n.120 del 17.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Centro Salus di Imola (BO) - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con determinazioni n. 8006/2018 e n. 17049/2018

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
  • n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  •  n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
  • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Viste le proprie determinazioni n. 8006 del 29.05.2018 e n. 17049 del 23.10.2018 con cui è stato concesso al Poliambulatorio privato Centro Salus, sito in Piazzale Ragazzi del ‘99 n. 7, Imola (BO), l’accreditamento istituzionale per le seguenti attività:

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di Governo della formazione;

Vista la domanda pervenuta con prot. PG/2018/689112 del 19/11/2018, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Centro Salus s.r.l., con sede legale in Imola (BO), gestore del Poliambulatorio privato Centro Salus - Imola (BO), chiede l’ampliamento dell’accreditamento per l’attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione: visita fisiatrica;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Centro Salus per ampliamento dell'accreditamento, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2019/884 del 11/1/2019 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante l’attività accreditabile oggetto della domanda:

- è stato verificato su base documentale il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

  • requisiti specifici relativi a:
  • Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);

per quanto applicabili con riferimento all’attività indicata nella domanda;

- è stata espressa una valutazione favorevole all’ampliamento dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta, per la seguente attività di specialistica ambulatoriale (erogabile in ambulatorio medico):

  • attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione: visita fisiatrica;

con riserva di effettuare una verifica sul campo in occasione di una prossima visita;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Centro Salus sita in Piazzale Ragazzi del ‘99 n. 7, Imola (BO), già accreditata con propri atti n. 8006 del 29/5/2018 e n. 17049 del 23/10/2018, l’ampliamento dell’accreditamento per la seguente attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico), compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso su base documentale:

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

2. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di dare atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;

4. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni correlate alle stesse, erogabili in ambulatorio medico, che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Funzione di Governo della formazione;

ha validità quadriennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 8006 del 29/5/2018 (scadenza 28/5/2022), ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni;

5. in attuazione di quanto stabilito dal citato art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento;

6. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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