n.143 del 30.05.2013 (Parte Seconda)

Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Visti:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’art. 8- quater che:

  • definisce la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell’erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
  • stabilisce che l’accreditamento costituisce titolo necessario per l’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 8-quinquies;

- la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 e successive modificazioni recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997", che stabilisce tra l’altro che la Giunta regionale ha il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

- l’art. 15 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012 recante “Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica” ed in particolare il comma 13, lettera c) che stabilisce che “…sulla base e nel rispetto degli standard fissati con regolamento approvato ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 311 del 2004, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del SSN, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungo degenza post-acuzie ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25% riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto sarà per i presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto”;

Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dall’art. 15 sopra richiamato anche se, ad oggi, non è ancora stato emanato il Regolamento ivi previsto, che dovrà meglio definire gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera rinviando però ad apposito atto programmatorio regionale, di prossima adozione, avente valenza triennale, la complessiva rimodulazione della dotazione di posti letto regionali pubblici e privati accreditati;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 456/2000 recante “Piano sanitario regionale 1999-2001 – Programma “La rete delle cure palliative”;

 - n. 327/2004 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;

- n. 1135/2010 recante “Approvazione dell'accordo quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'associazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale – Triennio 2010/2012”;

- n. 1180/2010 recante ”Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - Fabbisogno anno 2010” che rinvia a successivo provvedimento della Giunta la definizione di indicazioni operative per la gestione dei rapporti con strutture sanitarie private titolari di accreditamento istituzionale;

- n. 1891/2010 recante “Percorso di accreditamento delle strutture private territoriali eroganti assistenza per la psichiatria adulti, le dipendenze patologiche, la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 – Fabbisogno anno 2010”;

 n. 1920/2011 recante “Approvazione dell'Accordo generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione della Ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata”;

- n. 53/2013 recante “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento” che stabilisce tra l’altro che di fronte alle crescenti criticità poste al sistema sanitario quali la sempre maggiore pressione della domanda ed il contestuale contenimento/ ridimensionamento del fondo sanitario, i presupposti su cui si fonda la relazione tra aziende sanitarie e fornitori accreditati sono difficilmente mantenibili sic et simpliciter nel tempo. In quest’ottica, assume grande rilevanza lo strumento della programmazione regionale che deve essere intesa non solo come valutazione quantitativa legata al mero fabbisogno di prestazioni, ma deve basarsi anche su criteri distributivi/localizzativi e organizzativi in maniera tale da:

- garantire una migliore accessibilità alle prestazioni, evitando concentrazioni territoriali, ma allo stesso tempo dando un’applicazione più ampia del concetto di autosufficienza, attraverso un’adeguata valutazione della rete dell’offerta, anche dalle zone limitrofe;

- utilizzare al meglio le opportunità, anche di tipo tecnologico, offerte dagli operatori del settore;

- introdurre meccanismi “governati” di entrata/uscita dal sistema, tali da eliminare le inefficienze generate da rendite di posizione e assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

- garantire l’appropriatezza delle prestazioni erogate; L’attenta valutazione dei criteri sopra descritti è necessaria nell’ottica della ottimizzazione della spesa e dei conseguenti adempimenti imposti dall’art. 15 del D.L. n. 95/2012 sopra citato;

Le aziende sanitarie, in tal modo, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, sono in grado di selezionare, tra le diverse strutture accreditate, quella che meglio soddisfa le esigenze di flessibilità, organizzazione e contenimento della spesa, in relazione al proprio fabbisogno, al fine della stipula del contratto per la erogazione di prestazioni a carico del SSN;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione di quanto disposto con la propria delibera n. 53/2013 e sulla base dei criteri sopra esposti declinare gli indirizzi di programmazione del fabbisogno assistenza ai sensi del comma 1 dell’art. 8-quater del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per il biennio 2013- 2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario di approvare, il documento “Programmazione regionale di prestazioni sanitarie in attuazione della delibera di G.R. n. 53/2013. Biennio 2013- 2014” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il documento è frutto del confronto interno tra l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale e i diversi Servizi della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali, competenti in materia di accreditamento ed è stato condiviso con le associazioni di categoria rappresentanti gli erogatori di prestazioni sanitarie;

Richiamate:

- la L.R. n. 43/2001 e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche;

 Dato atto del parere allegato;

 Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

 1. di approvare, il documento “Programmazione regionale di prestazioni di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale in attuazione della delibera di G.R. n. 53/2013. Biennio 2013-2014” allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, sulla base delle indicazioni di programmazione contenute nel documento di cui al punto 1., per le motivazioni meglio esposte in premessa, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), potrà essere presentata domanda di accreditamento da parte delle strutture interessate secondo i criteri e i vincoli definiti nel documento stesso;

3. di pubblicare la presente deliberazione completa del suo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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