n.89 del 05.04.2013 (Parte Prima)

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale: regolamento attuativo in materia di sospensione dell’assegno vitalizio, in applicazione dell’art. 17, comma 4, della l.r. n. 42/1995

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Richiamato il DL 174/2012 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con Legge n.213 del 2 dicembre 2012 e recepito con legge regionale n. 17/2012. 

Richiamati in particolare:

- l’art. 2 del DL 174/2012 che ha introdotto una serie di adempimenti volti alla riduzione dei costi della politica che le Regioni sono tenute ad attuare con le modalità previste nel proprio ordinamento;

- la l.r. 17/2012, che ha modificato la legge regionale n. 42/1995 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale” e che ha introdotto ulteriori norme in materia di sospensione dell’assegno vitalizio.

L’art. 17, comma 4 della sopra richiamata l.r. 42/1995 dispone infatti che:

“l'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2.”

In applicazione della previsione di cui alla citata disposizione, si applica la sospensione dell’assegno vitalizio, oltre che nel caso il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, anche nei casi elencati nell’Allegato 1, parte integrante della presente delibera.

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/07/2007 recante: “Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003”;

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

DELIBERA 

- di approvare il Regolamento in materia di sospensione dell’assegno vitalizio allegato alla presente delibera quale parte ad essa integrante (Allegato 1);

- di disporre che le cause di sospensione di cui al presente regolamento operino sia rispetto alle cariche ricoperte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento sia rispetto alle cariche già in essere.

- di prevedere che in sede di prima applicazione, per le cariche già in essere sia fatta salva per il beneficiario dell’assegno vitalizio la facoltà di optare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, per la rinuncia alla carica ovvero per la gratuità della stessa nei casi consentiti dalle norme, dandone comunicazione alla Presidenza dell’Assemblea legislativa. Nel caso il beneficiario non opti per la rinuncia ovvero per la gratuità della stessa nei casi consentiti dalle norme, l’assegno vitalizio viene sospeso con decorrenza dall’entrata in vigore del presente regolamento.

- di provvedere a trasmettere a tutti i beneficiari dell’assegno vitalizio il presente regolamento, per gli adempimenti conseguenti.

- di disporre che l’allegato Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO

1. La sospensione dell’assegno vitalizio si applica, oltre che nel caso il titolare dell'assegno sia eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, nei seguenti casi:

a) qualora sia nominato componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio, ministri, viceministri, sottosegretari di stato), della Commissione europea, componente di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario);

b) qualora sia titolare di incarico istituzionale per il quale la costituzione o altra legge costituzionale prevedano l’incompatibilità con il mandato parlamentare(Presidente della repubblica, Giudice Costituzionale, Componente CSM, Consigliere e membro di Giunta regionale);

c) in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l’incompatibilità con il mandato parlamentare(a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo: giudice onorario di Tribunale; carica o ufficio di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’Amministrazione dello Stato; amministratore, presidente, liquidatore, sindaco, direttore generale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente in associazioni o enti che gestiscano servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente - ad es. Ferrovie dello Stato, Consiglio di amministrazione della RAI, Autostrade SPA; componenti del Consiglio della magistratura militare; componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; Presidente e componente del CNEL; componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; componente della Commissione nazionale per le società e la borsa; componente del Garante per la protezione dei dati personali; componente dell'IVASS; componente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT); componente dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP); componente delle commissioni censuarie; presidente e vicepresidente di enti pubblici, anche economici di nomina governativa; giudice di pace; direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario di azienda sanitaria locale; componente dei collegi regionali di garanzia elettorale; consigliere delle Camere di commercio, industria e artigianato; componente delle commissioni esaminatrici di concorso per l’assunzione nei pubblici impieghi; giudice onorario aggregato; presidente e componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti dell’ENEA; consigliere del Consiglio superiore della pubblica istruzione);

d) in caso di assunzione di cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del governo regionale, dell’Assemblea legislativa o di organi dell’amministrazione regionale o locale;

e) in caso di assunzione di cariche o di esercizio di funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione, degli enti locali o ai quali la Regione e gli enti locali contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente, ovvero nei quali vi sia una partecipazione di soggetti pubblici che, anche congiuntamente, sia superiore al 50%.

f) in caso di elezione o nomina ad altre cariche elettive o di governo presso gli enti locali, ad altre cariche di nomina parlamentare o da parte di assemblee elettive e giunte regionali, provinciali o comunali, ovvero di nomina governativa, a livello statale, regionale o locale, per le quali sia prevista la corresponsione di una indennità. 

2. La sospensione dell'assegno vitalizio opera, in relazione alle cariche sopra indicate, esclusivamente quando l'importo delle relative indennità lorde calcolate su base annuale è pari o superiore al 40% dell'indennità di carica lorda mensile calcolata su base annuale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 42/1995, ovvero a € 29.301,48 lordi alla data di approvazione del presente regolamento.

3. Qualora, nel caso di indennità variabili o per eventi non preventivabili, il superamento della soglia del 40% avvenga in momenti successivi all’assunzione della carica, il beneficiario ha l’obbligo di darne comunicazione alla Presidenza dell’Assemblea legislativa e provvedere alla restituzione delle somme indebitamente percepite in corso d’anno.

4. Nei casi in cui è prevista la sospensione, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità di carica, nei casi in cui la vigente normativa nazionale o comunitaria di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

5. In caso di elezione o nomina ad una delle predette cariche il titolare dell'assegno vitalizio ne deve dare comunicazione alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. L'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa può procedere alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.

7. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica. L'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei mandati relativi alle cariche sopraelencate.

8. Le cause di sospensione di cui al presente regolamento operano sia rispetto alle cariche ricoperte successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento sia rispetto alle cariche già in essere.

9. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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