n.17 del 25.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00 - Periodo 2012-2016 - Proroga validità al 30 giugno 2017 -

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli art. 107 e 108 e 109;

- il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare gli artt. 176, 177 e 178;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Visto inoltre il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della legge n. 353/2000;

Richiamate:

- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 114 del 2.5.2007 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/00. Periodo 2007-2011”;

- la Deliberazione della Giunta n. 917 del 2 luglio 2012 “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 20 luglio 1999 con la quale si stabilisce che all’aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna) e il Servizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);

- la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativamente all’impiego, da parte della Regione, del Corpo Forestale dello Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, sottoscritta nel 2008 in attuazione della propria deliberazione n. 1154/2008 e rinnovata ad ottobre del 2015 con durata triennale;

- la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, sottoscritta nel 2013 con durata quinquennale, in attuazione della propria deliberazione n. 1311/2013;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 15783 del 10/10/2016 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari e collaboratori del Servizio regionale “Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, nonché da dirigenti e/o funzionari dei seguenti enti: Corpo Forestale dello Stato e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operanti nel territorio regionale, UNCEM Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, FEDERPARCHI, Enti di gestione dei Parchi nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi, con il compito di elaborare il nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla citata Legge n. 353/2000;

Rilevato che le linee guida, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il D.M. del 20 dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I. Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V. Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) e contestualmente danno la facoltà alle Regioni di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente;

Dato atto che il Piano regionale 2012-2016 è strutturato secondo il seguente schema:

  1. Quadro normativo di riferimento
  2. La previsione: Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna
  3. La Prevenzione
  4. Le risorse: consistenza e localizzazione
  5. La lotta attiva - Modello d'intervento
  6. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni
  7. Catasto delle aree percorse dal fuoco
  8. Obiettivi prioritari da difendere
  9. Aree naturali protette regionali
  10. Aree naturali protette statali
  11. La formazione del volontariato
  12. Informazione e comunicazione
  13. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano

Rilevato che con la L.R. n. 13/2015 la Regione ha provveduto al riordino delle funzioni amministrative, alla definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste, anche in coerenza con le previsioni della Legge n. 56/2014;

Evidenziato, in particolare, per quanto qui rileva, che a norma dell’art. 21 della L.R. n. 13/2015 ai Comuni e alle loro Unioni sono state attribuite le funzioni in materia di:

  • sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della L.R. n. 30/1981;
  • spegnimento degli incendi boschivi già delegate alle Province dall’articolo 177, comma 2, della L.R. n. 3/1999, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Preso atto che il decreto legislativo n. 177/2016 prevede:

  • all’articolo 7, comma 1, che il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell’Arma dei carabinieri che esercita le funzioni da esso già svolte ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  • all’articolo 9, comma 1, che nella predetta materia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze già in capo al Corpo forestale dello Stato:
  1. concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei;
  2. coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
  3. partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
  • all’articolo 9, comma 2, che per l’espletamento delle competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) deve essere adottato un apposito decreto interministeriale che individui e disciplini il servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali nell’ambito del CNVVF e l’attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo;
  • all’articolo 18, comma 1, che sono fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed Enti pubblici rientranti, per quanto qui rileva, nell’ambito funzionale di cui all’articolo 9, per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate;

Dato atto che la propria deliberazione n.917 del 2 luglio 2012 sopra citata prevede che il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016” abbia validità sino al 31 dicembre 2016 e che alla sua scadenza possa essere prorogato, dalla Giunta regionale, qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

Considerato che:

- il processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche statali correlato al riordino delle funzioni di cui al citato D.Lgs. n. 177/2016 impatta su diversi contenuti del Piano ed in particolare sul modello organizzativo di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi ivi previsto;

- il processo di riorganizzazione di cui sopra, comprensivo del trasferimento di personale e mezzi, si presume possa completarsi entro il primo semestre 2017;

Preso atto che:

- in data 14 dicembre del corrente anno si è riunita, in seduta politica, la Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in merito alle modalità di attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 177/2016;

- le Regioni presenti hanno convenuto all’unanimità sulla necessità di rappresentare, per il tramite del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, al Ministero degli interni l’esigenza che, nelle more del completamento della riorganizzazione di cui trattasi, venga assicurata nella fase transitoria della durata presumibile di 6 mesi la continuità delle azioni di contrasto degli incendi boschivi con il concorso operativo delle strutture dello Stato interessate dal trasferimento delle funzioni nella materia de qua;

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna è stato attivato un tavolo di confronto tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e la Direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco tra le quali è operativa una convenzione per la reciproca collaborazione nell’espletamento delle attività di protezione civile che, alla luce del mutato quadro normativo, secondo il comune intento dei rispettivi Direttori dovrà comunque essere revisionata in ragione delle nuove funzioni attribuite a tale Corpo nella predetta materia;

Considerato peraltro che, si rende necessario ridefinire i contenuti dei programmi annuali discendenti dai rapporti convenzionali tra Regione Emilia-Romagna ed Enti subentranti al Corpo Forestale dello Stato;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità oltre che la necessità si approvare il Piano 2017-2021 una volta consolidatasi la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche nazionali;

Ritenuto pertanto di prorogare l’efficacia del Piano 2012-2016 sino al 30 giugno 2017, programmando di approvare il Piano 2017-2021 entro tale data e quindi presumibilmente prima della fase di attenzione per il rischio di incendi boschivi che di norma viene attivata a partire dal mese di luglio;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 1107 del 11/7/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 1681 del 17/10/2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;

a voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di prorogare il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016” sino al 30 giugno 2017;
  2. di dare atto che le funzioni e i compiti che il Piano di cui al punto 1 prevede - ai sensi della normativa statale e regionale vigente alla data della relativa approvazione - in capo al Corpo forestale dello Stato e agli Enti delegati in materia forestale (Province e Comunità montane) verranno svolti dagli Enti ad essi subentrati in applicazione delle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. n. 177/2016 e della L.R. n. 13/2015;
  3. di dare atto che l'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nei casi necessari, con apposito atto individuerà le aree e i periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità" e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
  4. di stabilire che il Dirigente regionale competente provveda pertanto a prorogare l’operatività del Gruppo di lavoro già costituito per la redazione del Piano regionale 2017-2021 al fine di completare in particolare l’elaborazione delle parti riguardanti il trasferimento delle funzioni e dei compiti tra gli Enti di cui al precedente punto 2;
  5. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune;
  6. di dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “dati ulteriori”, in applicazione della determinazione dirigenziale n. 12096/2016 attuativa della Parte I, punto 5, della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale concernente l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

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