n.180 del 13.09.2012 (Parte Seconda)

Oneri per acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione ai sensi dell’ordinanza commissariale n.17 del 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, mantova e Rovigo lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122,

Visti in particolare

- l’art. 1, comma 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, a decorrere dal 3 agosto, si stabilisce il passaggio di consegne dalla DI.COMA.C ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell’emergenza terremoto prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, L’Assessore alla sicurezza territoriale Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le richieste di autorizzazione alla spesa per l’acquisizione di beni e servizi, ha previsto che i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 2 della nota del CDPC prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno come modificato dalla richiamata nota assessorile;

VISTA la propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C nella quale si stabilisce, per quanto qui rileva, che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare, di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della DI.COMA.C cessa anche l’operatività dei Centri di Coordinamento Provinciale le cui funzioni saranno svolte dalle Province con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali e poste in capo ai Centri Unificati Provinciali di nuova istituzione;

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile è preposta all’attività di istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa provenienti dagli enti territoriali in ordine all’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione e provvede ai conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;

- al fine di assicurare la continuità operativa con la gestione precedente e l’attività di assistenza alla popolazione senza soluzione di continuità, le richieste di autorizzazioni alla spesa per acquisizioni di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione siano inoltrate dai Comuni ai Centri Unificati Provinciali entro giorno 5 di ogni mese tranne che per il mese di agosto per il quale il suddetto termine viene differito a giorno 10 agosto;

Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria svolta dalle strutture di coordinamento provinciali sulle richieste di spese provenienti dai singoli Comuni di acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza popolazione inviati alla Agenzia Regionale di protezione civile per il completamento dell’iter autorizzativo previsto dal disposto dell’ordinanza 17;

Atteso che a completamento con esito positivo della complessa attività istruttoria condotta in ottemperanza alla ratio sottesa alla previsione dell’art.1 D.L. 74/2012 dall’Agenzia regionale di Protezione Civile risulta un fabbisogno complessivo pari ad Euro 3.017.079,08 per fare fronte alle acquisizioni di beni e servizi con finalità di assistenza alla popolazione come riportato nelle specifiche schede di dettaglio dell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la previsione degli oneri finanziari relativi necessari ad assicurare l’attività di assistenza alla popolazione per il mese di agosto non supera l’importo stimato di Euro 3.600.000 risultante dall’allegato 1 all’ordinanza 17 con cui si è provveduto ad approvare la stima degli oneri finanziari necessari ad assicurare, con continuità, l’attività di assistenza alla popolazione;

Dato atto che agli oneri finanziari per l'assistenza alla popolazione di cui al predetto allegato 1, pari a Euro 3.017.079,08, si farà fronte con le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, alla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Ritenuto di rimandare ad ulteriore provvedimento la disciplina della rendicontazione e della liquidazione delle spese sostenute dai Comuni per le spese sostenute a partire dal 30 luglio, finanziate con le risorse di cui al D.L. n.74 /2012;

Visto l'art. 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Valutato opportuno fare fronte, in tempi brevi, alle manifestate esigenze dei Comuni di assicurare con continuità sia l’acquisizione di beni e servizi destinate alla popolazione sia le spese di assistenza alla cittadinanza colpita dal sisma;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerata l’indifferibilità ed il carattere di urgenza delle spese di assistenza alla popolazione;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

1. di autorizzare i Comuni alle acquisizioni di beni e servizi, relative al periodo dal 30 luglio al 31 agosto 2012, finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione e la conseguente spesa per ciascuna prevista, come descritte nell’elenco di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di dare atto che i conseguenti oneri stimati in complessivi Euro 3.017.079,08 trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012, annualità 2012;

3. di rinviare ad una successiva nota commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’Allegato 1;

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola al contempo provvisoriamente efficace;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 13 settembre 2012

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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