n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Criteri e procedure per la trasformazione degli alloggi a proprietà indivisa realizzati con contributo pubblico in alloggi a proprietà individuale. (Proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2011, n. 9)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 9 del 10 gennaio 2011, recante ad oggetto “Proposta all’Assemblea legislativa. Criteri e procedure per la trasformazione degli alloggi a proprietà indivisa realizzati con contributo pubblico in alloggi a proprietà individuale.”;

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente “Territorio, Ambiente, Mobilità” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 1755 in data 20 gennaio 2011;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

 - di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 9 del 10 gennaio 2011, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 17 febbraio 1992, n. 179, “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” che, all’art. 18, introduceva la possibilità per le cooperative a proprietà indivisa che avessero usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data della sua entrata in vigore, di cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci già assegnatari;

Visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 60, tra le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica, prevede quella di poter determinare le linee guida di intervento, nonché quelle della gestione ed attuazione degli interventi e della definizione delle modalità di incentivazione;

Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, concernente “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, varata in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III, del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nella quale, tra le altre finalità che la Regione e gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna devono perseguire, non v’è soltanto quella di rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e di particolari categorie sociali mediante l’ampliamento dell’offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, ma v’è, altresì, quella di favorire l’acquisto della prima casa di abitazione;

Rilevato che la legislazione, in vari periodi temporali, ha trattato l’argomento della trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa in cooperative a proprietà individuale proprio per favorire il trasferimento delle abitazioni realizzate con contributi pubblici in proprietà individuale ai soci che ne avevano ottenuto l’assegnazione in godimento permanente;

Ritenuto pertanto di consentire agli operatori proprietari degli alloggi di trasformare tutti o parte degli interventi realizzati con contributi pubblici previsti dalla Legge 179/92 e s.m., da provvedimenti entrati in vigore successivamente all’entrata in vigore della stessa Legge 179/92 e s.m. nonché da provvedimenti entrati in vigore prima della Legge 179/92 e s.m. ma i cui contributi siano stati concessi successivamente a tale data, purché siano trascorsi almeno 5 anni dall’ultimazione dei lavori;

Stabilito:

– di subordinare l’autorizzazione alla trasformazione da parte della Regione all’adesione del Comune nel quale è insediato l’intervento oggetto della richiesta dell’operatore;

– che il valore della cessione degli alloggi in proprietà non può essere superiore a quello risultante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla convenzione comunale o dall’atto unilaterale d’obbligo; qualora la convenzione comunale (o atto unilaterale d’obbligo) relativa all’intervento oggetto di trasformazione non preveda la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, essa deve essere opportunamente modificata e/o integrata, facendo riferimento al prezzo iniziale di cessione dell’alloggio previsto per gli interventi in proprietà stabilito dal bando regionale con il quale l’intervento oggetto di trasformazione fu finanziato oppure, nel caso di programmazioni che non prevedevano interventi per la proprietà, al prezzo iniziale di cessione degli alloggi previsto per interventi di edilizia convenzionata non agevolata realizzati nel comune in cui è localizzato l’intervento nel periodo in cui fu convenzionato l’intervento oggetto di trasformazione;

Valutato che tale trasformazione darebbe luogo, attraverso la restituzione di una quota parte del contributo assegnato, ad un recupero di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di altri alloggi sociali da concedere in locazione o godimento permanente;

Ritenuto di applicare i criteri e le modalità di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per la trasformazione degli interventi destinati alla locazione o godimento permanente in interventi per la proprietà individuale;

Richiamate:

– la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.;

– le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

A voti unanimi e palesi

delibera:

di proporre all’AssemblealLegislativa della Regione Emilia-Romagna:

1) di consentire, sulla base di quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, agli operatori proprietari degli alloggi di trasformare da locazione o godimento permanente in proprietà individuale tutti o parte degli interventi realizzati con contributi pubblici previsti dalla Legge 179/92 e s.m., da provvedimenti entrati in vigore successivamente all’entrata in vigore della stessa Legge 179/92 e s.m. nonché da provvedimenti entrati in vigore prima della Legge 179/92 e s.m. ma i cui contributi siano stati concessi successivamente a tale data, purché siano trascorsi almeno 5 anni dall’ultimazione dei lavori;

2) di subordinare l’autorizzazione alla trasformazione da parte della Regione all’adesione del Comune nel quale è insediato l’intervento oggetto della richiesta dell’operatore;

3) che l’assegnazione in proprietà di detti alloggi può aver luogo soltanto a favore dei soci già assegnatari in godimento o dei loro locatari;

4) che gli alloggi acquisiti in proprietà individuale dai soggetti ai quali erano stati assegnati in locazione/godimento permanente restano assoggettati ai vincoli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia agevolata relativa agli interventi in proprietà e dalle convenzioni sottoscritte dai Comuni e dagli operatori o dagli atti unilaterali d’obbligo;

5) che il valore di cessione degli alloggi in proprietà non può essere superiore a quello risultante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla convenzione comunale o dall’atto unilaterale d’obbligo; qualora la convenzione comunale (o atto unilaterale d’obbligo) relativa all’intervento oggetto di trasformazione non preveda la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e/o la possibilità stessa di cessione degli alloggi, essa deve essere opportunamente modificata e/o integrata, facendo riferimento al prezzo iniziale di cessione dell’alloggio stabilito per gli interventi in proprietà previsto dal bando regionale con il quale l’intervento oggetto di trasformazione fu finanziato oppure, nel caso di programmazioni che non prevedevano interventi per la proprietà, al prezzo iniziale di cessione degli alloggi previsto dagli interventi di edilizia convenzionata non agevolata realizzati nel Comune in cui è localizzato l’intervento nel periodo in cui fu convenzionato l’intervento oggetto di convenzione o atto unilaterale d’obbligo;

6) di prevedere che le risorse finanziarie derivanti dalla trasformazione degli interventi edilizi da proprietà indivisa a proprietà individuale vengano utilizzate, nell’ambito delle programmazioni regionali di edilizia residenziale sociale, per la realizzazione, il recupero o l’acquisto di alloggi da destinare permanentemente alla locazione/godimento;

7) di approvare le procedure di trasformazione degli interventi destinati alla locazione o godimento permanente di cui all’ Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8) di applicare quanto previsto ai precedenti punti 5) e 6) di questo atto anche alla trasformazione del titolo di godimento previsto dalla propria deliberazione n. 122 del 1 febbraio 2010;

9) di applicare le procedure e le condizioni qui previste anche alle richieste di trasformazioni non concluse alla data di approvazione di questo atto;

10) di autorizzare il dirigente competente a redigere la modulistica che gli operatori dovranno produrre per avvalersi di quanto previsto da questo atto nonché eventuali circolari esplicative;

11) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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