n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Elezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l’art. 71 che così recita:

“Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

1. La Regione istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso l’Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l’indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.”;

 - la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” ed, in particolare, l’articolo 8 che così dispone:

“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”;

Considerato che, a norma dell’articolo 7, comma 1, della stessa L.R. n. 9 del 2005:

“1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l’età evolutiva e la famiglia.”;

Preso atto della candidatura e del relativo curriculum proposti nel corso della discussione generale in Aula;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;

Previa votazione segreta, mediante schede, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

- presenti n. 50

- assenti n. --

- voti a favore del sig. Luigi Fadiga n. 34

- schede bianche n. 9

- schede nulle n. 7

delibera:

- di eleggere quale Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza il Prof. Luigi Fadiga (nato a Bologna - BO - il 24 gennaio 1936);

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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