n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)
Proroga per l'anno 2020 dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo e del Prezziario Unico Aziende sanitarie - Anno 2019 - e approvazione Elenco misure per la sicurezza Anticovid-19 nei cantieri pubblici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILA-ROMAGNA
Premesso che con propria delibera 24 giugno 2019, n. 1055 è stato approvato l’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l'anno 2019, con la precisazione che:
- l’Elenco regionale dei prezzi, concertato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici;
- ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Elenco regionale dei prezzi rimane in vigore fino al 31/12/2019 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e comunque fino all’approvazione del necessario aggiornamento;
- l’impianto e l’articolazione complessiva dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2019, non risulta ancora completo delle voci d’opera specifiche degli immobili a destinazione sanitaria relativamente ai lavori edili ed agli impianti elettrici e meccanici, per cui nelle more delle necessarie integrazioni dell’Elenco regionale, le Aziende Sanitarie potranno fare riferimento al prezzario per le opere pubbliche realizzate in ambito sanitario;
Premesso inoltre che con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019 del Dirigente responsabile del Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie, della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, è stato approvato il Prezziario unico per le Aziende sanitarie (PUAS) anno 2019, dandosi atto che:
- a decorrere dalla data adozione, ed entro i medesimi termini di validità previsti per l’elenco regionale prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo appena richiamati, l’Elenco regionale dei prezzi per le Aziende sanitarie (PUAS) costituisce il riferimento per la determinazione degli importi dei lavori pubblici in ambito sanitario;
- per tutte le voci non espressamente richiamate nel medesimo Prezziario unico per le Aziende sanitarie anno 2019 occorre fare riferimento all’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo;
Dato atto:
- che la Regione intendeva procedere nel corso del 2020 all’unificazione dei due prezzari sopra citati e che a tal fine, ad inizio d’anno, erano stati avviati i lavori di un tavolo tecnico che vedeva la partecipazione di tutte le componenti tecniche interessate;
- che l’emergenza sanitaria connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ha comportato la necessità di impegnare tutte le strutture regionali prioritariamente in attività volte a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;
- che, sempre a causa dell'attuale emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 i componenti del Gruppo di Lavoro incaricati all'aggiornamento ed integrazione annuo del prezziario regionale, hanno incontrato notevoli difficoltà a reperire, presso le aziende e/o fornitori, i costi elementari dei diversi prodotti;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla proroga per l’annualità 2020 dei prezzari regionali sopra citati, con l’obiettivo di provvedere quanto prima possibile all’approvazione di unico prezzario regionale, esito della unificazione di quelli più volte citati;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamati i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
Visto in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al Decreto stesso (come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020) e richiamati i successivi D.P.C.M. che hanno modificato nel tempo le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;
Considerato il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID–19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, ANAS S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (allegato 7) e dal DPCM 17 maggio 2020 (allegato 13) e confermato nella sua vigenza dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 (art. 2);
Rilevato che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) stabilisce che “Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo;
b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Rilevato inoltre che, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010, nelle spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, variabili dal 13% al 17%, rientrano le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relative agli oneri per la sicurezza;
Considerata la necessità di fornire a tutti i soggetti della filiera degli appalti indicazioni operative per l’adeguamento dei cantieri pubblici alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza anti COVID-19, da utilizzare fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri”;
Ritenuto che i maggiori oneri e costi per la sicurezza derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza anti COVID-19 nei cantieri delle opere pubbliche possa trovare completo riscontro, tenuto conto anche di quanto disposto dal citato art. 8 del D.L. n. 76 del 2020, attraverso l’approvazione di un elenco di voci riferite a potenziali costi della sicurezza, integrativo dei prezzari regionali sopra citati, nonché attraverso un incremento delle spese generali per una quota, di norma, non superiore al 2%, ferma restando la necessità di sottoporre alla Stazione Appaltante, per le necessarie valutazioni, la relativa istanza corredata dalle opportune motivazioni ed evidenze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri, evidenziando puntualmente ogni tipologia di richiesta;
Visto il parere favorevole sul presente atto espresso dalla Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni, in data 29 luglio 2020, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 18/2016;
Visto il parere favorevole espresso dal provveditorato interregionale alle Opere pubbliche di Lombardia ed Emilia-Romagna a seguito della seduta del comitato tecnico del 30 luglio 2020;
VISTE le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato Atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità e dell’Assessore alle Politiche per la salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di prorogare per l’annualità 2020 la validità dello “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2019”, approvato con propria delibera 24 giugno 2019, n. 1055, e del “Prezziario unico per le Aziende sanitarie (PUAS) - anno 2019”, approvato con determinazione n. 13538 del 24 luglio 2019;
2. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli Elenchi prezzi di cui al precedente punto 1 rimarranno in vigore fino al 31/12/2020, e comunque fino all’approvazione del necessario aggiornamento, e potranno essere transitoriamente utilizzati fino alla data del 30/6/2021, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data;
3. di approvare l’allegato A) recante “Elenco prezzi delle misure per la sicurezza anti COVID-19 per l’attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID–19 nei cantieri”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che per le voci del Prezzario regionale, ivi comprese quelle di cui al punto 3 del presente deliberato, è previsto un aumento delle attuali spese generali per una quota, di norma, non superiore al 2%, ferma restando la necessità di sottoporre alla Stazione Appaltante, per le necessarie valutazioni, la relativa istanza, corredata dalle opportune motivazioni ed evidenze che hanno comportato una maggiorazione degli oneri, evidenziando puntualmente ogni tipologia di richiesta;
5. di prevedere che quanto previsto dal presente deliberato operi a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURERT, precisando che le misure di cui ai punti 3 e 4 trovano applicazione anche in data precedente, limitatamente ai cantieri aperti nel corso dell’emergenza COVID-19, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quelli che saranno consegnati sempre durante la fase emergenziale COVID-19 o comunque fino a quando dovranno essere mantenute le misure di sicurezza attuative del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri”, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venir meno durante l’esecuzione dei lavori;
6. di precisare che i contenuti della presente deliberazione costituiscono un riferimento anche per i cantieri attivati per la esecuzione di opere private, ivi compresi i lavori per la ricostruzione post sisma del 21 e 29 maggio 2012;
7. di dare atto che il presenta atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di dare mandato alle strutture competenti di curare la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione degli atti di cui ai precedenti punti 1 e 3 del presente deliberato;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.