n.289 del 25.09.2014 (Parte Seconda)
Deroghe temporanee, in relazione al flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la propria deliberazione 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari", come modificata dalla deliberazione 14 luglio 2014, n.1106 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19 dicembre 2011, n.1904”, che regolamenta, tra l’altro, i requisiti strutturali e funzionali delle comunità che accolgono minorenni;
- l’”Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”, n. 77/CU del 10 luglio 2014, in cui è affermato il principio secondo il quale “tutte le istituzioni coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione”;
Considerato che anche in Emilia-Romagna si è verificato un flusso straordinario di cittadini stranieri, ivi compresi minori stranieri non accompagnati;
Vista, inoltre, la circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 8855 del 25/7/2014, nella quale si prevede che:
- “il Ministero dell’Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali e al contempo si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificamente dedicati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sulla base di procedure accelerate, in attesa di emanazione di specifico bando”;
- “nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome nella propria autonomia potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l’emergenza Nord Africa e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, delle Regioni e degli Enti locali nel corso della riunione del 22 luglio u.s.”;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati e in esecuzione dell’Intesa 77/CU del 10 luglio 2014 e come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 8855 del 25/7/2014:
- consentire temporaneamente alle comunità che accolgono anche minori stranieri non accompagnati di accogliere un numero di ospiti superiore fino al 25% della capienza autorizzata ai sensi della direttiva approvata con D.G.R. 1904/11 e successive modificazioni;
- consentire, in via straordinaria, ai Comuni di autorizzare, in accordo con il Ministero dell’Interno anche tramite la Prefettura competente per territorio, strutture temporanee in relazione alla situazione di emergenza costituita dal flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss. mm.;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377 del 20/9/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n.1511 del 24/10/2011, n. 57 del 23/1/2012,
n.725 del 4/6/2012;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n.16947 del 29/12/2011 recante “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza presso la Direzione generale Sanità e politiche sociali”;
Dato atto che il presente provvedimento riveste il carattere dell’urgenza / indifferibilità, considerato l’eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati anche sul territorio regionale;
Dato altresì atto che con nota PG/2014/313123 del 8/9/2014 il C.A.L. ha comunicato l’impossibilità di convocare una seduta del Consiglio delle Autonomie locali;
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Assembleare competente, in data 9/9/2014;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta degli Assessori alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi e alle Politiche per la salute, Carlo Lusenti;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di approvare, per i motivi illustrati sopra, che qui si intendono integralmente richiamati, la deroga temporanea massima del 25% al numero di ospiti accoglibili nelle comunità di accoglienza autorizzate che accolgono anche minori stranieri non accompagnati ai sensi della D.G.R. 1904/11 e successive modificazioni;
- di consentire, in via straordinaria, ai Comuni di autorizzare, in accordo con il Ministero dell’Interno anche tramite la Prefettura competente per territorio, strutture temporanee in relazione alla situazione di emergenza costituita dal flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati;
- di stabilire che le deroghe di cui ai precedenti punti 1. e 2. avranno durata fino a successivo provvedimento della Giunta regionale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA
Ripubblicazione
Si ripubblica il testo integrato della DGR 1904/11 e della DGR 1106/14, in quanto il precedente (pubblicato nel BURERT n.232 del 28 luglio 2014) conteneva errori materiali in particolare ai paragrafi 7.1 e 8.4.1 della Parte III.
Si fa presente, comunque, che il carattere di ufficialità risiede unicamente nelle deliberazioni originarie.
Il Responsabile del Servizio
Gino Passarini