n.275 del 05.08.2020 periodico (Parte Seconda)

Assistente di studio odontoiatrico (ASO). Proroga termini di cui alla propria deliberazione n. 1849/2018 a seguito dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 66/CSR del 7 maggio 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 23 novembre 2017, repertorio atti n. 209, “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della L. n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione”;

- la propria deliberazione n. 1849/2018 “Disposizioni per la formazione dell'assistente di studio odontoiatrico (ASO). Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 209/CSR del 23 novembre 2017”;

Dato atto che in data 6 aprile 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, di recepimento del succitato Accordo Stato-Regioni, che è entrato in vigore il 21 aprile 2018;

Richiamati in particolare del suddetto Accordo del 23 novembre 2017:

- l’art. 12, comma 1, che prevede per le Regioni la possibilità di definire i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento della qualificazione di ASO, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente;

- l’art. 13, comma 2, che prevede che coloro che alla data di entrata in vigore del sopra richiamato DPCM del 9 febbraio 2018 si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa previsti per l’esenzione dalla frequenza del corso e dall’acquisizione dell’attestato di qualificazione di ASO - come previsto al comma 1 dell’art. 11 dell’Accordo - i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano tale attestato di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato DPCM;

Ricordato che con la suddetta propria deliberazione n. 1849
del 2018:

- si sono dettate all’allegato 2, parte integrante del suddetto atto, le disposizioni per la realizzazione delle attività formative da parte degli enti di formazione accreditati in base alle previsioni del suddetto Accordo, che stabiliscono in particolare le fattispecie e le modalità di riconoscimento di crediti formativi da esperienza lavorativa, che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del corso di formazione, ai sensi del sopra richiamato art. 12, comma 1, dell’Accordo;

- si è stabilito - al punto 3. del dispositivo - in tre anni, a far data dalla entrata in vigore del DPCM di recepimento dell’Accordo, il termine per acquisire la qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica avvalendosi delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi da esperienza lavorativa come previste dal suddetto allegato 2, in analogia e coerentemente con il termine stabilito dal sopra richiamato art. 13, comma 2, dell’Accordo;

Preso atto dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 7 maggio 2020, repertorio atti n. 66, “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, recante proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43 e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)”;

Ritenuto, al fine di allineare i termini previsti al richiamato punto 3. della propria deliberazione n. 1849/2018 con la proroga di dodici mesi prevista dal suddetto Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2020:

- di prorogare di dodici mesi il termine di cui al punto 3. della propria deliberazione n. 1849/2018, che stabiliva in tre anni - a far data dall’entrata in vigore del DPCM 09/02/2018 (21 aprile 2018) - il termine per acquisire la qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi da esperienza lavorativa di cui all’allegato 2 parte integrante dello stesso atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;

- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020”;

- n. 460/2019 “Approvazione dell’avviso pubblico per l’autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedure per la presentazione just in time delle richieste”;

Viste le determinazioni dirigenziali:

- n. 8394/2020 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 815 del 17 gennaio 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;

- n. 8722/2020 “Rettifica per mero errore materiale della propria determinazione n. 8394 del 19 maggio 2020 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 815 del 17 maggio 2020 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm. per quanto applicabile;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione e alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 7 maggio 2020, repertorio atti n. 66, “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, recante proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43 e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)”;

2. di prorogare di dodici mesi, e pertanto di prorogare dal 21 aprile 2021 al 21 aprile 2022, il termine per l’acquisizione della qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica (ASO) avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi da esperienza lavorativa, di cui alla propria deliberazione n. 1849/2018;

3. di confermare in ogni altra parte quanto disposto con la propria deliberazione n. 1849/2018;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

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