n.236 del 30.07.2018 (Parte Prima)
Oggetto n. 6913 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6748 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento regionale in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di cui alla legge regionale n. 22/2014". A firma del Consigliere: Serri
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
l'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2014 ("Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della Consulta ittica regionale. Modifiche alla Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)) prevede che la Giunta regionale, con apposito regolamento, definisca, nel rispetto della vigente normativa, i criteri, i requisiti, le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, le procedure amministrative, di controllo ed ulteriori aspetti sanzionatori, nonché altre norme di attuazione della medesima legge;
in attuazione di quanto previsto dalla citata Legge Regionale n. 22 del 2014, la Giunta regionale, nella seduta del 25 giugno 2018, ha approvato lo schema di "Regolamento regionale in materia di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse, a norma dell'articolo 12 della Legge Regionale 24 luglio 2014, n. 22", poi trasmesso alla Commissione assembleare II, in sede referente;
la Commissione II nella seduta del 18 luglio ha esaminato il testo e ha dato parere positivo alla sua trasmissione all'Assemblea legislativa.
Considerato che
l'articolo 17 del regolamento in questione reca disposizioni per l'esercizio dell'attività commerciale connessa, svolta attraverso la ristorazione con somministrazione di pasti e bevande, anche non completa, finalizzata principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione gastronomica di prodotti aziendali, limitando a 12 coperti a pasto la possibilità di erogazione di tale servizio attraverso l'utilizzo della cucina domestica dell'imprenditore;
nel corso della seduta è tuttavia emersa la non chiara formulazione del comma 3 del medesimo articolo 17 e l'opportunità che la Giunta provveda alla correzione e all'esplicitazione nel testo della previsione che per l'esercizio dell'attività di preparazione di pasti e bevande, ad esclusione dei casi di uso della cucina domestica ammessi dal comma 2 (massimo di dodici coperti, per ciascuno dei due pasti principali), l'imprenditore deve disporre di locali dotati dei requisiti igienico sanitari, rispettosi della normativa urbanistica ed edilizia e di personale alimentarista adeguatamente formato.
Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta
a emendare il comma 3 dell'articolo 17 del summenzionato Regolamento, eliminando le parole "laddove superiore ai limiti previsti dal comma 2" e sostituendole con le parole "ad esclusione dei casi di uso della cucina domestica di cui al comma 2”.
Approvato all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2018