n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Tozzona", attivata da Po Valley Operations Pty (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di giudicare ambientalmente compatibile il programma di ricerca idrocarburi denominato “Tozzona”, limitatamente agli studi geologici ed al rilievo sismico 2D e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni attinenti l’acquisizione sismica: 

1. il rilievo sismico 2D non potrà essere realizzato:

  • nelle aree individuate come “Calanchi”, oggetto di tutela ai sensi dell’art. 7.6 del vigente PTCP della Provincia di Bologna;
  • nei centri storici, ed in generale dei centri abitati ricadenti nell’area del permesso; 

2. con riferimento alla zonizzazione del vigente PTCP della Provincia di Bologna:

  • la realizzazione del rilievo sismico 2D nelle zone individuate come “Alvei attivi e invasi dei bacini idrici” [art. 4.2 PTCP], è subordinata all’autorizzazione dell’autorità idraulica competente;
  • per la realizzazione del rilievo sismico 2D nelle “Aree a rischio di frana”, si dovrà fare riferimento alle norme del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del Reno per i necessari pareri vincolanti che dovrà rilasciare l'Autorità di Bacino competente;
  • nelle aree interessate dal sistema boschivo [art. 7.2 PTCP], ogni movimento terra o modifica della vegetazione forestale dovranno essere comunicati all'Ente competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico (Comunità Montane); 

3. con riferimento alla zonizzazione del vigente PTCP della Provincia di Ravenna:

  • la realizzazione del rilievo sismico 2D nelle zone individuate come “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” è subordinata al parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica; 

4. Po Valley Operations Pty dovrà sottoporre preventivamente all’esame della Soprintendenza Archeologica competente per territorio, il progetto definitivo della campagna di acquisizione sismica in previsione; 

5. le modalità operative [in particolare le infrastrutture viarie utilizzate], la tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate, dovranno essere preventivamente concordate con i Comuni direttamente coinvolti dalle attività; 

6. l’energizzazione tramite esplosivo potrà essere realizzata esclusivamente nelle zone di aperta campagna; 

7. almeno gg 30 prima dell’inizio delle attività di “permitting” presso i proprietari dei terreni attraversati, dovrà essere prodotta alle Province, ai Comuni ed alle ARPA direttamente interessate dalle operazioni, idonea cartografia georeferenziata con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione; la suddetta cartografia, eventualmente accompagnata da una relazione tecnica illustrativa, dovrà consentire agli Enti indicati di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito della presente delibera e degli eventuali accordi preliminari di cui al punto precedente; 

8. contestualmente alla presentazione del suddetto progetto definitivo, dovranno essere concordate con i Comuni idonee modalità di informazione e partecipazione dei cittadini; 

9. variazioni di progetto conseguenti le attività di “permitting” presso i proprietari dei terreni o le verifiche di dettaglio sul campo, possibili in ogni momento in considerazione della natura delle operazioni di acquisizioni sismica, dovranno essere tempestivamente comunicate alle Province, ai Comuni ed alle ARPA direttamente interessate; 

10. dall’inizio delle attività di registrazione, i Comuni dovranno essere informati dei siti interessati giornalmente dalle operazioni; 

11. le operazioni in adiacenza e lungo la viabilità comunale dovranno svolgersi alle seguenti condizioni:

  • dovrà essere dato un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, dell'inizio delle operazioni tecniche, con la presentazione del tracciato esecutivo (anche per tratti), degli attraversamenti con i geofoni e del percorso dei vibroseis, all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni interessati ed ai Comandi della Polizia Municipale;
  • dovrà essere comunicato il responsabile tecnico dei lavori al quale fare riferimento;
  • eventuali modifiche e/o condizionamenti alla viabilità dovranno essere preventivamente concordati con il Comando di Polizia Comunale, sentito il parere dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni interessati; gli uffici tecnici dei Comuni interessati potranno richiedere polizze fidejussorie di valore adeguato a copertura di eventuali danni su infrastrutture pubbliche;

ai Comuni è riservata la possibilità di verificare nelle settimane successive alle attività, la presenza o meno di ammaloramenti che, in caso positivo, dovranno essere interamente risarciti dall'esecutore in forma di ripristino, senza che la Società proponente abbia nulla a pretendere o contendere in merito; 

12. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o delle Province interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi; 

13. nel caso di danni a immobili privati o ai terreni coltivati la Società proponente dovrà garantire la liquidazione totale dei danni causati; 

14. durante l’attività di ricerca dovrà essere posta particolare attenzione in prossimità di elementi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali o elementi di fragilità del territorio); 

15. fermo restando i punti di energizzazione dovranno rispettare la distanza minima di m 50 da edifici ed infrastrutture, dovrà essere realizzata un’indagine vibrometrica preliminare al fine di misurare la propagazione delle vibrazioni nei terreni che caratterizzano l’area oggetto del rilievo e conseguentemente determinare in modo inequivocabile le distanze di sicurezza da adottare in fase di energizzazione; i risultati dell’indagine vibrometrica dovranno essere trasmessi ai Comuni direttamente interessati dalle operazioni; 

16. l’effettuazione delle indagini dovrà salvaguardare il periodo di riproduzione della fauna selvatica; 

17. in riferimento all’inquinamento acustico atteso, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; qualora necessaria dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti di legge in materia di inquinamento acustico, ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002; la suddetta autorizzazione in deroga dovrà essere necessariamente acquisita prima dell'inizio delle operazioni e la relativa richiesta dovrà essere presentata con tempistica compatibile al rilascio dell’atto da parte delle autorità competenti [generalmente sono previsti gg. 30 per il rilascio dell’autorizzazione]; 

18. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti; 

19. i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; 

20. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative garanzie; 

21. di assoggettare ad ulteriore specifica procedura di VIA, una volta precisamente localizzati i siti di interesse, i pozzi esplorativi in previsione, fermo restando che i suddetti pozzi non potranno essere localizzati nelle aree in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare il rilievo sismico e, con riferimento alle tutele poste in essere dal vigente PTCP della Provincia di Bologna, nelle seguenti zone:

  • “Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)”;
  • “Fasce di tutela fluviale (FTF)”;
  • “Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto”;
  • “Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: are di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto”;
  • “Sistema di crinale e sistema colinare”;
  • “Sistema delle aree forestali”;
  • “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”;
  • “Crinali, calanchi e dossi”;

disciplinate rispettivamente dagli articoli 4.2, 4.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.6 del PTCP; 

b) di trasmettere la presente delibera alla Società proponente Po Valley Operations Pty; al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - UNMIG Divisione VI; al Ministero dello Sviluppo Economico,Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - UNMIG Divisione II; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; alle Province di Bologna e Ravenna; ai Comuni di Dozza, Imola, Mordano, Castel Bolognese, Riolo Terme e Faenza; ad ARPA Sez. Prov.le di Bologna; ad ARPA Sez. Prov.le di Ravenna; ad ARPA Direzione Tecnica; 

c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

d) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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