n.14 del 20.01.2021 periodico (Parte Seconda)
Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - Criteri di gestione dell'anno 2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
- la Legge Regionale n. 24 del 8/8/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 7/6/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 che ha definito i criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/8/2020 che ha ripartito alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale, assegnando alla Regione Emilia-Romagna, come Quota Fondo locazioni, la somma di € 11.600.203,82, e che ha introdotto modifiche ai requisiti di accesso al contributo;
Preso atto che la somma di € 11.600.203,82 è stata iscritta sul bilancio regionale sul capitolo 32040 "Contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge 9 dicembre 1998, n.431) - Mezzi statali” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020 approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019;
Considerato che l’art. 11 della legge n. 431/1998:
1) al comma 1, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo possono essere utilizzate per:
a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
b) “e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore”;
2) al comma 7, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;
Considerato altresì che l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., disciplinano la materia relativa al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione demandando ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;
Considerato che è in fase di discussione in sede parlamentare il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che contiene disposizioni in caso di rinegoziazione dei contrati di locazione ad uso abitativo;
Ritenuto di attendere la definizione di un quadro normativo nazionale stabile prima di provvedere ad ulteriori stanziamenti di fondi regionali per le rinegoziazioni contrattuali, al fine di poter coordinare l’intervento regionale con quello statale;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione, mediante quanto stabilito nel presente atto deliberativo e negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al fine di consentire ai Comuni la apertura dei bandi comunali e la raccolta delle domande di contributo;
Visti:
- la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto di competenza;
- la L.R. 26/11/2001 n. 43 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di demandare ad un successivo proprio provvedimento il riparto e la concessione delle risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni capofila dei Distretti socio – sanitari individuati dalla propria deliberazione n. 602/2020. Tale provvedimento definirà i parametri e criteri da utilizzare per il riparto delle risorse disponibili;
Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;
Visti:
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., e n. 1059/2018;
Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di dare attuazione per l'anno 2021, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione mediante quanto disposto nel presente atto deliberativo e negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di demandare ad un successivo proprio provvedimento il riparto e la concessione delle risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni capofila dei Distretti socio – sanitari individuati dalla propria deliberazione n. 602/2020. Tale provvedimento definirà i parametri e criteri da utilizzare per il riparto delle risorse disponibili;
- di demandare ad un atto del dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali del presente atto deliberativo;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna Telematico.
Allegato A)
Disposizioni per il funzionamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (L.R. n. 24/2001, artt. 38 e 39) – Anno 2021
DISPOSIZIONI GENERALI
Finalità
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.
Enti gestori
La gestione del bando e delle risorse che saranno concesse con successiva delibera di Giunta regionale è affidata agli enti (“Enti gestori”) capofila di Distretto socio-sanitario individuati dalla DGR n. 602/2020.
La gestione dei bandi e delle risorse deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio-sanitari.
Gli Enti gestori, in accordo con i Comuni del Distretto socio-sanitario, specificano nel dettaglio le modalità di gestione.
Fabbisogno
Ai fini di consentire il riparto e la concessione delle risorse nell’anno 2021, i Comuni capofila di distretto socio-sanitario dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna l’importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse a contributo (relativamente ai bandi di cui al presente allegato) entro e non oltre il 15/3/2021.
Il mancato rispetto di tale termine comporterà la esclusione dal riparto e dalla concessione dei fondi.
La raccolta del fabbisogno potrà avvenire con due modalità:
- direttamente presso i Comuni, attraverso la compilazione di domande, su supporto cartaceo o informatico, che assicurino la successiva trasmissione in forma elettronica di tutte le informazioni richieste nell’allegato “Modulo Tipo” allegato al Bando;
- presso una apposita piattaforma regionale, che sarà successivamente predisposta, unicamente con accesso tramite SPID.
Contestualmente alla trasmissione del fabbisogno, i Comuni capofila dovranno comunicare in forma distinta l’importo delle economie derivanti dalle somme concesse con DGR 602/1776 e con 1776/2020 maturate alla data del 31/12/2020.
Utilizzo risorse
Le risorse dell’anno 2021 (che saranno ripartite e concesse ai Comuni con successiva Delibera della Giunta Regionale) nonché le eventuali economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017, n. 1815/2019, n. 602/2020 e n. 1776/2020, già a disposizione dei Comuni, dovranno pertanto essere utilizzate:
- per soddisfare il fabbisogno di tutte le domande ancora prive di contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019 e 602/2020: in tale caso i Comuni del Distretto dovranno esaurire le domande ancora non soddisfatte presenti nelle suddette graduatorie, che viceversa non potranno essere finanziate con successive risorse regionali.
- dopo aver soddisfatto le domande di cui all’alinea precedente, le risorse residue dovranno essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo.
Dovranno essere prioritariamente utilizzate le economie a partire dalle deliberazioni cronologicamente più datate.
I contributi concessi a favore delle domande ancora prive di contributo (ai sensi della DGR n. 1815/2019 e n. 602/2020 sono cumulabili con quelli del presente atto deliberativo.
Rendicontazione
La rendicontazione della gestione delle risorse (somme concesse con il presente atto deliberativo ed eventuali economie del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del Dirigente del Servizio regionale competente per materia.
Il rendiconto deve essere effettuato entro e non oltre 120 giorni dalla data di esecutività della delibera di Giunta regionale di riparto e concessione delle risorse.
Cofinanziamento comunale
I Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto, affinché, ove vi siano risorse proprie disponibili, possano attuare politiche sociali integrative e complementari, in particolare rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento.
Piattaforma regionale
La piattaforma regionale che verrà resa disponibile online consentirà di aprire un ulteriore canale di raccolta delle domande.
Alla piattaforma si potrà accedere solo tramite SPID; successivamente attraverso una procedura guidata l’utente compilerà una domanda compilando i dati richiesti nell’Allegato “Modulo Tipo”. Dovrà inoltre allegare gli altri documenti necessari (ISEE ed eventualmente documenti per il riconoscimento del calo del reddito).
I dati delle domande raccolte con la piattaforma saranno successivamente uniti a quelli che perverranno dagli Enti Gestori entro le scadenze previste. Si provvederà anche ad una verifica di eventuale duplicazione delle domande.
A dati unificati e verifiche effettuate, il sistema compilerà una graduatoria su base distrettuale, che sarà successivamente trasmessa, assieme ai documenti necessari, agli Enti Gestori per consentire di effettuare le operazioni di istruttoria delle domande.
Con successiva Circolare del servizio regionale competente si provvederà a definire nel dettaglio le specifiche tecniche e le modalità procedurali.
BENEFICIARI, GRADUATORIE, CONTRIBUTI
Beneficiari
Sono ammessi al contributo:
- nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 17.154,00;
- nuclei famigliari aventi ISEE compreso tra € 0,00 e € 35.000,00 che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dell’emergenza COVID-19.
Con riferimento esclusivamente al caso 2):
2.1) la perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:
- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare (anche dovute a cause diverse dal Covid19).
Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all’emergenza COVID-19.
2.2) Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/8/2020, la riduzione del reddito familiare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell’anno 2019.
Il reddito familiare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:
- l’importo netto desunto dalle buste paga;
- il fatturato complessivo
La riduzione del reddito dovuta al Covid-19 deve essere debitamente documentata.
Considerate le diverse forme contrattuali esistenti, e i relativi aspetti fiscali, con apposita Circolare la Regione potrà individuare ulteriori criteri di riferimento ai quali riferire il calcolo del calo reddituale.
2.3) Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/8/2020, per l’accesso al contributo, è necessario autocertificare che il nucleo famigliare non possiede liquidità sufficiente per fare fronte al pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.
Formazione della Graduatoria
Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni del Distretto ovvero dalla piattaforma regionale, saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti:
- nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € € 17.154,00;
- nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19.
All’interno delle due graduatorie, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.
Altri requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
A1) Cittadinanza italiana
oppure
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea
oppure
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
B) Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’Inps nell’anno 2020 non superiore ad € 17.154,00 (graduatoria 1) oppure € 35.000,00 (graduatoria 2). Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell’anno 2021 è possibile fare domanda con l’ISEE dell’anno 2020.
C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata
oppure
C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
Casi di esclusione dal contributo
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
- avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- avere avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- essere assegnatario, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
Bandi
I bandi distrettuali devono essere chiusi entro e non oltre il 28/2/2021. Il periodo di apertura dei bandi non può essere inferiore a 30 giorni.
Contributo
Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:
Graduatoria 1) – 40% delle risorse disponibili per il Distretto;
Graduatoria 2) - 60% delle risorse disponibili per il Distretto.
L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.
Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l’altra graduatoria distrettuale
Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500
I Comuni del Distretto non possono prevedere criteri ulteriori di definizione dell’importo del contributo.
Di norma, il contributo è concesso all’inquilino.
Canone di locazione
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Sono escluse spese condominiali ed accessorie
Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
È possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui al precedente paragrafo Formazione della Graduatoria.
I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.
Controlli
I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.
Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).
Pertanto:
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo famigliare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.
Informativa
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