n.11 del 13.01.2016 periodico (Parte Seconda)
Corradi Mangimi Srl - Domanda 25/8/2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale e antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Roccabianca (PR), loc. Fontanelle. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.concessione di derivazione. Proc. PR15A0040.
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare alla società Corradi Mangimi Srl, C.F. e P.I. 00623420346, con sede in Traversetolo (PR), Via Orio n. 1, località Castione Baratti, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0040) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Roccabianca (PR) per uso industriale e igienico e antincendio, con portata massima pari a litri/sec. 13 (10 l/s ad uso antincendio e 3 l/s ad uso industriale e igienico) e per un quantitativo non superiore a mc/anno 3036 (3000 mc ad uso industriale e antincendio e 36 mc per prove antincendio);
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 16/11/2015 n. 15883
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 – La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al 31/12/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del RR n. 41/2001.
4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)