n.252 del 20.09.2017 periodico (Parte Seconda)

Rettifica provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifica dell'allevamento dell'Azienda agricola Del Poggio Snc in comune di Portico e San Benedetto (FC), presentata dalla Azienda agricola Del Poggio S.n.c. di cui alla DGR 310/2017. Proroga effettuazione rilievi livelli di rumore ambientale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di accogliere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, l'istanza della Società di Consulenza Ambientale in nome e per conto della Azienda Agricola Del Poggio s.n.c. di Pollarini Aldo & C., così come presentata in data 8/6/2017 ed acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.426078 del 8/6/2017;

b) di sostituire, conseguentemente a quanto valutato nella parte narrativa del presente provvedimento, la prescrizione del deliberato lettera a), punto 3., della propria deliberazione n. 310 del 20/3/2017 con la seguente:

3. entro 6 mesi dalla fine lavori di sostituzione dei ventilatori e del conseguente incremento della capacità produttiva con accasamento delle ovaiole (scenario di progetto), dovranno essere effettuati due rilievi fonometrici dei livelli di rumore ambientale, in periodo sia diurno sia notturno, presso il ricettore R1 al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali diurni e notturni presso il suddetto ricettore in base ai rilievi del residuo già effettuati in base al punto precedente. I rilievi dovranno essere eseguiti all'interno dell'ambiente abitativo lato SE, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. I rilievi dovranno essere effettuati in continuo per un tempo significativo non inferiore ad un'ora e in condizioni peggiorative in termini di emissione dall'allevamento (e cioè allevamento in attività con tutti 37 ventilatori accesi e a massima portata realmente utilizzabile). Qualora i rilievi del residuo siano stati effettuati in ubicazioni differenti dall'interno dell'abitazione, i rilievi del livello di rumore ambientale andranno effettuati nella medesima posizione e alla stessa altezza. Qualora lo scenario di progetto non sia realizzato entro il 31 gennaio 2019, entro il 31 luglio del medesimo anno dovranno essere effettuati i rilievi con le modalità sopra descritte, relazionando in merito allo stato di fatto. In tale ultimo caso, i rilievi dovranno comunque essere ripetuti entro 6 mesi dalla fine lavori e conseguente incremento della capacità produttiva”;

c) di sostituire, conseguentemente, la prescrizione n. a), punto 4. della propria deliberazione n. 310 del 20/3/2017 con il seguente:

"4. entro e non oltre un mese dalla conclusione di tutti i rilievi sopra menzionati, ovvero entro sette mesi dalla fine lavori e conseguente incremento della capacità produttiva e qualora ricorra il caso entro il 31 luglio 2019, dovranno essere inviati ad Arpae Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna - servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e al Comune di Portico e San Benedetto, i risultati delle misurazioni di cui ai punti precedenti corredati da specifiche planimetrie e descrizioni relative all'esatta ubicazione del rilievo, nonché dalla descrizione delle condizioni di misura e delle sorgenti attive."

d) di fare salvi i diritti di terzi;

e) di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente Azienda Agricola Del Poggio s.n.c. di Pollarini Aldo & C.;

f) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna alla Struttura Arpae competente (ARPAE SAC di Forlì-Cesena), al Comune di Portico e San Benedetto, allo Sportello Unico Telematico delle Attività Produttive – Unione dei Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana;

g) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9, il presente partito di deliberazione;

h) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.

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