n.253 del 21.09.2017 (Parte Seconda)

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017 "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017/2018"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;

- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2, che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nel predetto comma 1, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-
venatorio regionale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale;

Visto in particolare l'art. 50, comma 1, della soprarichiamata Legge Regionale n. 8/1994 come modificato dalla Legge Regionale n. 1/2016, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l’esercizio della caccia tramite il “Calendario venatorio regionale”;

Dato atto che il Calendario venatorio regionale è sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 e della L.R. n. 7/2004 da parte del Servizio Aree protette e sviluppo della montagna;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017, con la quale è stato approvato il “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018”, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima, comprensivo di n. 9 Allegati (A “Periodi di caccia”, B “Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione”, C “Carnieri giornalieri e stagionali”, D “Orari di caccia 2017-2018”, E “Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione”, F “Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell’esercizio dell’attività venatoria”, G “Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna” e “Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa”, H “Linea pedemontana” e I “Fiumi”);

Preso atto:

- delle richieste pervenute al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, agli atti con protocollo NP/2017/13062 del 21 giugno 2017 e con protocollo NP/2017/18496 del 6 settembre 2017 da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena, di modifica dell’elenco dei corsi d’acqua del territorio di Modena riportato nell’Allegato I “Fiumi”, approvato con la suddetta deliberazione n. 473/2017, in quanto, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione il predetto Servizio aveva indicato solo i fiumi “Secchia e Panaro” e non anche i seguenti corsi d’acqua:

“Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S. Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.”;

- della richiesta pervenuta al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, agli atti con protocollo NP/2017/16409 del 2 agosto 2017, da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, di modifica dell’elenco dei corsi d’acqua del territorio di Piacenza riportato nell’Allegato I “Fiumi” approvato con la suddetta deliberazione n. 473/2017, in quanto, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione il predetto Servizio non aveva indicato il fiume Po ed il torrente Chero;

- della richiesta pervenuta al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, agli atti con protocollo NP/2017/18749 dell’8 settembre 2017, da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, di modifica dell’elenco dei corsi d’acqua del territorio di Forlì-Cesena riportato nell’Allegato I “Fiumi” approvato con la suddetta deliberazione n. 473/2017, in quanto, per mero errore materiale, nella precedente comunicazione il predetto Servizio non aveva indicato i seguenti corsi d’acqua: Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone), Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone), Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini), Matrice (dall’origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini);

Ritenuto pertanto di apportare le necessarie modifiche al predetto Allegato I – “Fiumi” - alle voci “Modena”, “Piacenza” e “Forlì-Cesena” - del Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018, di cui alla già citata deliberazione n. 473/2017, come di seguito riportato:

- alla voce “Modena”, l’elenco fiumi approvato “Secchia, Panaro” viene sostituito dal seguente:

“Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro- Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.”;

- alla voce “Piacenza”, l’elenco fiumi approvato “T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella.” viene sostituito dal seguente:

“Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po e Torrente Chero”;

- alla voce “Forlì-Cesena”, l’elenco fiumi approvato “Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell’oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto).” viene sostituito dal seguente:

“Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell’oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall’origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini).”;

Richiamato il Piano di Azione nazionale per la Starna (perdix perdix) “Quaderni di conservazione della natura 39-2016- MATTM-ISPRA-Roma” il quale prevede, tra l’altro che, in risposta a precisi obblighi comunitari dettati dall’applicazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, al Piano d’azione nazionale dovrà affiancarsi un sinergico e coerente Piano di Gestione che assicuri una gestione venatoria equilibrata e sostenibile della specie;

Preso atto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha dato incarico all’'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) di predisporre Piani di Gestione di tre specie, risultate in declino nel territorio nazionale: Coturnice, Starna e Allodola;

Viste:

- la nota, agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2017/519536 del 12 luglio 2017, con la quale la Regione Sardegna ha inoltrato a tutte le altre Regioni le considerazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, valutate congiuntamente ad ISPRA, relative alle proposte di emendamento ai “Piani di Gestione nazionali Allodola, Starna e Coturnice” ed in particolare ad alcuni punti del “Piano di Gestione della Starna” di seguito riportati:

- Azione 6.2.2(4) “Immissione di individui di Starna finalizzati alla gestione attiva”. Gli interventi di immissione di Starna non italica finalizzati alla gestione attiva devono essere realizzati ad una distanza di almeno 10 km dai nuclei di Starna italica ed all'esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000;

- Azione 6.2.3(1) “Distretti di gestione”. Sarebbe auspicabile mantenere l'indicazione tecnica della superficie minima dei distretti di gestione (non inferiori a 1.000 ha);

- la successiva nota agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, acquisita al protocollo con PG/2017/585578 del 28 agosto 2017, con la quale la Regione Sardegna ha inoltrato a tutte le altre Regioni i “Piani di Gestione nazionali Allodola, Starna e Coturnice” revisionati, con indicazione dell’orientamento tecnico di ISPRA che conferma la proposta di emendamento di cui alla nota protocollo PG/2017/519536 del 12 luglio 2017;

Dato atto che con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 473/2017, di approvazione del “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” è stato disposto in particolare, per quanto concerne l’attività venatoria delle specie “Starna” e “Pernice rossa” ai punti 3.2 – 3.3 – 3.4 dell’Allegato 1 “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” che:

- i periodi di caccia, riportati nei prospetti di cui all’Allegato A, per le specie di che trattasi sono stabiliti dal 17 settembre al 30 ottobre 2017;

- la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AVF ai quali è stato autorizzato dalla Regione un Piano di gestione che deve essere presentato dagli ATC e AVF interessate entro il 25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente, per l’autorizzazione;

- il Piano di gestione deve prevedere quanto riportato negli schemi di Piano di gestione di cui all’Allegato G al “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018”;

Ritenuto necessario apportare le opportune modifiche agli schemi di Piani di gestione “Starna” e per uniformità “Pernice rossa”, di cui all’Allegato G al “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” facendo proprie le valutazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopra specificate, al fine di applicare tali indicazioni già nella stagione venatoria 2017/2018;

Ritenuto opportuno, altresì, effettuare alcune precisazioni al predetto Allegato “G” al “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018” ed in particolare:

- declinare la gestione delle specie “Starna” e “Pernice rossa” e distinguerla dalla gestione degli ungulati, denominando le aree interessate “Unità territoriali di gestione” invece che “Distretti”, nonché prevedere che debba essere valutata da un tecnico incaricato dall’ATC/AVF la determinazione del sesso e della classe d’età (giovane dell’anno o adulto) di almeno il 10% degli animali prelevabili per una più chiara interpretazione e applicazione del Piano di gestione;

- rendere più diffusa possibile l’attività formativa dei cacciatori tramite percorsi elaborati da docenti qualificati sui temi di biologia, gestione e prelievo della specie e cinofilia, mettendo anche a disposizione materiale informativo nel sito http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/approfondimenti-attivita-venatoria/calendario-venatorio-cartella/piani-di-gestione-starna-e-pernice-rossa-2017-18;

Ritenuto pertanto di modificare l’Allegato G del Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018, di cui alla già citata deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017 come di seguito specificato:

- nella parte 1, al punto 1., le parole “e da aree della Rete Natura 2000” sono sostituite dalle parole “ed all’esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000”;

- nella parte 1 e nella parte 2, la parola “Distretto” viene sostituita dalle parole “Unità territoriale”;

- nella parte 1 e nella parte 2, la superficie “5-15.000” viene sostituita dalla superficie “1.000-15.000”;

- nella parte 1 e nella parte 2, il punto 3., viene riformulato come segue:

“3. Formazione dei cacciatori che intendono partecipare alle attività gestionali ed al piano di prelievo con percorsi formativi elaborati da docenti qualificati sui seguenti temi:

a. biologia della specie;

b. gestione e prelievo della specie;

c. cinofilia;”

- nella parte 1 e nella parte 2, l’ultima frase del punto 7 viene sostituita come segue:

“Almeno il 10% degli animali prelevabili in ogni Unità territoriale, dovrà essere valutato da un tecnico incaricato dall’ATC/AVF per la determinazione del sesso e della classe d’età (giovane dell’anno o adulto) dell’animale.”;

Preso atto del parere espresso dall'ISPRA con nota Prot. 41971/T-A11 del 28 agosto 2017, acquisito e trattenuto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2017/585346 in pari data, relativamente alle proposte di modifica del Calendario venatorio regionale inoltrate dal medesimo Servizio ad ISPRA con lettera protocollo PG/2017/558769 del 1 agosto 2017;

Preso atto, inoltre, della nota protocollo NP/2017/18171 del 1 settembre 2017 con la quale, in riferimento alla nota del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca NP/2017/16210 del 1 agosto 2017 relativa alla richiesta di valutazione di incidenza della modifica al Calendario venatorio regionale 2017-2018, Starna e Pernice rossa, il Responsabile del Servizio Aree protette e sviluppo della montagna, comunica che detta modifica non incide in maniera significativa sui siti regionali della Rete Natura 2000 e pertanto ritiene di non dover integrare la valutazione espressa, con esito positivo, sul Calendario venatorio regionale 2017-2018 di cui alla deliberazione n. 473/2017; 

Rilevato che ISPRA nel predetto parere reso con nota Prot. 41971/T-A11 del 28 agosto 2017, pur valutando i Piani di Gestione di Starna e Pernice rossa coerenti con le proprie indicazioni, segnala alcuni aspetti critici ed in particolare:

- relativamente alla Starna ritiene opportuno che:

- per i distretti di gestione posti in prossimità della Rete Natura 2000 gli interventi di immissione di individui di Starna non riconducibili alla sottospecie italica vengano sottoposti ad una preventiva valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, al fine di evitare la colonizzazione delle Aree Natura 2000 da parte di individui non appartenenti a forme autoctone;

- per quanto concerne le quote di animali immessi da considerare nel computo della consistenza post-riproduttiva, le percentuali di sopravvivenza devono essere fissate come segue:

- individui immessi senza tecniche di pre-ambientamento = sopravvivenza 20%;

- individui immessi con recinti di ambientamento = sopravvivenza 40%;

- individui immessi mediante ricorso a recinti di dimensioni maggiore o uguale a 1 ha = sopravvivenza 50%;

- relativamente alla Pernice rossa dovrebbe essere evitata ogni immissione al di fuori dell’areale storico della specie e specificato che l’immissione degli individui nel territorio può essere realizzata solo se la verifica genetica ha evidenziato l’assenza di individui ibridi;

- per entrambe le specie il prelievo dovrebbe essere autorizzato dal 1 ottobre al 30 novembre; nei distretti di gestione l’avvio della caccia alle altre specie stanziali dovrebbe avvenire dal 1° ottobre ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati;

Ritenuto, in relazione ai sopra riportati aspetti critici segnalati da ISPRA sui Piani di Gestione di Starna e Pernice rossa, di precisare quanto segue:

- lo schema di piano di gestione della Starna approvato nell’Allegato “G” – parte 1 – di cui alla deliberazione n. 473/2017 ha recepito integralmente le indicazioni di ISPRA espresse con parere protocollo n. 17646/T – a11, in data 7 aprile 2017 assunto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2017/272936 in sede di istruttoria volta all’approvazione del “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018”, in particolare:

- le immissioni di starne dovevano effettuarsi entro il 15 agosto, mentre nulla veniva evidenziato riguardo le quote degli animali immessi da considerare nel computo della consistenza post-riproduttiva;

- la preventiva valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, è stata espressa, con esito positivo, in merito al Calendario venatorio regionale 2017-2018 di cui alla deliberazione n. 473/2017 dal competente Servizio Aree protette e sviluppo della montagna; detto Servizio con la soprarichiamata nota protocollo NP/2017/18171 del 1 settembre 2017 ha ritenuto di non dover integrare detta valutazione;

- lo schema di piano di gestione della Pernice rossa approvato nell’Allegato “G” – parte 2 – di cui alla deliberazione n. 473/2017 ha recepito integralmente le indicazioni di ISPRA espresse con parere protocollo n. 17277/T – a11, in data 6 aprile 2017 assunto agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2017/269028 in sede di istruttoria volta all’approvazione del “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018”; in particolare le immissioni di pernici rosse erano già state previste in aree vocate e quindi non in aree di pianura, da effettuarsi entro il 15 agosto, previa verifica di idoneità genetica degli individui da parte di ATC/AFV.;

- entrambi i piani di gestione, predisposti da ATC/AFV, dovevano essere presentati entro il 25 agosto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per l’autorizzazione, come stabilito al punto 3.2 del “Calendario venatorio regionale” approvato con la più volte citata deliberazione n. 473/2017;

Considerato inoltre che, in ottemperanza alle tempistiche stabilite nell’Allegato “G” di cui alla deliberazione n. 473/2017 si è conclusa sia la fase di eventuali immissioni, sia la fase di predisposizione dei Piani di gestione da parte di ATC/AFV, secondo i criteri indicati da ISPRA nei pareri resi con note protocollo n. 17646/T – a11, in data 7 aprile 2017 e protocollo n. 17277/T – a11, in data 6 aprile 2017;

Ritenuto infine di confermare la data di apertura del 17 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell’istruttoria analitica effettuata dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca per la predisposizione del Calendario venatorio regionale - Stagione 2017-2018 approvato con deliberazione n. 473/2017, in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella nota dell’ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

Acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in data 6 settembre 2017 con protocollo PG/2017/0602337, il parere favorevole della Commissione assembleare II “Politiche Economiche”, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107 dell’11 luglio 2016, recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di modificare gli Allegati “I” e “G” del “Calendario venatorio regionale – Stagione 2017/2018”, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017, come di seguito specificato:

- all’Allegato “I – Fiumi”:

- alla voce “Modena”, l’elenco dei corsi d’acqua approvato “Secchia, Panaro” viene sostituito dal seguente:

“Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido e Torrente Guerro.”;

- alla voce “Piacenza”, l’elenco dei corsi d’acqua approvato “T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella.” viene sostituito dal seguente:

“Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po e Torrente Chero.”;

- alla voce “Forlì-Cesena”, l’elenco fiumi approvato “Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell’oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto)” viene sostituito dal seguente:

“Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell’oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall’origine per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini);

- all’Allegato “G - Parte 1, Schema piano di gestione attiva della starna” e Parte 2, Schema piano di gestione della pernice rossa”:

- nella parte 1, al punto 1., le parole “e da aree della Rete Natura 2000” sono sostituite dalle parole “ed all’esterno di aree protette e siti della Rete Natura 2000”;

- nella parte 1 e nella parte 2, la parola “Distretto” viene sostituita dalle parole “Unità territoriale”;

- nella parte 1 e nella parte 2, la superficie “5-15.000” viene sostituita dalla superficie “1.000-15.000”;

- nella parte 1 e nella parte 2, il punto 3., viene riformulato come segue:

“3. Formazione dei cacciatori che intendono partecipare alle attività gestionali ed al piano di prelievo con percorsi formativi elaborati da docenti qualificati sui seguenti temi:

a. biologia della specie;

b. gestione e prelievo della specie;

c. cinofilia;”

- nella parte 1 e nella parte 2, l’ultima frase del punto 7. viene sostituita come segue:

“Almeno il 10% degli animali prelevabili in ogni Unità territoriale, dovrà essere valutato da un tecnico incaricato dall’ATC/AVF per la determinazione del sesso e della classe d’età (giovane dell’anno o adulto) dell’animale.”;

3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2017/2018;

4) di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 473/2017;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina