n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice di San Felice sul Panaro (MO) - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6559 del 16.05.2014
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;
il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
Viste le proprie determinazioni:
- n. 15247 del 28/12/2010 con cui il Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, via degli Scienziati n. 30, San Felice sul Panaro (MO), è stato accreditato quale Poliambulatorio per le seguenti attività (visite e altre attività meglio specificate nella documentazione a corredo dell’atto):
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Attività ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione, senza attività riabilitativa di gruppo;
- Attività di diagnostica per immagini (RX, ortopantomografia, mammografia, ecografia, RM);
- n. 9152 del 10.07.2012, con cui la stessa struttura è stata accreditata per ulteriori prestazioni relative ad attività già accreditate, specificate nella documentazione a corredo dell’atto;
- n. 6559 del 16.05.2014, con cui veniva concesso l’ampliamento dell’accreditamento per l’attività di Punto prelievi;
Vista la domanda di ampliamento dell’accreditamento istituzionale per le attività di:
- Gastroenterologia;
- Pneumologia;
presentata dal Legale rappresentante della Società Aesculapio s.r.l., con sede legale in San Felice sul Panaro (MO), per la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, sita in San Felice sul Panaro (MO), via degli Scienziati n. 30, pervenuta in data 27.12.2016, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la relazione motivata su base documentale per l'ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, con sede in San Felice sul Panaro (MO), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/5779 del 17/3/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui è stato verificato, sempre in via documentale, il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento, per quanto applicabili, con riferimento alle attività indicate nella domanda (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):
- requisiti specifici relativi a:
- strutture di Cure primarie - DGR 221/2015;
- strutture di Medicina interna (revisione) – DGR 419/2012;
- strutture di Pneumologia - DGR 109/2008;
Preso atto che con la relazione motivata sopracitata:
- si precisa che per la disciplina di Gastroenterologia non sono disponibili requisiti specifici e pertanto sono stati applicati i requisiti per l’ambulatorio medico, valido per tutte le specialità mediche ove non siano disponibili requisiti specifici;
- si esprime una valutazione favorevole all’ampliamento dell’accreditamento del Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, con sede in San Felice sul Panaro (MO), per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico, che non prevedano l’applicazione di ulteriori requisiti):
- Gastroenterologia;
- Pneumologia;
con riserva di effettuare una verifica sul campo in occasione di una prossima visita;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 66/2016;
- la DGR n. 89/2017;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Servizi Medici e Diagnostici San Felice, via degli Scienziati n. 30, San Felice sul Panaro (MO), già accreditata con propri atti n. 15247/2010, n. 9152/2012, n. 6559/2014, l’ampliamento dell’accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico, che non prevedano l’applicazione di ulteriori requisiti) compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Gastroenterologia;
- Pneumologia;
2. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico meglio specificate negli atti citati):
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Gastroenterologia;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Attività ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione, senza attività riabilitativa di gruppo;
- Attività di diagnostica per immagini (RX, ortopantomografia, mammografia, ecografia, RM);
- Punto prelievi;
rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
4. di dare atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. di stabilire che eventuali ulteriori prestazioni, afferenti alle discipline già accreditate, per le quali siano stati applicati e valutati tutti i requisiti disponibili alla data del presente atto, potranno essere erogate in regime di accreditamento, senza la necessità di presentare domanda di variazione dell’attività (punto 3.1 dell’allegato alla DGR 53/2013);
8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.