n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Modifiche Statuto comunale

Si rende noto che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 16/3/2011 avente ad oggetto “Modifica per integrazione alle disposizioni generali dello Statuto della Città”;

- con delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 14/12/2011 avente ad oggetto: “Statuto comunale - proposta di modifica. Approvazione ai sensi dell’art. 6 del TUEL 267/2000”;

sono state approvate le seguenti modifiche allo Statuto del Comune di Parma che si riportano nel testo coordinato come risultante dalle modifiche approvate:

All’art. 4, comma 3:

t) promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell’integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza.

Art. 6 - Albo Pretorio e Albo on Line

1. Il Comune insieme con l’Albo Pretorio istituisce, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e successive di apposito Albo on Line per la pubblicazione con efficacia legale degli atti e ne disciplina il funzionamento a mezzo di apposito regolamento.

Art. 40 - Anagrafe degli Amministratori locali e pubblicità della situazione patrimoniale

1. Per Amministratori locali si intendono, ai fini della presente disposizione, il Sindaco, i componenti la Giunta comunale, i Consiglieri comunali, gli Amministratori di tutte le società ed Enti partecipati dal Comune, la cui nomina, proposta, designazione e/o approvazione è di competenza comunale.

2. Agli Amministratori locali, come sopra definiti, si applicano le disposizioni della Legge 5 luglio 1982, n. 441 e successive, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive delle Società ed Enti partecipati dal Comune.

3. Compete alla Segreteria del Sindaco, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 luglio 1982, n.441, l’esercizio della vigilanza per l’ottemperanza alle richiamate disposizioni legislative, al fine di assicurare, secondo modalità ordinate e trasparenti, consultabili anche via web, il funzionamento dell’Anagrafe degli Amministratori locali, contenente, nel rispetto dei principi in materia di privacy, tutte le informazioni e notizie di cui all’art. 76 del TUEL 267/2000, nonché le informazioni sulla situazione patrimoniale.

4. Compete altresì alla Segreteria del Sindaco assicurare le necessarie forme di pubblicità mediante apposito bollettino a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati, anche mediante comunicazione via web.

5. Compete al Consiglio comunale stabilire le modalità applicative delle presenti disposizioni, che in ogni caso si estendono ai direttori generali, anche del Comune, nonché agli amministratori delegati di tutte le società comunali e/o Enti partecipati, anche se privati, purché, in quest’ultima ipotesi, il Comune concorra al finanziamento o partecipazione in misura superiore al 50%.

Titolo III - Partecipazione

Art. 58 - Accessibilità, trasparenza e legalità

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 117, comma 2, lettera m della Costituzione. Tale principio si applica integralmente al Comune di Parma che è tenuto a garantire l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito internet, delle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

2. Il Comune è tenuto ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, al fine di promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

3. L’operazione trasparenza riguarda, in particolare, i compensi dei dirigenti pubblici, dei consulenti e dei collaboratori, gli incarichi retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici, i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali o per le funzioni pubbliche elettive, il monitoraggio delle assenze dei dipendenti pubblici.

4. Il principio di trasparenza si applica nei riguardi del personale comunale contrattualizzato e, quindi, con valenza generale nei riguardi di tutti coloro che operano e lavorano nell’ambito del Comune di Parma.

5. L’azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l’Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto principio si traduce nel coordinamento unitario dell’attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza, l’efficienza e legalità sostanziale dell’azione comunale.

Art. 59 - Adempimenti obbligatori per la trasparenza

1. Il Comune, a cura del Servizio Personale, ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet, nel rispetto della normativa dei dati personali:

a. la retribuzione annuale;

b. il curriculum vitae;

c. gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti.

2. Il Comune, a cura del Servizio Personale, è tenuto, altresì, a rendere pubblici, tramite il proprio sito Internet, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Identico obbligo vale per il personale delle società ed Enti partecipati, a cura dei servizi comunali competenti, individuati dalla Giunta.

3. Il Comune è tenuto a garantire, ai fini del conferimento di qualsiasi tipo di incarico nei riguardi del proprio personale, le necessarie procedure ad evidenza pubblica, mediante avviso, comparazione di curriculum, trasparenza nelle motivazioni, anche per quanto concerne l’eventuale riconoscimento di trattamenti economici aggiuntivi. Identico obbligo sussiste per gli incarichi esterni, anche per gli incarichi ex art.110 del TUEL 267/2000, dovendosi in ogni caso garantire le disposizioni di cui all’art. 19 del DLgs 165/2001, nonché ogni altra normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ed in particolare: requisiti professionali, titoli di studio e di servizio, età pensionabile, curriculum e assenza di situazioni e/o condizioni di incompatibilità e/o di divieto e/o doppi incarichi.

4. Il Comune è tenuto a programmare l’introduzione di un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per l’accesso alle informazioni e per la formulazione delle richieste, promuovendo un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili ed in particolare il registro dei processi automatizzati che consentano la verifica a distanza, da parte del cittadino, dell’avanzamento delle pratiche.

5. Il Comune è tenuto a programmare la digitalizzazione della propria attività e del proprio funzionamento, favorendo l’introduzione e l’innovazione delle tecnologie informatiche avanzate. In particolare, nell’ambito della programmazione di cui trattasi, prevedere l’introduzione e utilizzo del sistema Voip, il superamento e la sostituzione della documentazione cartacea in favore di quella informatica, in conformità ai principi di “dematerializzazione” dei documenti, e al fine di razionalizzare e contenere ulteriormente i costi del proprio funzionamento, diffondere l’uso delle nuove tecnologie, anche mediante l’approvazione di un proprio piano industriale.

6. Il Comune, quale misura di concreta trasparenza e al fine di razionalizzare e ridurre i costi di funzionamento, è tenuto a programmare ed attuare processi di riorganizzazione interna, ad introdurre misure di crescita dell’efficienza, efficacia ed economicità, assicurando un sistema coordinato e coerente dei processi produttivi e la riallocazione delle risorse umane e finanziare in funzione dei propri servizi e attività, in sintonia con il proprio sistema societario e gli equilibri connessi alle esternalizzazioni.

7. Il Comune istituisce l’Albo on line ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e ne assicura il funzionamento mediante specifico regolamento.

8. Nell’adempimento degli obblighi di cui trattasi, il Comune si attiene alle disposizioni ministeriali in materia e garantisce idoneo livello di sicurezza tale da impedire che le informazioni pubblicate possano essere modificate da parte degli utenti della rete.

Capo II - Difensore Civico territoriale

Sostituiti gli artt. dal n. 64 al n. 73 con il seguente:

Art. 60

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite su base provinciale mediante specifica convenzione fra Comune e Provincia di Parma, che fissa altresì le modalità di nomina, di revoca e di conferma, l’organizzazione del servizio e i relativi oneri a carico della comunità provinciale.

In tale ipotesi il difensore civico assume la denominazione di “Difensore civico territoriale” ed è competente a garantire l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica Amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei riguardi dei cittadini.

Art. 71- Servizi pubblici comunali e tutela dell’utenza

1. La gestione dei servizi pubblici comunali è realizzata in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Il Comune mediante l’adozione di specifico regolamento osserva i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e di libera prestazione verificando la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e di accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

3. Per i servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, il Comune fissa, mediante propria specifica normativa a tutela dell’utenza:

a. gli obblighi da osservarsi nell’erogazione del servizio pubblico;

b. le possibili compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti delle risorse di Bilancio destinate allo scopo.

Art. 72 - Gestione dei servizi pubblici locali e incompatibilità

1. Sono assoggettate al patto di stabilità interno, secondo le modalità fissate dalle vigenti disposizioni in materia, tutte le società cosiddette “in house” affidatarie dirette della gestione dei servizi pubblici locali.

2. Le Società cosiddette “in house” e le società a partecipazione mista pubblica privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano inderogabilmente, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento di attuazione.

3. Le Società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali possono procedere al reclutamento di personale ed al conferimento di incarichi, solo previa adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità conformi ai principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del DLgs 165/2001.

4. I contratti di servizio con tutte le società predette, sono preventivamente approvati dagli organi comunali sulla base di conforme parere dell’Organo di revisione di cui all’art. 234 e seguenti del TUEL 267/2000. La stessa disciplina si applica per le eventuali modifiche ed aggiornamenti. Compete all’Organo di revisione la vigilanza in materia. Con apposito regolamento comunale vengono stabilite le procedure e le condizioni valutate necessarie ed opportune per la richiesta preventiva approvazione dei contratti di servizio in parola.

5. Si applicano i divieti e le incompatibilità previste dalla legislazione vigente in materia di nomine e di incarichi di cui ai commi dal 19 al 26 della Legge n. 148/2011 e successive disposizioni.

Art. 75 - Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. In coerenza con l’art. 98 della Costituzione si applicano, nei confronti di tutto il personale contrattualizzato alle dipendenze ed in servizio nel Comune, le norme sull’incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 del DLgs 165/2001.

Mediante specifico regolamento, approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL 267/2000, sono fissate le norme applicative, nonché le forme specifiche di pubblicità, le procedure da osservarsi, le condizioni richieste per il conferimento degli incarichi stessi.

Si specifica che gli articoli dal n. 41 al n. 46 rubricati Decentramento sono stati totalmente abrogati.

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