n.130 del 09.05.2022 (Parte Seconda)

Influenza Aviaria - Revoca dell'ordinanza n. 46 del 8 aprile 2022 che istituiva misure di controllo a seguito di un focolaio ad alta patogenicità in provincia di Ravenna

IL PRESIDENTE

Visti:

  • il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
  • l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»;
  • il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate
  • il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
  • il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria”;
  • la nota del Ministero della Salute prot. n. 0009763-20/04/2021
-DGSAF-MDS-P Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale. Indicazioni applicative”
  • il Decreto del Ministero della Salute 13 novembre 2013 “Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.”;
  • l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”;
  • il dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 11183 del 4/5/2022 “Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l’introduzione e contenere la diffusione dell’influenza aviaria” che mantiene alcune misure di prevenzione dell’influenza aviaria che si applicano anche al territorio dell’Emilia-Romagna;
  • la comunicazione dell’IZS delle Venezie arrivata con mail del 1/4/2022 relativa alla conferma del virus dell’influenza aviaria sottotipo H5N1 ad alta patogenicità da campioni prelevati in un allevamento situato nel comune di Conselice (RA);
  • La propria ordinanza n. 46 del 8 aprile 2022 “Influenza aviaria – Istituzione di misure di controllo a seguito di un focolaio ad alta patogenicità in provincia di Ravenna”;

Tenuto conto dell’esito favorevole dei controlli eseguiti nella zona di protezione e sorveglianza istituite, con propria ordinanza richiamata sopra, intorno al focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità insorto in provincia di Ravenna, trascorso il tempo minimo necessario per il mantenimento di tali zone previsto dal Regolamento (UE) 2020/687;

Ritenuto pertanto non più necessario mantenere le misure relative alle zone di protezione e sorveglianza citate al capoverso precedente né misure sul territorio regionale ulteriori rispetto a quelle previste dal dispositivo del Ministero della Salute DGSAF prot. 11183 del 4/5/2022 richiamato sopra;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. La revoca della propria ordinanza n. 46 del 8 aprile 2022 richiamata in premessa.

2. Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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