SUPPLEMENTO SPECIALE N.82 DEL 11.05.2022
Relazione
RelazioneIl presente progetto di legge è volto ad introdurre modifiche integrative alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) ed alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) dirette, in particolare, ad estendere e rafforzare le misure previste in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in ambito pubblico.
In particolare, la proposta prevede la costituzione, del Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
I Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), previsti dall'art. 32 della Legge 41/86 e dall'art. 24, comma 9, della legge 104/92, dovrebbero rappresentare uno strumento di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo per la fruibilità degli edifici e spazi pubblici.
I PEBA, infatti, sono specifici strumenti di gestione e pianificazione urbanistica resi obbligatori dalle normative vigenti e avrebbero dovuto essere adottati fin dal febbraio 1987 dagli enti pubblici statali, regionali e locali, in base alle rispettive competenze su edifici e spazi pubblici da adeguare, pena (per i piani di pertinenza dei Comuni e Provincie) la nomina di un commissario ad hoc da parte della Regione;
I PEBA, le relative disposizioni e sanzioni sono in larghissima parte non adottati e disapplicati, nonostante siano insostituibili strumenti ricognitivi, in funzione dell'obiettivo di garantire il diritto alla mobilità delle persone con disabilità;
Tale strumento consentirebbe alla Regione:
1) di individuare le Amministrazioni Comunali adempienti da quelle inadempienti;
2) di operare sulle Amministrazioni inadempienti affinché la Regione possa attivare gli strumenti sostitutivi previsti dalla legge;
3) di operare a favore delle Amministrazioni adempienti canalizzando su di esse eventuali finanziamenti regionali o finanziamenti di altri enti, in quanto già sono pubblicamente noti ed approvati i tempi, i modi e gli importi delle azioni edilizie, urbanistiche ed amministrative da espletare per le finalità che si vogliono conseguire in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Il titolo II vuole modificare la legge regionale 08 agosto 2001, n. 24 prevedendo l’emanazione di bandi ad hoc per l’assegnazione e per la ristrutturazione stessa di alloggi, di particolare tipologia e specificatamente individuati, destinati a particolari categorie di cittadini, con particolare riferimento ai nuclei familiari di cui facciano parte soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche certificate in modo da garantirne la fruibilità alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
Infine, il Titolo III è teso a modificare la legge regionale 02 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) introducendo il concetto di barriera localizzativa ed, all’uopo, per adeguare i servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità, privilegiando gli interventi tesi a:
a) facilitare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma, ferro, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
b) facilitare l’accesso alle strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;
c) consentire un’agevole fruibilità da parte di utenti con difficoltà all’udito e della vista, attraverso la messa in opera di segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti, nonché all’interno dei mezzi di trasporto.
2. Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.