n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)
Adeguamento degli artt. 2, 54, 56, 58, 62 e 65 Statuto comunale
Con deliberazione PG n. 167172/2015, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 20/7/2015, OdG n. 252, è stato deliberato quanto segue:
- di approvare la modifica di alcuni articoli dello Statuto del Comune di Bologna, di cui cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Allegato A al P.G. n. 167172/2015
Art. 2 (Obiettivi programmatici)
Dopo il comma 3 bis è inserito il nuovo comma 3 ter:
3. ter. Il Comune orienta la propria azione per prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione senza distinzioni di sesso, razza, etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di genere e condizione psico-fisica.
Il comma 4 è stato così modificato:
4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città con particolare riguardo ai portatori di handicap e operando per il superamento delle barriere architettoniche, materiali e immateriali. Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone portatrici di handicap. Il regolamento disciplina le modalità di espletamento di un servizio per i rapporti con le persone portatrici di handicap.
Art. 4 (Libere forme associative)
Il comma 1 è stato così modificato:
1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e delle persone portatrici di handicap, facilitandone la comunicazione con la amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 9 (Conferenze di servizi)
Il comma 2 è stato così modificato:
2. Al fine di coordinare gli interventi dell'amministrazione comunale, anche a livello decentrato, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone portatrici di handicap, il Sindaco promuove apposite Conferenze di servizi.
Art. 54 (Rapporti con il Comune)
Il comma 1 è stato così modificato:
1. In conformità a quanto disposto all'art. 114, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono riservati all'approvazione del Consiglio, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda:
a) il piano-programma;
b) il bilancio di previsione triennale
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio.
Dopo il comma 1 è inserito il nuovo comma 1 bis:
1. bis Sono riservati all'approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
a) le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
b) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell'azienda e sempre che l'operazione non si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte preponderante degli stessi.
Ogni altro atto dell'azienda concernente l'erogazione del servizio è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
Art. 56 (Consiglio di amministrazione e Presidente)
Il comma 2 è stato abrogato.
Art. 58 (Rapporti con il Comune)
Il comma 1 è stato così modificato:
1. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio:
a) il bilancio di previsione triennale e relative variazioni;
b) il piano programma;
c) il rendiconto della gestione.
Dopo il comma 1 è inserito il nuovo comma 1 bis:
1. bis Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a) le tariffe dei servizi gestiti dall'istituzione, nonché gli standard di erogazione dei medesimi;
b) le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.
Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell'istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
Art. 62 (Risultati di gestione)
Il comma 3 è stato così modificato:
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni, salvo un termine maggiore stabilito dal regolamento di contabilità.
Art. 65 (Collegio dei revisori dei conti)
La lettera c) del comma 2 è stato abrogato.