n.104 del 12.04.2021 (Parte Seconda)

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i.. - Modifica dell'ordinanza balneare n. 1/2019 di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:

  • la lettera e ter) del comma 1 dell’art. 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.r. 9/2002;
  • il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;

- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto:

- che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;

- che, nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con determina dirigenziale n. 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 fino a sua modifica o sostituzione;

Viste:

- la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e s.m.i;

- la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

- la delibera di Giunta regionale n. 2000 dell’11/11/2019 “Strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente” e in particolare il punto 5 dell’allegato che stabilisce che “con l’Ordinanza balneare regionale definita dall’Assessorato al Turismo e Commercio saranno definite le modalità con cui ridurre progressivamente l’utilizzo della plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande negli stabilimenti balneari.”;

Dato atto che in data 19/3/2021 si è proceduto alla consultazione tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all’art. 5 commi 1 e 2 della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale è stata condivisa l’opportunità di modificare la vigente ordinanza balneare, anche al fine di eliminare progressivamente l’utilizzo di contenitori per alimenti e bevande in materiale plastico monouso in favore dell’utilizzo di materiali più ecosostenibili (plastic free);

Ritenuto di dover modificare l’ordinanza balneare n. 1/2019, recependo le indicazioni emerse dai Comitati Balneari in merito alla riduzione dell’utilizzo della plastica e alle altre integrazioni e modifiche richieste, che riguardano principalmente la semplificazione e la regolamentazione di aspetti tecnici;

Richiamati, inoltre:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni;

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all’assistenza, all’integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;

- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

- Il D.M. 15/7/2003, n. 388 con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 inerenti al contenuto delle cassette di pronto soccorso;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28/1/2021, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-
2023”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto ancora applicabile;

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni:

- n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod., per quanto ancora applicabile;

- n. 468/2017, n. 1059/2018, n. 2329/2019, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 3/2021;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2373/2018 e n. 23213/
2020;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. 1. di integrare e modificare l’Ordinanza Balneare n. 1/2019, recependo le indicazioni emerse nei comitati balneari del 19 marzo 2021, in merito alla riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente e alla semplificazione e la regolamentazione di aspetti tecnici, come segue:

- nella parte di premessa, dopo il paragrafo:

“VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010, n. 97 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“VISTA la Risoluzione legislativa del Parlamento Europeo del 27 marzo 2019 e s.m.i;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo del 5 giugno 2019 e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2000 dell’11/11/2019 “Strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente”;

- l’art. 2, comma 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

“a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei concessionari frontisti ovvero, quando previsto, dal soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 l’uno dall’altro. I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno consegnare agli uffici comunali entro l’avvio dell’attività balneare di cui al comma 3 dell’art. 1, apposita dichiarazione in merito all’avvenuta attuazione del presente comma e all’adozione delle dotazioni/servizi indicati nel successivo articolo 5 lettera C) e nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Autorità Marittime territorialmente competenti. In caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista ovvero, quando previsto, il soggetto che garantisce il servizio di salvamento in forma collettiva, deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore dall'avvenuta segnalazione al concessionario. In caso di condizioni meteo marine avverse la sostituzione potrà avvenire a condizioni meteo marine ristabilite.”;

- il comma 3 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

“3. Nella zona di cui al comma 1 del presente articolo è consentito il transito a remi o a moto lento, con velocità massima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano:

  • i prelievi ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116,

• rilievi topo batimetrici per conto di Servizi e Agenzie regionali.

L’attività dovrà svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con esclusione dei giorni festivi e prefestivi durante la stagione balneare estiva, avendo comunque cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti.

Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività al Comune competente per territorio e contestualmente all’autorità marittima.”;

- dopo il comma 5 dell’art. 2 è aggiunto il seguente comma:

“6. I Comuni possono autorizzare, nella zona di mare fino a 300 metri dalla battigia, fatto salvo l’ottenimento di tutti i titoli demaniali, nulla osta o pareri necessari:

- l’accesso mezzi per interventi di prelievo sabbia, ripascimento del litorale, opere a mare, al di fuori della stagione balneare estiva;

- l’utilizzo temporaneo di aree riservate alla balneazione, per la realizzazione di manifestazioni, eventi e gare sportive, riprese filmate, della durata da uno a tre giorni;

- la realizzazione di eventi pirotecnici in occasione di manifestazioni e feste civili e religiose.

Le richieste devono pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data prevista per l’inizio delle attività.”;

- la lettera b) dell’art. 3 è sostituita dalla seguente:

“b) Entro 150 metri da ostruzioni e/o moli dell’imboccatura dei porti regionali;”

- alla lettera g) del comma 1 dell’art. 4 è aggiunta la seguente alinea:

“- delle imbarcazioni, per il relativo trasferimento in acqua, utilizzate per l’effettuazione dei campionamenti delle acque di balneazione o dei rilievi topobatimetrici da parte di Servizi e Agenzie regionali per il periodo di tempo più breve possibile, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 3.”

- Il comma 8 del paragrafo “B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI” dell’art. 5, è sostituito dal seguente:

“8. Negli stabilimenti balneari e nei pubblici esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande in locali con accesso alla spiaggia:

- le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all’interno dei locali o comunque nelle aree dedicate alla somministrazione di alimenti e bevande;

- ad eccezione delle bevande confezionate, i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, in materiale plastico monouso, devono essere in materiale compostabile o biodegradabile. Al fine di consentire l’esaurimento delle scorte e il necessario approvvigionamento, il presente obbligo entra in vigore a far data dal 15 luglio 2021.”;

- al comma 3 del paragrafo “C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO” dell’art. 5, dopo il capoverso:

Per i Comuni di Ravenna e Comacchio, in considerazione della particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono sul territorio comunale competente, nell’ambito del procedimento per l’approvazione dei Piani di salvamento, è possibile richiedere al Comune specifiche e motivate deroghe a tale limite, nella misura massima complessiva di 200 metri con una tolleranza massima del 10% al netto delle spiagge libere, fatto salvo parere favorevole da richiedere al Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione.”,

è aggiunto di seguito il seguente periodo:

“Detta deroga, previo parere favorevole del predetto Servizio regionale, trova altresì applicazione per il Comune di Cervia, limitatamente alla zona delle colonie, come individuata dal Comune con proprio specifico atto, ove sussistono una molteplicità di strutture in disuso.”;

- al comma 5 del paragrafo “C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO” dell’art. 5, dopo il capoverso:

“Ove il piano di salvamento per l’anno in corso non presenti nessuna modifica rispetto al Piano di salvamento presentato ed autorizzato nel precedente anno, gli interessati possono presentare il Piano con specifica dichiarazione che richiami e confermi integralmente gli elaborati già depositati per l’anno precedente presso il Comune.”

Il capoverso che segue è sostituito dal seguente:

“Deve essere garantita l’applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di settore del turismo vigenti, siglati dalle Organizzazioni Sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comune può chiedere di modificare e/o integrare il piano (collettivo) di salvamento in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente Ordinanza e delle integrazioni richieste dal Comune.”

- al comma 1 dell’art. 8 è aggiunto di seguito il seguente periodo:

“I Comuni possono autorizzare corridoi temporanei per il passaggio delle imbarcazioni a supporto della realizzazione di manifestazioni, gare ed eventi indicati al comma 6 dell’art 2.”;

- il comma 2 dell’art. 9 è sostituito dal seguente:

“2. Eventuali ulteriori autorizzazioni per casistiche non previste dal presente atto, possono essere rilasciate dal Comune previo parere favorevole del Servizio Turismo Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, e dell’Autorità Marittima, ove relative anche alla sicurezza della navigazione e della balneazione, per gli aspetti di competenza trattati nell’ordinanza di sicurezza della medesima autorità, da richiedersi almeno 20 giorni prima dell’inizio degli eventi/interventi di cui si tratta.”;

- il comma 3 dell’art. 10 è sostituito dal seguente:

“3. La presente Ordinanza e le sue modificazioni hanno validità a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna fino a diversa disposizione.”;

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Ordinanza balneare n. 1/2019 come modificata con determina dirigenziale n.6232 del 9 aprile 2021”;

3. di pubblicare la presente determina, unitamente all’allegato parte integrante, sul Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.

La Responsabile del Servizio

Paola Bissi

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