n.240 del 24.08.2017 (Parte Seconda)
Proroga attivazione fase di preallarme e dichiarazione stato di grave pericolosità per incendi boschivi, sul territorio regionale, fino al giorno domenica 10 settembre 2017 compreso
IL DIRETTORE
Visto:
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli art. 107 e 108 e 109;
- il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354 del 1/03/1995 con la quale sono state approvate, su proposta della Giunta Regionale, le Prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1172 del 2 agosto 2017 con la quale è stato approvato il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353. Periodo 2017-2021“;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2320 del 10 dicembre 1998 di approvazione del progetto riguardante le linee guida per la costituzione della “Colonna Mobile del Volontariato” che prevede l’utilizzo del volontariato di protezione civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1311 del 16 settembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema di nuova convenzione-quadro tra la Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile (ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) ed il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale per l’Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile;
- la convenzione-quadro quinquennale tra la Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile (ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) e il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, sottoscritta il 24 settembre 2013 in attuazione della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1311/2013;
- la propria Determinazione n. 1343 del 04/05/2017 mediante la quale è stato approvato il Programma Operativo Annuale – anno 2017 di cui alla Convenzione quadro sopra citata tra la Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile (ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) e il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile – Direzione Regionale Emilia-Romagna, poi sottoscritto in data 08/05/2017;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1432 del 6 ottobre 2015 che approva il rinnovo del rapporto di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito della reciproca collaborazione per l’applicazione coordinata della disciplina in materia ambientale;
- il “Rinnovo della Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, relativamente all’impiego del Corpo Forestale dello Stato, nella reciproca collaborazione per l’applicazione coordinata della disciplina ambientale (art. 4 comma 1 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36)" di validità triennale, sottoscritto in data 29 ottobre 2015;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2156 del 21 dicembre 2015 recante “Approvazione schema di Convenzione Operativa tra Agenzia Regionale Protezione Civile e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato - Comando Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di programmi d’intervento nelle attività di protezione civile”;
- la “Convenzione Operativa tra Agenzia Regionale Protezione Civile e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato - Comando Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di programmi d’intervento nelle attività di protezione civile” sottoscritta in data 29.01.2016, avente validità fino al 29 ottobre 2018;
- la delibera di Giunta regionale n. 2180 del 21/12/2015 recante “Approvazione della Convenzione quadro per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni di volontariato di Protezione civile”, che prevede la sottoscrizione delle Convenzioni triennali entro la data del 31/03/2016, con validità quindi fino al 31/03/2019;
- la delibera di Giunta regionale n. 652 del 14 maggio 2007 recante “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla legge regionale 1/2005”;
Considerato che ai sensi degli artt.li 7, 8 e 18 del già citato Decreto Legislativo 19/08/2106 n. 177, il Corpo Forestale dello Stato è assorbito dall’Arma dei Carabinieri, la quale, dall’entrata in vigore del decreto, esercita determinate funzioni già attribuite dalla normativa vigente al Corpo stesso, e ne succede nei rapporti giuridici attivi e passivi;
Acquisite agli atti dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile le note del Dipartimento di Protezione Civile:
- prot. RIA/39196 del 13/06/2017 avente oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti“ emessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- prot. EME/28269 del 24/04/2017, prot. EME/38526 del 09/06/2017 e prot. EME/43070 del 30/06/2017 di trasmissione delle disposizioni, indicazioni e procedure relative al “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – edizione 2017”, e di schieramento della stessa flotta AIB di Stato per il periodo estivo;
Richiamate:
- la propria nota prot. PC.2017.28809 del 29/06/2017 mediante la quale si dispone l’attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale nel periodo dal 1 luglio 2017 al 30 settembre 2017;
- le proprie note prot. PC.2017.28828 – PC.2017.28831 – PC.2017.28834 del 29/06/2017 e PC.2017.29210 del 30/06/2017 mediante le quali si dispone l’attivazione in servizio h12 (con reperibilità h24) della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)con la presenza di personale qualificato dell’Agenzia medesima, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri Forestale e dei Volontari di Protezione Civile, per il periodo dal 1 luglio 2017 al 31 agosto 2017;
Vista la propria determinazione n. 2099 del 12/07/2017 mediante la quale è stata disposta l’attivazione della fase di preallarme per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale per il periodo dal giorno venerdì 14 luglio 2017 fino al giorno domenica 27 agosto 2017 compresi, ed è stato pertanto dichiarato, per il medesimo periodo, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
Dato atto che in data 23 agosto 2017 si è tenuto un incontro di coordinamento presso dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile convocato dal Direttore dell’Agenzia medesima, alla presenza dei rappresentanti della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, del Comando Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna“ e dell’ARPAE-SIMC Centro funzionale e del Coordinamento Regionale del Volontariato di protezione civile, nel corso del quale, per le motivazioni e le valutazioni espresse e riportate nell'apposito verbale conservato agli atti dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, stante il perdurare delle condizioni meteoclimatiche siccitose, anche in relazione allo stato della vegetazione sul territorio regionale, valutate come favorevoli all’innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi, si è concordato di prorogare, su tutto il territorio regionale, l’attivazione della fase di pre allarme per il rischio di incendi boschivi, fino al giorno domenica 10 settembre 2017 compreso, dichiarando così nel contempo lo stato di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi, per il medesimo periodo;
Dato atto che, in attuazione delle convenzioni sopra richiamate e della proroga concordata, è possibile mantenere il seguente assetto organizzativo:
- attivazione fino al giorno domenica 3 settembre 2017 compreso, di n. 5 squadre di Vigili del Fuoco, operative sul territorio regionale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 composte da n. 5 unità di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, integrate da squadre in servizio ordinario nei vari comandi e/o distaccamenti del territorio regionale, oltre da personale DOS da impiegare sul posto a richiesta, come da Programma Operativo Annuale – anno 2017, sottoscritto in data 08/05/2017; da lunedì 4 settembre a domenica 10 settembre 2017 conferma o possibile rimodulazione dell‘assetto organizzativo precedentemente indicato;
- attivazione fino al giorno domenica 10 settembre 2017 compreso, di personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, all’Arma dei Carabinieri Forestale, dei Coordinamenti Provinciali di Volontariato di protezione civile e all’Agenzia stessa, all'interno della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) per la gestione integrata del sistema di radiocomunicazione, nonché per la eventuale richiesta di mezzi aerei nelle operazioni di contrasto agli incendi boschivi, da inoltrare al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile;
Dato atto, altresì che:
- le convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna e i Coordinamenti provinciali e le Associazioni regionali di Volontariato di Protezione civile, sottoscritte in applicazione della richiamata delibera di Giunta regionale n. 2180/2015, prevedono il concorso delle medesime organizzazioni alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi;
- sulla base degli strumenti convenzionali vigenti è possibile attivare, nel periodo sopra indicato e sul territorio regionale interessato, squadre di personale volontario destinate all'attività di spegnimento degli incendi boschivi;
Richiamato il punto 5 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1172 del 2 agosto 2017 che demanda all’Agenzia Regionale Protezione Civile, oggi dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo stato di pericolosità;
Ravvisata conseguentemente la necessità di prorogare lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio regionale, fino al giorno 10 settembre 2017 compreso, considerato a maggior rischio di incendi boschivi;
Richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013 “Approvazione del regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale”;
- la circolare interna n. 10 del 20 giugno 2007, con la quale sono state dettati indirizzi generali in ordine agli ambiti di attività ed alla tipologia degli atti di competenza della dirigenza dell’Agenzia, in attuazione delle proprie determinazioni n. 4631/07, 7224/07 e 7904/07, della determinazione del Direttore Generale Organizzazione n. 7470/07, nonché della propria nota prot. n. 3376 del 15 giugno 2007;
Visto il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 ed in particolare l’art. 14 comma 8 che testualmente riporta: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1129 del 24/07/2017 recante “Rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";
Attestata ai sensi della Delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i, la regolarità del presente atto;
determina
1. di disporre la proroga dell’attivazione della fase di preallarme per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al giorno domenica 10 settembre 2017 compreso, ai sensi di quanto stabilito nel Piano indicato in premessa, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1172/2017;
2. di dichiarare pertanto la proroga dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fino al giorno domenica 10 settembre 2017 compreso, su tutto il territorio regionale, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell'andamento delle condizioni meteoclimatiche;
3. di confermare l‘attivazione, presso il Centro Operativo Regionale, della Sala Operativa Unificata Permanente, già disposta con proprie note prot. PC.2017.28828 – PC.2017.28831 – PC.2017.28834 del 29/06/2017 e PC.2017.29210 del 30/06/2017, presidiata nel modo seguente:
- dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 20,00 dal personale del Centro Operativo Regionale dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, unitamente al personale (DOS) del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri Forestale, e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
- la domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 da una unità di personale dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, unitamente al personale (DOS) del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri Forestale, e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
4. di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio boschivo, tutti gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare oltre le norme di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relative norme regolamentari, anche i divieti di cui agli articoli dal 33 al 38 delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate, su proposta della Giunta Regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 2354/1995, fatto salvo quanto previsto, limitatamente alle feste paesane e alla regolamentazione dello scautismo, al capitolo 6 del Piano indicato al dispositivo punto 1), nonché il divieto di cui all’art. 14 comma 8 del D.L. n. 91/2014, che testualmente riporta: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;
5. di dare atto che la violazione dei divieti previsti al precedente dispositivo punto 4) e nelle citate "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" con riferimento espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 della citata Legge n. 353/2000 a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.