n. 9 del 20.01.2011 (Parte Seconda)

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Programma operativo Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell' economia rurale" - Disposizioni in ordine ai termini di ultimazione lavori ed alla presentazione della domanda di pagamento a saldo per le misure a programmazione negoziata di cui alla delibera 685/08

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

- la deliberazione dell´Assemblea legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;

- la Decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di approvazione del Programma medesimo;

- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 -2013 (di seguito per brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli atti d’ufficio della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

- la propria deliberazione n. 2138 in data odierna con la quale si è preso atto della Versione 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna nella formulazione risultante dalle più recenti modifiche approvate con Comunicazione Ref. Ares(2010)922586 del 9 dicembre 2010 e con Decisione della Commissione Europea C(2010)9357 del 17 dicembre 2010;

Richiamati i contenuti di cui al Capitolo 5.3.3. del PSR relativi all’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, ed in particolare le procedure attuative d’Asse, che individuano le Province quali referenti unici per l’attuazione delle Misure – ad eccezione della 321 azione 4, 323 e 341 - e che, nell’ambito del Programma Operativo d’Asse, prevedono l’approvazione di schemi di Avviso pubblico per Misura e/o Azione cui le Province stesse dovranno attenersi;

Dato atto che nel PSR è previsto che gli schemi di avviso devono contenere gli elementi essenziali comuni necessari a coordinare l’iniziativa ed i criteri regionali di selezione dei progetti e che alcune misure di seguito riportate - rivolte a beneficiari pubblici - siano attivate attraverso modalità di programmazione negoziata con la sottoscrizione di un Patto di sviluppo locale integrato (PSLI):

  • Misura 321 - Denominazione: Investimenti per servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
    • Azione 1. Ottimizzazione rete acquedottistica rurale
    • Azione 3. Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale
  • Misura 322 - Denominazione: Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Verificato che la Regione per raggiungere gli obiettivi di spesa programmati nel rispetto delle norme comunitarie ha definito, con la propria deliberazione n. 685 in data 12 maggio 2008 di approvazione del Programma Operativo dell’Asse 3 e degli schemi di avviso pubblico, una precisa tempistica procedimentale e di realizzazione delle operazioni da parte sia dei soggetti beneficiari, che dei soggetti attuatori del Programma;

Preso atto che alcune Province, soggetti garanti della corretta attuazione delle Misure a programmazione negoziata e gestori del Patto per lo sviluppo locale integrato, hanno evidenziato, in relazione all’attività di monitoraggio sul territorio, che per molti beneficiari pubblici sussiste un’oggettiva difficoltà a completare e rendicontare le opere nei tempi previsti dagli avvisi pubblici per diverse ragioni riconducibili principalmente a vincoli di bilancio connessi al rispetto del patto di stabilità, seppur in presenza delle necessarie disponibilità economiche ed alla complessità di gestione degli interventi in termini di adempimenti prescritti dalle procedure operative;

Accertato che, nell’attuale fase di forte riduzione dei trasferimenti nazionali, l’utilizzo di fondi comunitari rappresenta un reale sostegno per gli Enti locali per l’esecuzione di interventi di interesse pubblico a beneficio della collettività e delle aree rurali;

Verificato che tutte le opere finanziate con le Misure a programmazione negoziata dell’Asse 3 del PSR sono relative ad interventi di interesse collettivo ed in particolare tese all’ottimizzazione della rete acquedottistica, alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa ed al recupero di borghi ed edifici rurali tipici da adibire ad attività di servizio localizzati nei territori rurali della Regione dove l’esecuzione di tali opere è essenziale per l’accrescimento dell’attrattività dell’ambiente rurale e la valorizzazione paesaggistica e ambientale del territorio;

Atteso che l’Autorità di Gestione del PSR è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma ed in particolare definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

Atteso altresì che dai dati di monitoraggio in possesso della Regione e di Agrea risulta che lo stato di avanzamento del Programma nel suo complesso è soddisfacente e che ad oggi è già stata ampiamente superata la soglia di spesa per il periodo 2007-2010 che costituisce limite per non incorrere per l’anno 2010 nel disimpegno di fondi comunitari;

Dato atto che la tempistica degli avvisi di che trattasi – specie per le Misure a programmazione negoziata – teneva conto anche dei limiti fissati dalla Commissione Europea in termini di avanzamento della spesa nel corso della programmazione 2007-2013;

Vista la richiesta di alcune Amministrazioni provinciali in ordine alla possibilità di intervenire a livello regionale con gli opportuni provvedimenti atti a rivedere le tempistiche degli avvisi pubblici in merito al termine di fine lavori e di rendicontazione degli interventi, anche in deroga ai termini già stabiliti negli atti di concessione dei contributi ed alle eventuali proroghe già concesse;

Valutata l’opportunità di non recare pregiudizio agli Enti pubblici nell’utilizzo dei fondi già concessi specie per la natura degli interventi da realizzare, garantendo al contempo una destinazione certa ed un pieno utilizzo delle risorse disponibili che rappresentano una delle fonti principali di finanziamento per le aree rurali più marginali e di conseguenza più deboli dal punto di vista organizzativo in termini di capacità progettuale ed attuativa di opere pubbliche;

Valutato altresì che la mancata conclusione degli interventi, a fronte della disponibilità dei beneficiari a terminare i lavori entro nuovi termini resi possibili dal buon andamento dello stato di avanzamento del Programma nel suo complesso, implicherebbe, di riflesso, un effettivo pregiudizio per la società civile dei territori rurali interessati, destinataria ultima delle opere in questione;

Ritenuto pertanto di prevedere che gli interventi relativi a progetti rientranti nella tipologia delle Misure a programmazione negoziata di cui alla deliberazione n. 685/2008 possano essere - su richiesta specifica dei beneficiari pubblici - conclusi entro il 24 giugno 2011 e che la relativa rendicontazione e domanda di pagamento possano essere effettuate entro 90 giorni dal nuovo termine per permettere comunque l’effettivo pagamento ai beneficiari entro il 31 dicembre 2011 (prossima scadenza comunitaria di verifica del rispetto della programmazione di spesa);

Ritenuto, inoltre, che il Patto per lo Sviluppo Locale integrato sottoscritto dai soggetti attuatori a valere sugli avvisi pubblici di cui alla deliberazione 685/08 si possa intendere tacitamente rinnovato fino al completamento delle opere ed all’effettivo pagamento dei contributi ai beneficiari da parte di Agrea;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare la nuova tempistica relativa alla fine lavori e alla presentazione della domanda di pagamento a saldo delle Misure 321 Azioni 1 e 3 e 322 a programmazione negoziata previste nel Programma Operativo dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” di cui alla deliberazione 685/08:

  • fine lavori: entro il 24 giugno 2011;
  • domanda di pagamento a saldo e presentazione della relativa rendicontazione/documentazione: entro 90 giorni dalla data di fine lavori sopraindicata;

3) di stabilire che per usufruire dei nuovi termini i beneficiari pubblici devono presentare specifica domanda alla Provincia competente entro il 26 febbraio 2011;

4) di invitare le Province ad attivare il Responsabile della Gestione del Patto di sviluppo locale integrato affinchè provveda a fornire ai beneficiari le informazioni utili per poter usufruire dei nuovi termini per la fine lavori e la presentazione della domanda di pagamento a saldo;

5) di stabilire inoltre che la validità del Patto sottoscritto dai beneficiari che hanno fatto domanda per usufruire dei nuovi termini di cui al punto 2) si intenda tacitamente prorogata fino al completamento delle opere ed all’effettivo pagamento dei contributi ai beneficiari da parte di Agrea;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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