n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/cee del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie l287 in data 4 novembre 2011. Disposizioni per l'attuazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, ed in particolare l’Allegato III, punto 2, terzo comma;

- la Decisione di esecuzione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, “che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, notificata con il numero C(2011) 7770 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 287 in data 4 novembre 2011;

- la Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali” - Bollettino Ufficiale n. 30 del 6 marzo 2007 - ed in particolare l’articolo 8 comma 1, laddove si prevede che la Giunta, con proprio regolamento, disciplini l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;

- il Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 “Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”, approvato con propria deliberazione n. 1494 del 24 ottobre 2011 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 194 del 27 ottobre 2011;

Richiamato, in particolare, il Capo I del Titolo II del predetto Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1, che definisce il Programma d’azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola in attuazione di quanto previsto dalla sopracitata Direttiva 91/676/CEE;

Considerato:

- che il comma 3 dell’articolo 16 del citato Regolamento, prevede che, ai sensi dell’Allegato III della Direttiva 91/676/CEE, può essere consentito a singole aziende zootecniche, previa decisione favorevole della Commissione Europea, di applicare nelle Zone Vulnerabili da Nitrati quantitativi di azoto da effluenti d’allevamento superiori a 170 kg/ha/anno, nel rispetto delle norme tecniche che definiscono le procedure per la domanda di deroga ed i contenuti della documentazione tecnica da allegare alla medesima;

- che la già richiamata Decisione di esecuzione della Commissione europea si applica in combinato disposto con il Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2012;

- che la Decisione stabilisce che la Deroga possa essere concessa alle aziende agricole, con o senza allevamento, che faranno specifica richiesta all’autorità competente entro il 15 febbraio di ogni anno;

- che la Decisione consente l’applicazione fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno da effluenti bovini e suini trattati in aziende agricole con almeno il 70% di colture con stagioni di crescita prolungate e con grado elevato di assorbimento di azoto e comunque nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5, 6 e 7 della medesima Decisione;

Rilevato che la Decisione della Commissione non contempla l’esclusione dalla facoltà di deroga degli allevamenti soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Atteso che nel corso delle riunioni di coordinamento tecnico intercorse tra le Amministrazioni interessate dalla Decisione, ovvero la Regione Emilia-Romagna, la Regione Veneto, la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, si è riscontrata la necessità di stabilire alcuni criteri tecnici applicativi condivisi per dare attuazione in maniera uniforme alla Deroga, in coerenza con quanto già fatto per l’elaborazione dei Programmi d’azione regionali per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, di:

- prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea del 3 novembre 2011, “che concede una Deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

- prevedere che, ai sensi del citato articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4, il Direttore generale competente provveda a definire le specifiche disposizioni tecniche operative per l’applicazione della Deroga concessa;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, quarto comma;

- la propria deliberazione n. 2416 in data 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 con la quale è stato modificato l’assetto delle Direzioni generali “Attività produttive, Commercio e Turismo” e “Agricoltura”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di prendere atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 novembre 2011 “che concede una Deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, notificata con il numero C(2011) 7770 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L287 in data 4 novembre 2011, il cui testo viene allegato al presente atto;

3) di disporre che il Direttore generale competente, ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 4, provveda a definire le specifiche disposizioni tecniche operative per l’applicazione della Deroga concessa;

4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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