n.13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/13, disciplina dei mercatini degli hobbisti. ambito di applicazione della DGR 844/13 contenente le caratteristiche del tesserino

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Vista la legge regionale 24 maggio 2013, n. 4, “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche)”;

Visti in particolare gli articoli 6 e 7 della suddetta L.R. 4/13, che, modificando l’art. 6 e introducendo l’art. 7 bis nella L.R. 12/99, rispettivamente contengono la definizione e la disciplina dei mercatini degli hobbisti;

Dato atto che:

- ai sensi del terzo comma dell’art. 7 bis della L.R. 12/99, «gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l’attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione»;

- ai sensi del quarto comma dell’art. 7 bis della L.R. 12/99, “la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo”;

- ai sensi dell’art. 11 della L.R. 4/13 «entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all’articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge»;

Dato atto che la deliberazione di Giunta regionale n. 844 del 24 giugno 2013, pubblicata nel BURERT dell'1 luglio 2013, ha provveduto alla definizione delle caratteristiche del suddetto tesserino identificativo e delle modalità per l’ottenimento del medesimo, e che pertanto dal 01 gennaio 2014 la partecipazione degli hobbisti ai mercatini degli hobbisti è soggetta alle modalità e ai requisiti indicati dall’articolo 7 della Legge regionale 4/13;

Ritenuto opportuno specificare i soggetti che non sono obbligati a richiedere il rilascio del tesserino. Questi sono i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, in quanto privi di capacità d’agire, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale, per evitare di aggravarne l’attività, in quanto le citate manifestazioni sono già escluse dall’ambito di applicazione della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);

Considerato che il sopra indicato chiarimento sull’ambito di applicazione della DGR 844/13 può comportare una revisione, da parte dei Comuni istitutori, delle modalità di partecipazione ai mercatini degli hobbisti, e ritenuto pertanto opportuno concedere ai Comuni un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione per l’adeguamento dei propri atti amministrativi, fermo restando il termine indicato dall’articolo 11 della Legge regionale 4/13 per quanto riguarda le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti;

Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1222 del 4 agosto 2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) che non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione di Giunta regionale 844/13, in quanto svolgono un’attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;

2) di assegnare ai Comuni un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione per l’adeguamento dei propri atti amministrativi, fermo restando il termine dell’1 gennaio 2014, conseguente all’indicazione contenuta nell’articolo 11 della legge regionale 4/13, per quanto riguarda le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini degli hobbisti;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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