n. 105 del 18.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti dalla pulizia dell'arenile mediante vaglio mobile nel comune di Coriano presentato dalla ditta Eco Demolizioni S.r.l (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di impianto di recupero rifiuti non pericolosi provenienti dalla pulizia dell’arenile mediante vaglio mobile” da svolgersi nel Comune di Coriano (RN) ad opera della Ditta Eco Demolizioni da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l’utilizzo del vaglio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione n.70 del 30 aprile 2008 dall’Amministrazione Provinciale di Rimini;

b. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;

c. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

d. nei pressi dei recettori più vicini all’impianto in oggetto dovranno essere rispettati i limiti assoluti di immissione acustica previsti dalla normativa vigente;

e. la sabbia proveniente dal dissabbiatore prima di essere riutilizzata nel vaglio mobile, dovrà essere sottoposta a verifica in modo da escludere la presenza o meno di eventuali contaminazioni (oli, idrocarburi ecc.) in caso contrario dovrà essere smaltita in impianti autorizzati;

f. per evitare l’emissione di cattivi odori e/o la formazione di percolato, il sovvallo derivante dal trattamento dei rifiuti spiaggiati, dovrà essere avviato prontamente allo smaltimento;

g. la compatibilità del materiale vagliato all’utilizzo per il ripascimento degli arenili, dovrà essere attestato mediante apposito parere rilasciato da ARPA Sez. Prov.le di Rimini congiuntamente al Servizio Sanitario Regionale-AUSL di Rimini;

h. l’esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti spiaggiati, qualora effettuato sull’arenile costiero della Provincia di Rimini, ed in area demaniale sottoposta alla potestà dell’Autorità marittima, dovrà sottostare a tutte le disposizioni da quest’ultima emanate; 

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Eco Demolizioni s.r.l., alla Provincia di Rimini, al Comune di Coriano, all’ARPA sezione provinciale di Rimini, all’AUSL di Rimini;

4) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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