiche ed integrazioni;
4) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.