n.89 del 05.04.2013 (Parte Prima)
Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Matteo Richetti. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Luciana Serri
PRESIDENTE: Il consigliere Matteo Richetti (con lettera datata e pervenuta il 14 marzo 2013) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa essendo stato eletto alla Camera dei Deputati e optando, quindi, per la carica parlamentare ai sensi dell'articolo 122 - secondo comma della Costituzione.
Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.
... omissis...
(Con votazione per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Matteo Richetti)
PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:
"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale."
PRESIDENTE: Dò atto che dal verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Modena, relativo alla elezione dell’Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - anno 2010, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 5 di quella circoscrizione, avente il contrassegno PD e per la quale fu eletto il consigliere Matteo Richetti, la signora Luciana Serri.
Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Matteo Richetti, la signora Luciana Serri, e la invito, se è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri.
(Entra la consigliera Serri)
... omissis...
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).