n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento UOM gestite dal APS Croce Rossa Italiana Comitato di Cesenatico

IL DIRETTORE  

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

-la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che agli artt. 9 e 10:

  • pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

-la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali; 

- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione); 

- la propria circolare n.6 del 20/03/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009; 

Viste: 

- la nota del 9/5/2011 della CRI Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cesenatico con sede in Largo Cappuccini 3, Cesenatico, chiede l’accreditamento delle UOM;

- la nota prot. n 35752 del 8/07/2011 con la quale l’Azienda USL di Cesena (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna) trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della CRI Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cesenatico, ed evidenzia che è in essere il rapporto convenzionale in quanto risponde alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi; 

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

  • il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;
  • la dichiarazione di assenza di personale incompatibile; 

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 17/12/2012 e 18/12/2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda; 

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/5033 del 18/04/2013, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

Vista la nota prot. PG/2016/147126 del 03/03/2016 con la quale questa Direzione Generale ha riattivato il percorso dell’accreditamento del trasporto infermi e soccorso della Croce Rossa Italiana (sospeso con la Circolare regionale 6 del 24 marzo 2014; 

Vista la nota prot. PG/2016/547600 del 25/7/2016 di richiesta di subentro della APS Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico con sede legale in Cesenatico, Largo Cappuccini 3, alla domanda di accreditamento sopra citata; 

Viste la Delibera n.220 del 10.11.2010 dell’Azienda Usl di Cesena (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna) e la Delibera dell’Azienda USL della Romagna n.228 del 01/06/2017; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie; 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la DGR n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013, attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”. 

Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera; 

determina: 

1. di accreditare le UOM di seguito elencate gestite APS Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico, Largo Cappuccini 3: 

- le 3 UOM ambulanza con infermiere limitatamente alle ambulanze ed all’autista soccorritore con postazioni nei Comuni di Cesenatico, Largo Cappuccini e Ospedale, e Savignano sul Rubicone; 

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera dell’Azienda USL della Romagna n.228 del 01/06/2017; 

2. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

3. di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009; 

4. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

6. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale; 

7. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore; 

8. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate; 

9. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato; 

10. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

11. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

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