n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni in merito all'incidenza sulle norme regionali delle disposizioni nazionali inerenti al diritto addizionale spettante al farmacista

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017 di aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali - già stabilita con Decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 - che, all’art. 9, ha aggiornato il diritto addizionale da corrispondere ai farmacisti in caso dispensazione di medicinali effettuata durante il servizio in turno notturno a battenti chiusi o in reperibilità e, solo per le farmacie rurali sussidiate, anche diurno a battenti chiusi o in reperibilità;

- l’art. 13 comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, ai sensi del quale il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure “a chiamata” ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e la corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali);

- l’art. 4, comma 13, del D.P.R. 371 1998, ai sensi del quale “Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa”;

Considerato che il legislatore regionale, con l’art. 13 comma 7 richiamato:

- ha chiarito l’oggetto dell’obbligo di dispensazione del farmacista durante il servizio di turno a battenti chiusi o “a chiamata” in coerenza alle norme di principio enunciate all’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2 del 2016, secondo le quali la Regione detta le norme sull’organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate nell’ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio;

- ha richiamato il D.M. vigente al momento dell’approvazione della legge regionale per individuare gli importi del diritto addizionale da corrispondere ai farmacisti, in quanto tale materia rientra nella competenza statale;

Considerato inoltre che:

- con l’entrata in vigore del decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe, il richiamo al D.M. 18 agosto 1993 deve essere interpretato come richiamo al DM vigente al momento dell’applicazione della norma;

- il diritto addizionale, per la sua natura di corrispettivo aggiuntivo, spettante per aver eseguito una prestazione obbligatoria durante il servizio a battenti chiusi o “a chiamata” durante il turno notturno o, per le sole farmacie rurali sussidiate, anche durante il turno diurno, spetta al farmacista in ogni caso di erogazione di un prodotto oggetto di dispensazione obbligatoria;

Ritenuto pertanto opportuno fornire, con il presente provvedimento amministrativo, adeguate indicazioni applicative ed operative agli enti e ai soggetti pubblici e privati destinatari delle norme regionali, in merito all’incidenza delle disposizioni ministeriali sulle norme regionali vigenti in materia;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;

- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”.

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 2344 del 21/12/2016 “Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare”;

- n.3 del 11 gennaio 2017 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super”;

- n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di dare atto che dal combinato disposto dell’art. 9 del Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017 e dell’art. 13 comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, richiamati in premessa, emerge che il diritto addizionale, per la sua natura di corrispettivo aggiuntivo, dovuto per aver eseguito una prestazione obbligatoria durante il servizio a battenti chiusi o “a chiamata” durante il turno notturno o, per le sole farmacie rurali sussidiate, anche durante il turno diurno, spetta al farmacista in ogni caso di erogazione di un prodotto oggetto di dispensazione obbligatoria e, pertanto, sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali come esplicitamente indicato all’art. 9 del DM 22 settembre 2017, sia in caso di erogazione di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

2. di dare atto che dal combinato disposto dell’art. 9 del Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017 e dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. 371 1998, deriva che il diritto addizionale di cui al punto 1) è a carico del Servizio Sanitario Nazionale quando la ricetta Ssn è rilasciata dalla guardia medica o reca un'indicazione che ne certifica il carattere di urgenza, non solo quando la farmacia effettua servizio a battenti chiusi, come testualmente riporta l’articolo richiamato, ma anche quando la farmacia effettua servizio anche a chiamata, sempre che si tratti di servizio svolto durante il turno notturno o, per le sole farmacie rurali sussidiate, anche diurno e la ricetta riporti l’annotazione da parte della farmacia relativa all'ora di presentazione della ricetta stessa;

3. di dare atto che il farmacista deve avere cura di informare l’utenza del pagamento del diritto addizionale di cui al punto 1), esplicitandone l’ammontare, determinato dal DM richiamato al punto precedente;

4. di dare atto che il farmacista deve altresì informare l’utenza nel caso in cui il diritto addizionale sia a carico del Servizio sanitario nazionale come indicato al punto 2);

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private e ai Servizi farmaceutici aziendali;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

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