n.295 del 02.11.2017 periodico (Parte Seconda)

Analisi concernenti l'andamento della produzione dei rifiuti nell'anno 2017 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti in attuazione dell'art. 25 delle norme tecniche del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 03.05.2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 25, comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9 in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio”;

- con deliberazione di Giunta n. 1238 del 1 agosto 2016 sono state modificate le frequenze e le modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 2218 del 13 dicembre 2016 è stato approvato il nuovo Metodo standard per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del DM Ambiente del 26 maggio 2016;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 987 del 3 luglio 2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e la sua prima applicazione;

Dato atto che:

- con citata deliberazione di Giunta n. 1238/2016 si è approntato un sistema di acquisizione dei dati che anticipa le risultanze del monitoraggio annuale tramite la previsione dell’obbligo della compilazione a cadenza semestrale dei principali dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e dei flussi in entrata ed in uscita dagli impianti regolati dalla pianificazione regionale;

- il confronto tra i dati reali del 2016 e quelli stimati con detta metodologia ha evidenziato scostamenti inferiori all’1% confermando quindi l’efficacia della stessa;

- il metodo di gestione dei dati succitato ha consentito di misurare il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2017 che i Gestori del servizio sono tenuti a comunicare attraverso l’applicativo ORSO entro il 31 agosto 2017;

Rilevato che mettendo in relazione il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2017 e l’andamento mensile di produzione dei rifiuti urbani registrato nelle annualità 2014, 2015 e 2016 è stato stimato il dato della produzione dei rifiuti urbani al 31 dicembre 2017;

Ritenuto che nel corso dell’anno di monitoraggio, qualora a seguito di modifiche gestionali che comportino una significativa riduzione della produzione di rifiuti urbani rispetto a quella stimata con la suddetta metodologia, è possibile tener conto, su richiesta del Gestore, di tale decremento;

Rilevato che:

- il dato della produzione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, fa registrare per la prima volta un decremento del 4,3%, pari a circa 128.164 tonnellate ed un altrettanto significativo decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati residui del 4,6%, pari circa 52.386 tonnellate, rispetto al dato reale registrato nel 2016, su base regionale;

- la percentuale di raccolta differenziata farà registrare un incremento inferiore rispetto a quello degli anni precedenti;

- complessivamente si registra, nell’intero bacino regionale, uno scostamento del quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato pari a circa 170.000 tonnellate rispetto al pianificato;

Considerato che:

- il citato nuovo metodo standard regionale per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata (DGR n. 2218/2016) influisce sia sui valori della raccolta differenziata sia su quelli di produzione totale dei rifiuti urbani in quanto lo stesso, coerentemente con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 maggio 2016, modifica, rispetto alla precedente modalità di calcolo, le tipologie (codici EER) e le modalità di gestione dei rifiuti computabili nella raccolta differenziata e quelle invece attribuibili alla produzione di rifiuti urbani indifferenziati ed inoltre introduce la definizione di “frazioni neutre” ovvero particolari tipologie di rifiuti non computabili nel calcolo dei suddetti indicatori;

- il decremento dei dati di produzione dei rifiuti urbani rappresenta un dato medio che tiene conto dei diversi andamenti riscontrati sul territorio regionale;

- il decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2017, anche se rappresenta uno scostamento rispetto a quanto pianificato, evidenzia un netto miglioramento rispetto al dato 2016;

Dato atto che il Gestore AIMAG ha comunicato, in conseguenza dell’entrata a regime di sistemi di tariffazione puntuale in 3 comuni del proprio bacino a partire da giugno 2017, una significativa riduzione del dato di produzione di rifiuti urbani atteso;

Ritenuto pertanto di dover integrare lo scenario di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 contenuto al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano modificando i flussi ed i quantitativi di rifiuti ivi riportati;

Rilevato altresì che:

- con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 987/2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei RS in discarica per l’intero arco temporale di riferimento del Piano (2020) e la sua prima applicazione;

- la determinazione del fabbisogno di smaltimento consente di quantificare l’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di Piano e, quindi, l’esistenza di un fabbisogno di trattamento ulteriore;

- la determinazione del sopracitato fabbisogno di trattamento ulteriore può essere ottenuta partendo dal fabbisogno complessivo di smaltimento e tiene conto anche, in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, della capacità residua dei termovalorizzatori in ragione della loro saturazione a seguito dell’ingresso dei rifiuti urbani;

Dato atto che la citata metodologia evidenzia per il 2017 un ulteriore fabbisogno di trattamento per i soli rifiuti speciali pari a circa 412.952 t;

Rilevato inoltre che nel complesso il sistema impiantistico regionale può parzialmente far fronte alle esigenze di trattamento dei rifiuti speciali già evidenziate;

Ritenuto di assumere, quali criteri di scelta in ordine alla modifica dei flussi, il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti; della prossimità dando priorità alla gestione dei rifiuti all’interno dello stesso bacino gestionale in cui gli stessi vengono prodotti; il rispetto delle valutazioni ambientali circa i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall’impianto e la minimizzazione dei costi di gestione;

Rilevato in particolare che l’impianto di termovalorizzazione di Parma a seguito di un Accordo tra il Gestore e la Regione non tratta quantitativi di rifiuti pari al suo carico termico nominale;

Ritenuto, quindi:

- di poter parzialmente far fronte alle evidenziate esigenze di fabbisogno di trattamento di rifiuti speciali assegnandone una quota al termovalorizzatore di Parma al fine di rispondere ad una specifica esigenza territoriale finalizzata al recupero delle plastiche che rientra pertanto appieno nello spirito dell’economia circolare;

- necessario adeguare lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione degli stessi sopra rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti di cui al capitolo 9 del PRGR con riferimento all’annualità 2017;

Rilevato che a seguito della chiusura temporanea dell’impianto di pretrattamento TMB al servizio della discarica Tre Monti di Imola (BO), dovuto alla necessità di dar corso agli interventi di adeguamento prescritti nel provvedimento di AIA (Det. n. 2127/2016), occorre indirizzare i rifiuti urbani indifferenziati del bacino ad essa afferente ad altro sistema impiantistico;

Valutato che:

- le capacità di trattamento autorizzate dei termovalorizzatori di Bologna e Modena sono in grado di rispondere anche alle esigenze dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni di Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Faenza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Riolo Terme e Solarolo;

- al fine di ottimizzare la gestione dei trasporti dei suddetti rifiuti e per ridurre al minimo gli impatti ambientali conseguenti nonché i costi da essi derivanti i rifiuti dei Comuni di Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel Del Rio, Castel Guelfo, Dozza, Faenza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Riolo Terme e Solarolo saranno conferiti presso la fossa di stoccaggio di Imola e, successivamente ai termovalorizzatori di Bologna e Modena mentre quelli prodotti nel Comune di Castel San Pietro Terme saranno inviati direttamente al termovalorizzatore di Bologna fino alla data di ultimazione dei citati lavori di adeguamento dell’impianto TMB di Imola;

Rilevato che con deliberazione di Giunta regionale n. 1170/2017 è stato approvato il provvedimento di VIA relativo al progetto di rimodellazione morfologica della discarica di Novellara e conseguentemente si è resa disponibile una ulteriore capacità di trattamento fino al 31 dicembre 2018 pari a 72.900 t ed occorre pertanto rimodulare i flussi dei rifiuti prodotti nei Comuni ad essa afferenti adeguandoli alle rilevate modifiche del sistema impiantistico integrando le previsioni pianificatorie del PRGR;

Valutato che in base ai dati di produzione dei rifiuti urbani e speciali sopra rilevati e nel rispetto dei criteri in ordine alla modifica dei flussi occorre modificare temporaneamente per l’annualità 2017 il quantitativo di rifiuti in ingresso previsto dall’autorizzazione dell’installazione Polo Ambientale Integrato in Comune di Parma, nel rispetto del suo carico termico nominale e della procedura di Valutazione d’impatto Ambientale già effettuata e così come già previsto dalla sua Autorizzazione Integrata Ambientale (prot n. 1106/2016);

Rilevato altresì che a causa di un problema tecnico, l’impianto di termovalorizzazione di Parma è stato posto in manutenzione straordinaria dal 2 ottobre 2017 al 30 ottobre 2017;

Valutato che la capacità di trattamento della discarica di Novellara è in grado di rispondere a tale evenienza straordinaria per il periodo su indicato;

Rilevato infine che sulla base degli esigui quantitativi di rifiuti smaltiti nella discarica sita in Gaggio Montano (BO) la stessa non esaurirà la propria capacità residua entro il 31 dicembre 2018, come previsto dal PRGR, e che pertanto al fine di provvedere ad una chiusura in sicurezza della medesima, nel rispetto cioè dei profili altimetrici già autorizzati, occorrerà pianificare flussi di rifiuti urbani anche nelle successive annualità;

Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2017 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate indicando in dettaglio all’Allegato 2) e all’Allegato 3) della presente deliberazione i flussi per l’anno 2017;

Richiamato:

- l’articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 20 del 2000 che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

- il medesimo articolo 11, al comma 3 dispone che gli strumenti di pianificazione esplicitano l’efficacia delle proprie disposizioni;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste” e che, “in attuazione anche dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”;

Precisato che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;

Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016 che prevede che in caso di scostamento tra l’andamento reale e i dati pianificati è data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;

Dato atto che in data 12 ottobre 2017 è stata trasmessa la suddetta informativa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

 delibera:

 per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di prendere atto degli esiti del monitoraggio riportati all’allegato 1) parte integrante della presente deliberazione contenenti anche il dato puntuale di produzione di rifiuti urbani comunicato dal Gestore AIMAG;
  2. di disporre che i flussi per l’annualità 2017 sono riportati all’Allegato 2) che sostituisce la figura 9.18 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano e all’Allegato 3) che sostituisce la colonna relativa all’annualità 2017 della figura 9-25 e 9-26 (relativamente quest’ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani);
  3. di disporre che al fine di provvedere ad una chiusura in sicurezza della discarica di Gaggio Montano (BO), nel rispetto cioè dei profili altimetrici già autorizzati, occorrerà pianificare flussi di rifiuti urbani anche nelle annualità successive al 31 dicembre 2018, data in cui era previsto dal PRGR la cessazione dei conferimenti, stante gli esigui quantitativi di rifiuti smaltiti dalla data di approvazione del Piano;
  4. di precisare che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;
  5. di precisare che ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20/2000 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione;
  6. di disporre che le disposizioni di cui al punto 2) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;
  7. di precisare che ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 20/2000 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate agli Allegati 2) e 3) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;
  8. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  9. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

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