n.370 del 11.12.2013 (Parte Seconda)
Concessione contributo alle Diocesi per la realizzazione di strutture temporanee per edifici di culto (chiese) per garantire la continuità dell’esercizio del culto
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3/8/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11/8/2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;
Atteso che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la quasi totalità degli edifici religiosi (chiese) situate nei territori interessati dal terremoto sono state dichiarate, con ordinanze sindacali, inagibili e pertanto ne risulta precluso l’esercizio del culto;
Vista l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012, come modificata dall’ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 135 del 4 novembre 2013, dall’ordinanza n 141 del 22 novembre 2013 che disciplina la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese), al fine di assicurare la continuità del culto negli edifici che le Diocesi hanno individuato come prioritari e che presentano danneggiamenti limitati;
Visto il comma 1 dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012 che consente la realizzazione di interventi urgenti per la progettazione e realizzazione di strutture temporanee sia per l’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta che per i servizi pubblici e le connesse opere di urbanizzazione;
Visto l’articolo 4 comma 14 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 con il quale si dispone che “……..le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive, dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all’attività delle aziende agricole, sono rimosse in deroga al termine di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili…….cui hanno sopperito…”;
Atteso che le diocesi dell’Emilia-Romagna interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno provveduto, con fondi propri,alla costruzione di strutture provvisorie destinate a chiese;
Ravvisato che attraverso la realizzazione di strutture provvisorie è stata assicurata la continuità dell’esercizio del culto nelle zone particolarmente colpite degli eventi sismici tramite la costruzione di chiese temporanee;
Vista la nota del 10 dicembre 2013 della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo con n. CR2013 0030972 del 10 dicembre 2012, con la quale viene trasmesso l’elenco delle strutture provvisorie (chiese) che sono state realizzate al fine di consentire la continuità all’esercizio del culto con i fondi delle diocesi o delle parrocchie e richiesta l’erogazione di un contributo a copertura parziale delle spese sostenute;
Rilevato che, con la nota di cui sopra, la spesa complessiva sostenuta con fondi propri dalle Diocesi dell’Emilia-Romagna interessate dagli eventi sismici per garantire la continuità dell’esercizio del culto attraverso la costruzione di edifici temporanei destinati a chiese è stata indicata in € 6.275.000,00;
Atteso che si ritiene opportuno concedere un contributo alle Diocesi a sostegno della realizzazione di edifici temporanei destinati a chiese esistenti e per un importo complessivo di € 3.600.000,00;
Ravvisato che la spesa complessiva di € 3.600.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, convertito con modifiche con la legge n.122 del 1/8/2012;
Ravvisata altresì la necessità di disporre le modalità operative attraverso le quali le Diocesi possano presentare una richiesta di rimborso parziale delle spese per gli interventi immediati eseguiti per garantire la continuità dell’esercizio del culto attraverso la costruzione di nuove strutture provvisorie destinate a chiese;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) Di prendere atto che per la realizzazione di edifici religiosi provvisori (chiese) eseguiti dalle Diocesi con fondi propri per consentire la continuità all’esercizio del culto sono stati eseguiti n. 13 interventi con una spesa dichiarata in complessivi € 6.265.000,00;
2) Di concedere un contributo alle Diocesi, a parziale copertura delle spese sostenute per gli interventi in corso o realizzati di cui al punto 1 della presente ordinanza, per l’importo complessivo pari ad € 3.600.000,00 ripartito nel modo seguente:
a) Arcidiocesi di Bologna € 1.500.000,00;
b) Diocesi di Carpi € 1.500.000,00.;
c) Arcidiocesi di Modena, Nonantola € 500.000,00;
d) Arcidiocesi di Ferrara Comacchio € 100.000,00;
3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.600.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modifiche con la legge n. 122 del 1/8/2012;
4) di stabilire che, per la liquidazione dei contributi di cui al punto 2, le Diocesi dovranno presentare la documentazione delle spese dalle stesse sostenute con fondi propri, per la costruzione delle strutture provvisorie (chiese) per garantire la continuità dell’esercizio del culto, spese che potranno essere ammesse a contributo a condizione che:
- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle norme tecniche sulle costruzioni (NTC 2008) approvato con D.M. 14 gennaio 2008 e disposizioni applicative;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità previste nel decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012;
- siano stati conservati i documenti tecnico-contabili e le ricevute originali delle spese sostenute;
- l’affidamento degli incarichi professionali e dei lavori sia avvenuto nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs 163/2006 codice degli appalti e suo regolamento 207/2010 e loro successive integrazioni e modificazioni;
- siano state rispettate le disposizioni relative alla legge sismica regionale e al decreto legge n. 74/2012.
5) di ritenere che possono altresì essere ammissibili a contributo le spese sostenute dalle parrocchie per la costruzione delle strutture provvisorie (chiese) per garantire la continuità dell’esercizio del culto a condizione che sia rispettato quanto previsto dal punto 4 della presente ordinanza e che la rendicontazione venga presentata dalla Diocesi competente;
6) per l’ammissione al contributo delle spese sostenute, le Diocesi dovranno presentare al Commissario delegato il progetto esecutivo, completo della documentazione inerente la rendicontazione delle spese, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in oggetto. La Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.D.C), entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo e della documentazione inerente la rendicontazione della spesa, verifica i requisiti di ammissibilità al contributo di cui al punto 4 della presente ordinanza e propone l’assegnazione del finanziamento che avverrà con decreto del Commissario delegato.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 11 dicembre 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani