n.252 del 05.08.2014 (Parte Seconda)
Introduzione nel regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”, in particolare:
- l'art. 1, comma 6, che, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, ha istituito l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna;
- l’art. 3 che prevede tra le attività del Sistema regionale di Protezione Civile,al comma 1, lettera c: quelle dirette alla formazione e all’addestramento del Volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione Civile;
- l’art. 5 che prevede tra le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alle Province dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998,al comma 2, lettera j, la programmazione e l’attuazione delle attività in campo formativo;
- l’art. 16 che disciplina le attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile e dispone:
- al comma 1,che la Regione promuova e coordini, in un’ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l’aggiornamento e l’addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della Protezione Civile e degli aderenti alle Organizzazioni di Volontariato operanti in tale settore; che individui, nel rispetto delle vigenti normative in materia di formazione, le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e di valutazione finale;
- al comma 2,che le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003 n. 12 ”Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, programmino le attività di cui al comma 1, in concorso con la Regione.
Visto il decreto legislativo 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Richiamato l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/08, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 106/09, che ha rinviato ad un apposito decreto interministeriale, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compreso i gruppi comunali, i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei Vigili del fuoco, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività di tali organizzazioni.
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/7/2011).
Dato atto che il decreto interministeriale, redatto grazie all’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’interno, tiene conto delle particolari esigenze di servizio che caratterizzano l’intervento dei volontari di protezione civile e contiene disposizioni per assicurare il più alto livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari del sistema nazionale della protezione civile.
Visto il successivo decreto del 12 gennaio 2012 “Adozione dell’intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome prevista dall’art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l’applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012).
Dato atto che tale decreto provvede, tramite specifici allegati, all’approvazione di alcuni indirizzi tra cui:
- l’ Allegato 1 che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari,
- l’ Allegato 2 che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale.
Dato atto inoltre che, in attuazione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari, il Dipartimento Nazionale di Protezione civile, di concerto con Regioni, Province autonome ed Organizzazioni di volontariato ha provveduto a delineare una direttiva contenente:
- “Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza (Attuazione del Paragrafo 2 dell’allegato 2 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012)”
Stabilita la necessità:
- di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari impegnati in attività di protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio Nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;
- di recepire le indicazioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 81/88 in materia di sicurezza del volontariato di protezione civile.
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del rapporto di collaborazione con gli Enti locali e le istituzioni intende promuove e perseguire lo sviluppo del volontariato e degli operatori del sistema regionale di protezione civile al fine della gestione coordinata, in caso d’emergenza, delle rilevanti risorse umane, professionali e delle attrezzature disponibili sul territorio.
Valutato che, tra i servizi resi alla popolazione dal volontariato, sono previsti anche interventi di unità cinofile che collaborano con le istituzioni per la ricerca di persone disperse in superficie o di persone travolte da macerie.
Richiamata la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile n. 588 del 30/9/2011 recante “Approvazione revisione del regolamento per l'abilitazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile (ucs)” con la quale è stato definito il sistema formativo e di certificazione delle unità cinofile da soccorso nella protezione civile per la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie.
Dato atto:
- che nel corso del 2013, mediante appositi gruppi di lavoro ed incontri di concertazione sulla documentazione e sulla modulistica prodotta, si è avviato un percorso di collaborazione tra il settore Formazione dell’Agenzia regionale di protezione civile e i volontari esaminatori facenti parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione direttamente coinvolti nella gestione delle prove d’esame e nella certificazione delle unità cinofile, finalizzato ad una ulteriore revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso;
- che, al termine dei lavori, è stata elaborata una nuova versione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile, che comprende modifiche e integrazioni volte a introdurre requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile da soccorso, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile.
Acquisito, con nota prot. n. PC.2014.0008890 del 17/7/2014, il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, istituito ai sensi dell’art. 19 della L.R. 1/05, in merito alla revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile.
Stabilito che, in applicazione delle direttive attuative del decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile provvederà, con propria determinazione:
- ad approvare la revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile per introdurre modifiche ed integrazioni volte ad assicurare requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;
- ad annullare il precedente regolamento per l’abilitazione di unità cinofile approvato con DD n.588/2011.
Richiamate:
- la delibera n. 1080 del 30/7/2012, con la quale la Giunta regionale ha proceduto alla nomina del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile nella persona del Dott. Maurizio Mainetti;
- la delibera n. 839 del 2406/2013 di “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. 1/05, del Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale di protezione civile";
Dato atto del parere allegato.
Su proposta dell'Assessore alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile”, Paola Gazzolo;
A voti unanimi e palesi
delibera:
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, evidenziando in particolare la necessità di garantire l’impiego di unità cinofile qualificate e certificate in modo omogeneo e nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela:
1. di recepire gli indirizzi contenuti nei decreti attuativi del decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza e comportamenti di autotutela per il volontariato di protezione civile;
2. di introdurre, mediante la revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile da soccorso della protezione civile, i requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela rivolti al volontariato;
3. di dare atto che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, con propria determinazione, provvederà:
- ad approvare la revisione del regolamento per l’abilitazione delle unità cinofile per introdurre modifiche ed integrazioni volte ad assicurare requisiti minimi di sicurezza e comportamenti di autotutela per le unità cinofile, analogamente a tutti gli ambiti formativi rivolti al volontariato della protezione civile;
- ad annullare il precedente regolamento per l’abilitazione di unità cinofile approvato con DD 588/11;
4. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.