n.335 del 09.11.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Attività di molitura dei cereali che supera 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume", localizzato in fraz. Spada, nel comune di Borgonovo Val Tidone (PC), proposto da M.R.M. S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'ambiente ed Economia circolare, Cristina Govoni

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato“attività di molitura dei cereali che supera 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume”, localizzato in Fraz. Spada, nel comune di Borgonovo Val Tidone (PC), proposto da M.R.M. S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nella successiva fase autorizzativa andrà presentata una valutazione dell'impatto acustico complessivamente prodotto dall'azienda, in termini di livelli di immissione assoluti e differenziali (rumore ambientale - rumore residuo) ai ricettori, adeguatamente approfondita. Andrà altresì previsto ed eseguito un monitoraggio fonometrico, a lavori ultimati ed attività normalizzate, per la verifica delle ipotesi formulate e per l’eventuale adozione di idonee soluzioni di contenimento del rumore;

2. come proposto dal proponente, dovrà essere presentato un progetto per l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza da definirsi in fase autorizzativa;

3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, dovrà essere effettuata da ARPAE

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al ProponenteM.R.M. S.r.l., al Comune di Borgonovo Val Tidone, alla Provincia di Piacenza, Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza,all'AUSL diPiacenza - Dipartimento Sanità Pubblica, all'ARPAE di Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, alla Società IRETI S.p.A. - Sede di Piacenza;

g) di pubblicare, per estratto, lapresente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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