n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)
Elezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9, del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visti:
- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l’art. 71 che così recita:
“Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
1. La Regione istituisce il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso l’Assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.
2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l’indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.”;
- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza” ed, in particolare, l’articolo 8 che così dispone:
“1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.
2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l’elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”;
Considerato che, a norma dell’articolo 7, comma 1, della stessa L.R. n. 9 del 2005:
“1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l’età evolutiva e la famiglia.”;
Preso atto della candidatura e del relativo curriculum proposti nel corso della discussione generale in Aula;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla elezione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
Previa votazione segreta, mediante schede, che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)
- presenti n. 50
- assenti n. --
- voti a favore del sig. Luigi Fadiga n. 34
- schede bianche n. 9
- schede nulle n. 7
delibera:
- di eleggere quale Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza il Prof. Luigi Fadiga (nato a Bologna - BO - il 24 gennaio 1936);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.