n.24 del 05.02.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art.11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di incremento della capacità produttiva da 654.000 a 715.000 t/anno senza modifiche impiantistiche al mangimificio esistente sito in via Classicana 47, comune di Ravenna proposto da GESCO Sca

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ravenna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGRA/195391 del 19/12/2019, che costituisce l’ALLEGATO 1della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di incremento della capacita' produttiva da 654.000 a 715.000 t/anno senza modifiche impiantistiche al mangimificio esistente sito in Via Classicana, 47, comune di Ravenna proposto da GESCO SCA, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

  • la ditta dovrà confermare i valori stimati per le emissioni di polveri e, di conseguenza, il non incremento del flusso di massa complessivo per il primo anno con misure semestrali delle stesse ai camini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12, E13, E15, E16, E18, E19, E20 dopo la messa in esercizio (o messa a regime da definire nella modifica di AIA) del nuovo assetto; a fine monitoraggio la ditta dovrà presentare ad ARPAE una relazione che dimostri il rispetto del non incremento del flusso di massa delle polveri; se ciò non fosse dimostrato il documento dovrà contenere anche le migliorie (ad esempio sui sistemi di abbattimento) al fine di azzerare l’incremento, da realizzarsi entro tempistiche concordate con ARPAE. La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • la ditta dovrà dimostrare, anche per i successivi anni, il non incremento del flusso di massa per polveri con gli autocontrolli previsti nel piano di monitoraggio e controllo contenuto nella modifica di AIA per i camini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E12, E13, E15, E16, E18, E19, E20. La ditta dovrà relazionare nel report annuale previsto dall’AIA il rispetto del non incremento del flusso di massa. Se ciò non fosse dimostrato il documento dovrà contenere anche le migliorie (ad esempio sui sistemi di abbattimento) al fine di azzerare l’incremento, da realizzarsi entro tempistiche concordate con ARPAE La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • per i punti di emissione E4, E5, E6, E7, E8, E12, E13, E15, E16, E18 con la modifica di AIA la concentrazione massima ammessa per le polveri dovrà essere fissata max a 10 mg/Nm3. Eventuali limiti più restrittivi potranno essere definiti in sede di AIA. La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • per i punti di emissione E9, E14 ed E17 (caldaie alimentate a metano con potenza > 1 Mwt), la concentrazione massima ammessa per NOX con la modifica di AIA dovrà essere fissata a max 250 mg/Nm3. Eventuali limiti più restrittivi potranno comunque essere definiti nell’AIA. La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • la ditta dovrà confermare i valori stimati per le emissioni odorigene, per il primo semestre dopo la messa in esercizio (o messa a regime da definire nella modifica di AIA) del nuovo assetto con misure settimanali delle stesse ai camini E16, E19 ed E20. Al termine del monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà essere presentato all’autorità competente un nuovo studio di impatto olfattivo utilizzando il medesimo modello, i dati meteo pertinenti al periodo considerato ed inserendo come dati di input delle concentrazioni odorigene di ogni emissione il 98° percentile dei dati ottenuti. In funzione dei risultati di tale valutazione saranno rivalutati il piano di monitoraggio (in termini di frequenza delle determinazioni), la modalità di applicazione dell’art.272-bis del D.Lgs. n. 152/2006, l’opportunità di misure strutturali e/o gestionali necessarie a ricondurre le immissioni ai valori stimati. La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • la ditta dovrà riportare nel report annuale dell’AIA i dati relativi all’approvvigionamento energetico dalla vicina centrale di CETE. In particolare dovrà essere dimostrato che tale approvvigionamento copra il 100% dei consumi elettrici dovuti al progetto ed il 30% del consumo totale di vapore/acqua calda dell’impianto. La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • la ditta dovrà istallare, in prossimità o all’interno dello stabilimento, almeno una stazione di ricarica a colonna in corrente alternata di potenza 7 kW circa, dotata di 2 prese per la ricarica di 2 veicoli contemporaneamente entro e non oltre 1 anno dalla messa in esercizio del progetto. La verifica di ottemperanza è a carico di ARPAE;
  • alla scadenza dei contratti in essere per il parco veicoli aziendale si dovranno utilizzare auto elettriche/ibride o comunque con livelli di emissione inferiori a 95 g/km di CO2 (limite UE al 2021). La verifica di ottemperanza spetta ad ARPAE di Ravenna;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Ravenna;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE di Ravenna, al Comune di Ravenna, all’AUSL della Romagna, alla Provincia di Ravenna;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina