n.178 del 15.06.2016 periodico (Parte Seconda)
Recepimento accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 5 agosto 2014 relativo alle "Linee guida in materia di gestione degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPR 27 marzo 1992 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, in particolare l’art 2 che attribuisce alle Regioni la competenza di organizzare le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolate su:
a) il sistema di allarme sanitario;
b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitario;
- il Decreto del Ministro della Sanità 15 maggio 1992, recante “Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
- il decreto del Ministero della Sanità pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.114 del 17 maggio 1996 che approva le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria;
Dato atto che sul territorio regionale è attivo il sistema sanitario di emergenza-urgenza territoriale 118, realizzato ai sensi del D.P.R. 27/3/1992, delle Linee guida attuative n. 1/1996 e dei Piani Sanitari Regionali, coordinato e gestito dalle Aziende UU.SS.LL. tramite le Centrali Operative 118;
Richiamata la propria deliberazione n. 309/2009 recante “Approvazione del protocollo d'intesa tra Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI) e Regione Emilia-Romagna per organizzare il coordinamento operativo per la gestione del soccorso sanitario di competenza del 118 sulle linee ferroviarie”, con la quale è stato attivato il coordinamento operativo per la gestione del soccorso sanitario di competenza del 118 sulle linee ferroviarie;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee guida in materia di gestione degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie”, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Rilevato che il predetto documento contiene indicazioni omogenee per le Regioni e per le Province autonome sulla materia di cui si tratta allo scopo di:
- fornire indicazioni affinché le Regioni e le Province autonome possano sottoscrivere accordi specifici con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e, per suo tramite, con le Imprese Ferroviarie, interessate dalla gestione degli interventi di emergenza sanitaria su propri treni;
- descrivere il processo di attivazione del Servizio di Soccorso Sanitario e il coordinamento operativo dello stesso con l’organizzazione ferroviaria nella gestione dell’emergenza, nel rispetto della normativa vigente;
- costituire un riferimento per la predisposizione di protocolli omogenei a livello regionale in tema di soccorso sanitario in ambito ferroviario;
Valutato necessario garantire l'esecutività del predetto Accordo, recependone integralmente i contenuti;
Dato atto che l’accordo di cui si tratta prevede che, al fine di facilitare la richiesta di soccorso, tenuto conto che la velocità dei convogli, soprattutto per quelli che viaggiano sulla linea Alta Velocità, in pochi minuti determina lo spostamento di competenza tra i vari 118 Provinciali, ed al fine di evitare che una eventuale caduta della comunicazione telefonica costituisca un ulteriore elemento di criticità, il Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 debba individuare un’unica centrale di riferimento Regionale dedicata al Gruppo FS con numero di rete fissa, che sarà attivata dal Centro Coordinamento Circolazione di RFI competente (DCCM), in base alla posizione del treno;
Considerato che presso l’Azienda USL di Bologna ha sede la Centrale di Riferimento Regionale del 118 per l’Emilia-Romagna, e che presso tale Centrale sono ubicate le competenze, le professionalità e le informazioni necessarie alla migliore gestione delle emergenze di cui si tratta;
Visti:
- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;
- la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1511/2011, n. 193/2015, n. 335/2015 e n. 628/2015;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di recepire, per le motivazioni in premessa indicate, l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancito in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee guida in materia di gestione degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie,”, Allegato parte integrante del presente atto;
2. di assegnare all’Azienda USL di Bologna il compito di effettuare una analisi dei contenuti dell’Accordo di cui al precedente punto 1. raffrontato a quanto stabilito con propria precedente deliberazione n. 309/2009, nonché di delegare l'Azienda medesima alla conseguente sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa con RFI in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna;
3. di assegnare all’Azienda USL di Bologna lo svolgimento di funzioni di coordinamento dell’attività di cui si tratta coinvolgendo le altre due centrali operative di questa Regione. La funzione di coordinamento deve essere svolta anche tramite l’adozione di protocolli condivi e sottoscritti dai responsabili delle tre centrali operative 118;
4. di stabilire che l’Azienda USL di Bologna deve promuovere e verificare presso le Aziende sanitarie della Regione ER sedi di servizi di emergenza territoriale l’attività di formazione e addestramento specifica a favore degli operatori che intervengono nella fase di soccorso;
5. di stabilire altresì che l’Azienda USL di Bologna debba organizzare annualmente almeno una esercitazione “per posti di comando”, finalizzata a verificare il funzionamento del dispositivo di soccorso previsto;
6. di stabilire che gli oneri derivanti dall’aggiornamento del sistema informatico/telefonico delle centrali 118 e la formazione del personale, saranno rimborsati con il finanziamento funzione 118;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.