n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Disciplinare per la produzione e certificazione di piante micorrizate con tartufo. Anno 2015

IL RESPONSABILE

Visti:

  • la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
  • il D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
  • la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione;
  • il D.M. 27 settembre 2007, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 febbraio 2012, recante “Disposizioni in materia di produzione di piante micorrizate con tartufo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24”;
  • la determinazione n. 5796 del 24/05/2013, recante “Disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo certificate”;

Dato atto che:

  • la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell’ambito della tutela e della conservazione ambientale;
  • l’art. 7 della L.R. n. 24/1991, in particolare, così come modificato dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 2, prevede:
  • che la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggettata alla disciplina di cui alle leggi regionali n. 3/2004 e n. 10/2007;
  • che la Regione, con proprio atto, istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;
  • la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2012, n. 212, ha definito specifiche disposizioni relativamente al processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorrizate, prevedendo tra l’altro che compete al Servizio fitosanitario la predisposizione del disciplinare di produzione e la definizione di criteri di produzione delle piante micorrizate certificate, nonché la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate;
  • con determinazione n. 5796 del 24/5/2013 il Responsabile del Servizio Fitosanitario ha provveduto ad approvare il disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo certificate;
  • Rilevato che, sulla base dell’esperienza maturata durante l'applicazione, è emersa l’esigenza di rivedere alcuni punti del suddetto disciplinare, al fine di semplificare le procedure;
  • Ritenuto di provvedere in merito, ridefinendo con il presente atto il corretto processo produttivo, la corretta micorrizazione con tartufo e le modalità di apposizione del cartellino-certificato, annullando e sostituendo la determinazione n. 5796 del 24/5/2013;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • la deliberazione della Giunta n. 335 del 31/3/2015, recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di adottare le definizioni tecniche relative al disciplinare di produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato I, parte integrante della presente determinazione;
  3. di approvare il disciplinare per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato II, parte integrante della presente determinazione;
  4. di approvare altresì la definizione di campione per i controlli sulla certificazione del singolo lotto, le modalità del prelievo e delle analisi così come definita nell'allegato III, parte integrante della presente determinazione;
  5. di approvare altresì la scheda di valutazione di un lotto di piante micorrizate con tartufo, così come definita nell'allegato IV, parte integrante della presente determinazione;
  6. di definire le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato V, parte integrante della presente determinazione;
  7. di definire le modalità della procedura di apposizione del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato VI, parte integrante della presente determinazione;
  8. di definire altresì i dati da riportare nel “Registro del materiale per l’inoculazione e delle piante certificate”, così come riportato nell'allegato VII, parte integrante della presente determinazione;
  9. di prevedere che le imprese vivaistiche interessate, per poter apporre il “cartellino-certificato” debbano rispettare le scadenze e le tempistiche stabilite dal disciplinare di cui al punto 3;
  10. di stabilire che le imprese vivaistiche, per poter produrre piante micorrizate certificate, devono presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario, utilizzando l’apposita modulistica;
  11. di dare atto che tutta la modulistica predisposta dal Servizio Fitosanitario per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate è disponibile, per le aziende vivaistiche interessate, nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, nel portale “Agricoltura”, nel sito tematico “Avversità delle piante”, link “Modulistica”, link “Piante-
micorrizate”;
  12. di stabilire che le imprese vivaistiche, per essere autorizzate a produrre piante micorrizate certificate delle specie elencate nell’allegato I del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, devono essere autorizzate anche a produrre piante forestali ai sensi della L.R. 6 luglio 2007, n. 10;
  13. di revocare la determinazione n. 5796 del 24/05/02013;
  14. di stabilire che la vendita di piante dichiarate micorrizate con tartufo ma risultanti non conformi al disciplinare sarà punita ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera s- ter ) della L.R. 2 settembre 1991, n. 24;
  15. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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