n.31 del 13.02.2013 periodico (Parte Seconda)
Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Mirandola (MO) e assegnazione e concessione contributo ai sensi dell'art. 6 comma 1, L.R. 24 del 4/12/2003
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Ripensare la città: Impatto degli interventi di ricostruzione post-terremoto sulla sicurezza e sul degrado urbano", di diretto interesse e rilievo regionale, assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di Euro 18.000,00 a fronte di una spesa prevista complessiva di Euro 25.000,00;
2) di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Mirandola (MO), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto di diretto interesse e rilievo regionale;
3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di Euro 18.000,00 a favore del Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 24/03, per la realizzazione del progetto soprarichiamato;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 18.000,00 con il n. 4306 di impegno sul Capitolo 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" - U.P.B. 1.2.3.2.3830 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
5) di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Mirandola (MO), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di adozione del presente atto e dovrà essere attuato entro il 30/6/2014, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro il 31/12/2014;
6) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Mirandola (MO) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali in applicazione dell'art. 51 della L.R. 40/01 nonché della propria delibera 2416/08 e succ. modifiche, previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo;
7) di dare altresì atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera;
8) di dare atto che in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
9) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Politiche per la Sicurezza e la Polizia locale, le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;
10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.