n.82 del 04.04.2018 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 04 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 3737 del 13/3/2017, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2017”;

- la determinazione n. 83 del 10/1/2018, recante “Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2018”;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è sempre presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna; 

Considerato che:

- la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;

- esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;

- è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il 15 marzo e il 30 giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato IV, Parte B, punto 21.3, del D. Lgs. n. 214/2005;

- è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/9/1999, n. 356;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie – Istituto;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;

- n. 93 del 29 gennaio 2018, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Viste:

- la determinazione n. 19741 del 6 dicembre 2017 recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13/10/2017, avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di vietare, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2018, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 4);
  3. di vietare, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2018, la movimentazione degli alveari ubicati all’interno delle “zone di sicurezza” delle province di Parma e Piacenza verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 4);
  4. di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2018, previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 5), ubicati nei territori citati ai punti 2) e 3) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona);
  5. che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;
  6. di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata;
  7. di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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